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Cessione del credito e remissione in bonis

Secondo il 'Decreto Cessioni' sono contemplati due casi in cui è ammessa la remissione in bonis: o per mancata presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi antisismici entro i termini previsti o nel caso di comunicazione oltre i limiti di tempo previsti per l'opzione della cessione del credito.

Il Decreto Cessioni prevede due casi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis: o per gli interventi, per cui non è stata fornita l'asseverazione di efficacia degli interventi, per ottenere l'agevolazione prevista per gli interventi coperti dal Sismabonus e dal Supersismabonus, per la riduzione del rischio sismico; o in alternativa, il secondo caso ammesso, è quello della comunicazione non sia avvenuta entro il 31 marzo 2023.

Il 30 novembre 2023 segnerà la data di scadenza per mettere in regola le procedure per la cessione del credito, in relazione al Superbonus e agli altri bonus edilizi attraverso la remissione in bonis. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, attraverso la Circolare 27/E/2023, delle delucidazioni in merito alle sanzioni in cui si incorre, per utilizzare la remissione in bonis.

La cessione del credito e lo sconto in fattura sono due opzioni rimosse tramite il Decreto Cessioni (DL 11/2023, convertito in Legge 38/2023). Il Decreto però è andato a creare confusione, per via delle diverse date previste per chi volesse e potesse ancora avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Il 31 marzo 2023 era, in linea generale, la data ultima per accedere alle due opzioni, attraverso comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Per agevolare però i contribuenti, è stata concessa la proroga al 30 novembre 2023, offrendo la possibilità di avvalersi della remissione in bonis, dietro pagamento di una sanzione di 250 euro e con comunicazione al Fisco. Sarà possibile utilizzare la remissione in bonis anche se l'accordo di cessione del credito non è stato ancora concluso, ma solo se il cessionario sia una banca, un'assicurazione o comunque un intermediario finanziario.

La Circolare specifica che la sanzione di 250 euro sarà da pagare per ciascuna comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura non effettuata entro il 31 marzo 2023. Se sono state inviate più comunicazioni in ritardo ed è stato versato l'importo di un'unica sanzione, il contribuente è tenuto a pagare le restanti sanzioni entro il 30 novembre 2023.

Nella Circolare sono riassunti anche i contenuti del Decreto Cessioni, con espressi i concetti relativi alla responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta, all'interno delle operazioni fraudolente commesse dai cedenti. Fornita anche la lista di documenti necessari al cessionario per non incorrere in dolo o colpa grave. Il non possesso di alcuni di questi documenti non rappresenta da solo causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave.

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