Di Ambra Petruzzelli su Mercoledì, 29 Marzo 2023
Categoria: Normativa

Approvato il Nuovo Codice Appalti: in vigore dal 1° aprile 2023

​Il Nuovo Codice Appalti ha avuto l'approvazione da parte del Governo. Nella seduta n.26 del 28 marzo, è stata licenziata la Riforma, che verrà successivamente pubblicata in Gazzetta e che entrerà in vigore dal 1° aprile 2023, ma avrà efficacia solo dal 1° luglio 2023. Per le innovazioni sul piano digitale, prevista l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2024.

​Il nuovo Codice ha come principi fondamentali, riportati nei primi 2 articoli:
-"il principio del risultato", da intendersi come l'interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
-"il principio della fiducia" nell'azione legittima, trasparente e corretta della PA, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Altri principi compresi nei primi 12 articoli includono l'accesso al mercato, la buona fede e affidamento, l'auto-organizzazione amministrativa, la conservazione dell'equilibrio contrattuale, la tassatività delle cause di esclusione.

​Nel comunicato ufficiale del MIT, grazie all'introduzione della digitalizzazione delle procedure, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024, per una gara si risparmieranno dai 6 mesi ad un 1 anno di tempo. Ci sarà una banca dati degli appalti che avrà al suo interno tutte le informazioni relative alle imprese, sempre accessibile e consultabile. In questo modo non si renderà necessario, per i partecipanti alle gare d'appalto, presentare plichi di documentazione, andando ad abbattere costi legati anche alla carta in eccesso. I dati saranno resi disponibili online per imprese e cittadini, per garantire il principio di trasparenza.
Altro punto saliente del nuovo Codice, è il BIM: dal 1° gennaio 2025, sarà necessario esporre i progetti di valore superiore al milione di euro, tramite BIM.

​Reintrodotto, per i lavori pubblici, l'appalto integrato: non ci saranno più i divieti imposti dal vecchio Codice. Il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Esclusi però dall'applicazione, gli appalti per le opere di manutenzione ordinaria.

Secondo l'art.8 del Codice, il principio di autonomia negoziale e il divieto di prestazioni d'opera intellettuali a titolo gratuito non consentirebbe lo svolgimento di prestazioni gratuite per la Pubblica Amministrazione. Ma il comma 1 dell'articolo, contempla che "nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia negoziale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge". Le prestazioni d'opera intellettuali, non potranno comunque essere svolte gratuitamente dai professionisti: la PA dovrà infatti garantire sempre l'applicazione dell'equo compenso. L'amministrazione potrà affidare incarichi a titolo gratuito a soggetti diversi da quelli indicati al primo periodo, se presente un interesse economico dell'affidatario.

​L'art.41 rimuove il progetto definitivo: non ci saranno più livelli intermedi di progettazione. I livelli saranno solo 2:
-il progetto di fattibilità economica;
-il progetto esecutivo.

​Viene introdotta dal nuovo Codice Appalti la figura del RUP ovvero, Responsabile Unico del Progetto, prima denominato come Responsabile Unico del Procedimento. Il ruolo vedrà la figura essere incaricata della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Il RUP viene nominato dal responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa, selezionando la figura tra i dipendenti addetti all'unità medesima in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli e in coerenza con l'inquadramento contrattuale e le mansioni relative all'incarico.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, diversi da PA o enti pubblici, individuano uno o più soggetti a cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del Codice. L'incarico di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. Il nominativo del RUP viene indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

​Il testo prevede l'approvazione degli appalti sottosoglia, fino a 5,3 milioni di euro. Le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio di rotazione. Mentre per gli appalti, fino a 500.000 euro, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere senza passare per le stazioni appaltanti qualificate.
Per garantire la conclusione dei lavori, si potrà ricorrere anche al subappalto chiamato a cascata senza limiti.

​Viene anche riformulato l'art.80 sugli illeciti e le cause di esclusione. Per alcuni tipi di reato, il Codice prevede adesso che l'illecito professionale venga reso valido solo in caso di condanna definitiva, condanna in I° grado o in presenza di misure cautelari.
Altra innovazione di spicco, è l'introduzione del dissenso costruttivo, inserito per superare gli stop previsti per gli appalti quando vengono coinvolti diversi soggetti. Introdotta la figura del General Contractor, che nel vecchio Codice era stata eliminata. Per i concessionari scelti senza gara, viene stabilito l'obbligo di appaltare a terzi una percentuale compresa fra il 50% e il 60% dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo non viene esteso però ai settori speciali come ferrovie, aeroporti, gas e luce. Viene confermato l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi, nel momento in cui si verifica una variazione nel costo superiore al 5%, con il riconoscimento in favore dell'impresa dell'80% del maggior costo.

​Viene prevista la facoltà per l'appaltatore di richiedere, prima della fine del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. Nel caso di liquidazione giudiziale dell'operatore economico dopo l'aggiudicazione, non andrà a decadere autonomamente il contratto: esso potrà essere stipulato col curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

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