Progettazione, incarichi gratuiti vietati salvo eccezioni: il monito di ANAC dal caso del castello di Caccamo
Un principio chiaro per tutelare la concorrenza
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha recentemente riaffermato un principio cardine in materia di appalti pubblici: l‘affidamento di incarichi professionali a titolo gratuito è vietato, salvo eccezioni specificamente motivate. Il caso che ha riacceso il dibattito è quello del progetto “Zero ostacoli al castello” del Comune di Caccamo (PA), relativo al restauro e all’eliminazione delle barriere architettoniche in un edificio storico, finanziato nell’ambito dell’Area Interna Madonie.
Il contesto: il PFTE del Comune di Caccamo
Nel 2025, il Comune siciliano ha affidato a titolo gratuito il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per il restauro del castello, giustificando la decisione con motivazioni legate al dissesto finanziario, all’urgenza dell’intervento e a una presunta “liberalità” del professionista coinvolto. Tuttavia, ANAC ha riscontrato gravi carenze nella motivazione dell’atto di affidamento, richiamando l’obbligo di rispettare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Il quadro normativo: i limiti all’affidamento gratuito
Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), all’articolo 8, comma 2, vieta in linea generale l’affidamento gratuito di incarichi professionali, per evitare vantaggi competitivi indebiti in successivi affidamenti. Sebbene l’art. 13 escluda i contratti gratuiti dall’applicazione piena del Codice, restano comunque vincolanti i principi fondamentali e l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della Legge 241/1990.
Quando è possibile un incarico gratuito
ANAC chiarisce che l’affidamento gratuito può avvenire solo in presenza di circostanze eccezionali, adeguatamente documentate e formalizzate nella determina. Tra queste:
– Situazioni di dissesto finanziario, comprovate da atti ufficiali;
– Urgenze legate a scadenze perentorie dei finanziamenti;
– Complessità dell’intervento su beni vincolati con richiesta di competenze specifiche;
– Atti di liberalità professionale spontanei, formalizzati e delimitati.
In assenza di una motivazione puntuale, l’eccezionalità dell’affidamento non può ritenersi dimostrata.
Le garanzie procedurali: trasparenza e concorrenza
Anche in presenza delle suddette condizioni, l’Amministrazione deve garantire un procedimento trasparente e concorrenziale. Ciò implica:
– Predeterminazione di criteri oggettivi e non discriminatori;
– Verifica dei requisiti di partecipazione e delle cause di esclusione;
– Pubblicazione degli atti su canali idonei alla massima diffusione, oltre l’Albo Pretorio.
Prevenire il vantaggio competitivo
Un ulteriore punto critico sollevato da ANAC riguarda la partecipazione dell’incaricato gratuito a future procedure di gara. In tali casi, è obbligo della stazione appaltante garantire la par condicio, condividendo tutte le informazioni preliminari con gli altri operatori e prevedendo termini congrui per la presentazione delle offerte. Inoltre, l’operatore già coinvolto deve dimostrare che la sua partecipazione non altera la concorrenza; in caso contrario, l’esclusione è legittima.
Il caso di Caccamo rappresenta un importante monito per le Pubbliche Amministrazioni: la gratuità delle prestazioni professionali può essere ammessa solo in casi rigorosamente motivati e documentati. Il rispetto dei principi di legalità e concorrenza non può essere sacrificato nemmeno di fronte a situazioni di emergenza o ristrettezze finanziarie. L’obiettivo è garantire un mercato equo e trasparente, dove nessun operatore ottenga indebiti vantaggi a scapito degli altri.

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