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Superbonus, il DL Semplificazioni estende il 110% a case di cura e ospedali

Gli interventi agevolati con il superbonus 110% potranno essere realizzati con CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata ) e non sarà più richiesto lo stato legittimo degli immobili. Sono le principali novità contenute nel Decreto Governance e Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il Decreto inserisce l'eliminazione delle barriere architettoniche tra gli interventi trainati ed estende il Superbonus a case di cura e ospedali.
Gli interventi agevolati con il Superbonus saranno considerati manutenzioni straordinarie e potranno essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questa semplificazione non potrà essere applicata agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

La CILA dovrà attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell'edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.
Non dovrà più essere attestato lo stato legittimo dell'immobile, ma, precisa il decreto, "resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento". Questo significa che eventuali irregolarità potranno essere segnalate nelle sedi opportune, ma non sarà il tecnico a doverle accertare preventivamente.
Il Superbonus potrà essere revocato in caso di mancata presentazione della CILA, eventuali interventi realizzati in difformità dalla CILA; l'assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio o la non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Il decreto prevede che potranno essere agevolati con il Superbonus gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non da portatori di handicap, ma da persone di età superiore a 65 anni. Per ottenere la detrazione maggiorata, tali interventi dovranno essere realizzati congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.
Un'altra novità riguarda i collegi e convitti, gli ospizi, i conventi e i seminari, le caserme, nonché le case di cura e gli ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4).
Anche i lavori realizzati su questi immobili potranno fruire del superbonus 110% a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
Per queste categorie di edifici, il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Nulla di fatto, invece, per alcune semplificazioni che erano comparse nelle prime bozze.
Ad esempio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o la modifica della definizione di impianto termico, che avrebbe consentito agli immobili privi di un impianto termico fisso di ottenere il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico.
Eliminata, infine, l'estensione del Superbonus per gli interventi realizzati da società ed enti sia pubblici sia privati sugli immobili classificati nella categoria catastale D2 (Alberghi e pensioni con fine di lucro).

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