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Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus nel nuovo Tuir dal 2027: cosa cambia con il Dlgs 117/2026

Dal 1° gennaio 2027 bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus avranno nuovi riferimenti normativi. La novità è contenuta nel Decreto Legislativo 117/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio ed entrato in vigore il 4 luglio 2026, che introduce il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), destinato a riordinare la normativa fiscale in materia.

L’intervento legislativo non modifica il sistema degli incentivi edilizi né introduce nuove agevolazioni, ma accorpa e coordina in un unico testo disposizioni finora distribuite tra il vecchio Tuir, il Decreto Legge 63/2013, la Legge 296/2006 e altri provvedimenti. Le nuove disposizioni diventeranno operative dal 1° gennaio 2027.

Nuovi riferimenti normativi per i bonus edilizi
Con il nuovo Tuir, la disciplina delle principali detrazioni fiscali per gli interventi sugli edifici viene ricollocata in quattro articoli:
articolo 17, dedicato alla disciplina ordinaria del bonus ristrutturazioni;
articolo 371, che raccoglie le norme sul sismabonus;
articolo 372, riservato all’ecobonus;
articolo 373, contenente le aliquote temporanee applicabili nel triennio 2025-2027 per gli interventi di recupero edilizio.

Per professionisti, imprese, tecnici e contribuenti il cambiamento riguarda soprattutto la corretta individuazione dei nuovi riferimenti normativi da riportare nella documentazione tecnica, fiscale e contrattuale.

Bonus ristrutturazioni: resta la detrazione ordinaria del 36%
L’articolo 17 riproduce la disciplina già prevista dall’ex articolo 16-bis del DPR 917/1986.
A regime, il bonus ristrutturazioni continua a prevedere:
– detrazione del 36%;
– limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare;
– ripartizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo.

Restano agevolati gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni dei condomini, la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia delle abitazioni.

L’agevolazione continua inoltre a comprendere interventi per la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, la realizzazione di autorimesse pertinenziali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, le opere di efficientamento energetico, gli interventi antisismici, la bonifica dell’amianto, il contenimento dell’inquinamento acustico e la prevenzione degli infortuni domestici.

Detraibili anche le spese professionali
Il nuovo testo conferma la detraibilità delle spese tecniche collegate agli interventi agevolati.

Tra i costi ammessi rientrano:
– progettazione;
– direzione lavori;
– perizie;
– verifiche tecniche;
– asseverazioni;
– prestazioni professionali necessarie alla realizzazione delle opere e alla messa a norma degli edifici.

Aliquote confermate fino al 2027
L’articolo 373 disciplina le aliquote applicabili nel periodo transitorio 2025-2027, mantenendo il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026:
– detrazione ordinaria del 36%;
– detrazione del 50% per gli interventi effettuati sull’abitazione principale dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento.

Dal 2027 le percentuali diminuiranno:
– 30% come aliquota ordinaria;
– 36% per gli interventi sull’abitazione principale effettuati dai proprietari o dai titolari di un diritto reale.

La maggiorazione non spetta quindi a tutti coloro che sostengono la spesa, ma esclusivamente ai soggetti che possiedono un diritto reale sull’immobile destinato ad abitazione principale.

Sismabonus: nuova collocazione nell’articolo 371
La disciplina del sismabonus confluisce nell’articolo 371 del nuovo Tuir, che sostituisce i riferimenti contenuti nell’articolo 16 del Decreto Legge 63/2013.

La norma riguarda gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici e interessa persone fisiche, professionisti, enti non commerciali, società semplici, associazioni professionali e imprese.

Anche in questo caso le aliquote rimangono invariate:
– 36% nel 2025 e nel 2026;
– 50% per gli interventi sull’abitazione principale dei proprietari;
– dal 2027 le percentuali scenderanno rispettivamente al 30% e al 36%.

Le detrazioni continueranno a essere ripartite in dieci quote annuali.

Ecobonus nell’articolo 372
Le disposizioni sull’ecobonus vengono invece raccolte nell’articolo 372 del nuovo Tuir, che coordina la disciplina introdotta dalla Legge 296/2006 con quella successivamente prevista dal Decreto Legge 63/2013.

Restano incentivati gli interventi di:
– riqualificazione energetica degli edifici;
– isolamento dell’involucro;
– sostituzione di finestre e infissi;
– installazione di schermature solari;
– pompe di calore;
– impianti ad alta efficienza energetica;
– sistemi di controllo remoto degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda.

Anche per l’ecobonus le aliquote saranno pari al 36% nel 2025-2026 e al 50% per l’abitazione principale, per poi ridursi rispettivamente al 30% e al 36% dal 2027.

Stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili
Il nuovo quadro normativo conferma inoltre una novità già introdotta dal 2025: non possono più beneficiare delle detrazioni fiscali gli interventi che prevedono l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

L’esclusione riguarda sia il bonus ristrutturazioni sia l’ecobonus.

Continuano invece a essere incentivati gli impianti a pompa di calore, i sistemi ibridi e le altre tecnologie conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Dal 2027 cambiano i richiami normativi
La principale conseguenza operativa del nuovo Tuir riguarda l’aggiornamento dei riferimenti legislativi.

Dal 1° gennaio 2027, professionisti, imprese e contribuenti dovranno richiamare:
– l’articolo 17 per il bonus ristrutturazioni;
– l’articolo 373 per aliquote e limiti temporanei;
– l’articolo 371 per il sismabonus;
– l’articolo 372 per l’ecobonus.

Fino al 31 dicembre 2026 continueranno invece a trovare applicazione i riferimenti normativi attualmente in vigore.

Un riordino senza modifiche sostanziali
Il Dlgs 117/2026 rappresenta principalmente un intervento di semplificazione e sistematizzazione della normativa fiscale. Le detrazioni e le aliquote già previste restano sostanzialmente invariate, mentre cambia la struttura del quadro normativo di riferimento.

Per operatori del settore, tecnici e contribuenti sarà quindi fondamentale aggiornare modulistica, documentazione e richiami legislativi, così da utilizzare correttamente i nuovi articoli del Tuir a partire dal 2027.

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