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Le regole tecniche verticali per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Il 30 settembre 2020 è stata pubblicata la bozza della Regola Tecnica Verticale per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei Vigili del Fuoco.

Regole tecniche
Tale regolamento reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti sia attività svolte al chiuso che all’aperto, anche a carattere temporaneo.

Sono esclusi:
- I luoghi all’aperto non delimitati;
- Gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti;
- Le attrazioni di spettacoli viaggiante.

Le attività sono inoltre classificate in relazione al numero di occupanti, ovvero il numero di spettatori o avventori, escluso il personale addetto e in relazione alla quota dei piani. Dove l’attività presenti quote di piano variabili, si considerano le quote di piano più sfavorevoli d’accesso agli occupanti.
Per una adeguata strategia antincendio le vie d'esodo verticali e i passaggi di comunicazione di queste devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco, nelle sale delle aree accessibili al pubblico, con esclusione delle attività all’aperto, devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco e i materiali costituenti le pavimentazioni devono appartenere almeno al gruppo GM3 di reazione al fuoco. Per i materiali ed i prodotti installati nelle aree accessibili al pubblico delle attività all’aperto e nelle relative vie d’esodo, inclusi tensostrutture, tunnel mobili e strutture a tenda in generale devono essere impiegati materiali del gruppo GM3 di reazione al fuoco.
Inoltre, deve essere prevista una gestione della sicurezza antincendio in esercizio che deve comprendere un’attività di sorveglianza, che preveda attività di verifica prima di ogni apertura al pubblico. In particolare, devono essere previsti la sorveglianza dei locali e delle vie di esodo, la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di protezione antincendio e la sorveglianza degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
Infine, la RTV definisce anche le direttive per il controllo dell’incendio, la rivelazione incendi e allarme, il controllo di fumi e calore e la sicurezza degli impianti tecnologici.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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