Credito d’imposta per l’affitto di negozi e botteghe sospesi dall’attività
Concesso un credito di imposta sulle locazioni di negozi e botteghe costretti a rimanere chiusi a causa dell’emergenza da COVID-19.
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato la sospensione di numerose attività commerciali al fine di limitare al minimo il rischio del contagio. Per agevolare le imprese esercenti tali attività che nonostante la chiusura sono tenute a corrispondere l’affitto dei locali, l’art. 65 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha previsto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).
Il credito d’imposta:
- è riservato agli esercenti attività di impresa;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi delle disposizioni generali di cui all'art. 17, D. Leg.vo 241/1997).
ATTIVITÀ ESCLUSE
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11/03/2020, le quali non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 (attività qualificate come essenziali).
Nel dettaglio le attività escluse sono quelle di seguito elencate:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it
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