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Autorizzazione paesaggistica, nuove regole per campeggi e strutture ricettive all’aperto: cosa cambia con il d.P.R. n. 73/2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.P.R. n. 73/2026 cambia il quadro normativo relativo all’autorizzazione paesaggistica per campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive all’aperto. Il provvedimento modifica il d.P.R. n. 31/2017 e introduce un sistema più definito per distinguere gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica da quelli che, pur considerati di lieve entità, restano soggetti a procedura semplificata.

L’obiettivo del legislatore è rafforzare il coordinamento tra disciplina edilizia e tutela del paesaggio, chiarendo in quali casi la collocazione di caravan, case mobili e autocaravan possa essere considerata attività non incidente in modo permanente sul territorio.

Le modifiche all’Allegato A: quando non serve l’autorizzazione paesaggistica
La prima novità riguarda la lettera A.27 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, dedicata agli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

La nuova formulazione prevede che, all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto già autorizzate sotto il profilo paesaggistico, possano essere collocati anche in via continuativa mezzi mobili di pernottamento da parte del gestore o di terzi, purché le aree attrezzate siano già dotate di reti elettriche, idriche e fognarie autorizzate.

La disposizione riguarda in particolare:
– caravan;
– case mobili per vacanze;
– autocaravan conformi alla norma UNI EN 13878:2007.

Il legislatore, tuttavia, individua condizioni tecniche molto precise affinché tali installazioni possano beneficiare dell’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica.

I mezzi devono infatti:
– possedere i requisiti per la circolazione stradale;
mantenere funzionanti i meccanismi di rotazione;
non essere stabilmente ancorati al terreno;
– utilizzare collegamenti alle reti tecnologiche facilmente removibili;
poter essere rimossi senza alterare in modo permanente lo stato dei luoghi.

Il principio centrale della riforma è dunque quello della reale amovibilità del manufatto. Non basta che una struttura venga commercialmente definita “mobile”: ciò che conta è l’assenza di trasformazioni stabili e irreversibili del territorio.

Interventi sulle piazzole: autorizzazione semplificata
Il d.P.R. n. 73/2026 interviene anche sulla lettera B.26 dell’Allegato B, relativa agli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

La nuova disciplina include:
– la realizzazione di infrastrutture a rete;
– la modifica del numero delle aree attrezzate;
– la variazione della collocazione delle piazzole dotate di utenze elettriche, idriche e fognarie.

Anche in questo caso la semplificazione opera solo in presenza di precisi limiti: non devono essere realizzate nuove costruzioni e non può aumentare la capacità ricettiva della struttura.

Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante per gli operatori del settore turistico, perché consente interventi di riorganizzazione interna senza dover ricorrere alla procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica, purché non vi siano ampliamenti edilizi o incrementi del numero di ospiti autorizzati.

Il collegamento con il Testo Unico Edilizia
Le modifiche introdotte dal nuovo regolamento si inseriscono nel solco già tracciato dal Testo Unico Edilizia.

L’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380/2001 esclude infatti dalla nozione di “nuova costruzione” le unità abitative mobili collocate all’interno di strutture ricettive all’aperto già autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, a condizione che non siano stabilmente collegate al suolo.

Con il d.P.R. n. 73/2026 il coordinamento tra disciplina edilizia e paesaggistica viene ulteriormente precisato:
– la collocazione dei mezzi mobili può essere esclusa dall’autorizzazione paesaggistica se rispetta i requisiti di mobilità e reversibilità;
– gli interventi sulle reti tecnologiche e sulle aree attrezzate rientrano nella procedura semplificata;
– restano esclusi dalla semplificazione gli interventi che comportano nuove edificazioni o aumento della capacità ricettiva.

Nessuna liberalizzazione generalizzata
Il nuovo regolamento non introduce una liberalizzazione indiscriminata delle strutture ricettive all’aperto, ma definisce in modo più rigoroso il regime applicabile ai mezzi mobili di pernottamento e agli interventi sulle piazzole attrezzate.

Dal punto di vista operativo diventano quindi decisivi alcuni elementi:
– la presenza di una preventiva autorizzazione paesaggistica della struttura;
– la reale amovibilità dei manufatti;
– l’assenza di collegamenti permanenti al terreno;
– la reversibilità degli allacci alle reti;
– il mancato incremento della capacità ricettiva.

La ratio della riforma resta quella di favorire una gestione più flessibile delle strutture turistico-ricettive all’aperto senza compromettere la tutela del paesaggio, principio che continua a rappresentare il limite fondamentale per qualsiasi trasformazione del territorio.

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