Caro materiali, dal 2026 revisione prezzi strutturale: le indicazioni del Vademecum ANCE
Dai SAL con prezzari regionali aggiornati alle percentuali dell’80% e 90%: cosa cambia per imprese e stazioni appaltanti nei contratti aggiudicati entro il 30 giugno 2023
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), dal 1° gennaio 2026 cambia il quadro normativo relativo alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici di lavori. La nuova disciplina supera definitivamente il carattere emergenziale introdotto durante la crisi del caro materiali e stabilizza il meccanismo di aggiornamento dei prezzi già previsto dall’articolo 26 del Decreto Aiuti (DL n. 50/2022).
A fare il punto sulle novità è l’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha pubblicato il Vademecum “Caro materiali – Il punto dopo la Legge di Bilancio 2026”. Il documento ricostruisce la nuova normativa e offre chiarimenti operativi attraverso una sezione di FAQ dedicata ai principali dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa.
Una disciplina strutturale per il caro materiali
Le nuove disposizioni si applicano agli appalti di lavori pubblici aggiudicati secondo la disciplina precedente al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) e con termine di presentazione delle offerte entro il 30 giugno 2023. Rientrano nel perimetro anche gli affidamenti a contraente generale e gli accordi quadro.
Si tratta degli stessi contratti già interessati dal meccanismo straordinario introdotto dal Decreto Aiuti, la cui efficacia sarebbe terminata il 31 dicembre 2025. Con la nuova legge, invece, il sistema di aggiornamento dei prezzi diventa permanente e accompagna l’esecuzione del contratto fino alla conclusione dei lavori.
La principale novità riguarda il periodo di applicazione: la revisione si applica alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026, segnando il passaggio da una gestione emergenziale del caro materiali a una logica strutturale nella gestione dei contratti pubblici.
Come funziona l’aggiornamento dei prezzi dal 2026
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 490 della Legge di Bilancio 2026, lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) deve essere adottato utilizzando i prezzari regionali aggiornati annualmente – o eventuali prezzari speciali autorizzati – applicandoli sia in aumento sia in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara, al netto del ribasso d’asta.
Il riconoscimento degli importi aggiuntivi avviene entro limiti percentuali stabiliti dalla legge:
– 90% per le offerte presentate entro il 31 dicembre 2021
– 80% per le offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023
Il meccanismo non comporta una sostituzione dei prezzi contrattuali: continua a operare attraverso il riconoscimento del differenziale tra prezzo contrattuale e prezzo aggiornato, entro le percentuali previste.
Un elemento rilevante riguarda la formulazione normativa che parla di lavorazioni “eseguite o contabilizzate”. La congiunzione disgiuntiva consente di includere anche lavorazioni già realizzate ma non ancora registrate nel SAL, purché adeguatamente documentate.
Restano invece escluse dal nuovo regime le lavorazioni eseguite prima del 1° gennaio 2026, anche se contabilizzate successivamente, che continuano a essere disciplinate dal precedente sistema.
Procedura automatica e obbligatoria
La nuova disciplina ha carattere obbligatorio. La legge stabilisce che il SAL debba essere adottato applicando i prezzari aggiornati anche in deroga alle clausole contrattuali o agli eventuali indici di aggiornamento inflattivo previsti nel contratto.
Le conseguenze operative sono significative:
– non è richiesta alcuna istanza da parte dell’impresa;
– non è necessaria l’iscrizione di riserve;
– il procedimento deve essere avviato d’ufficio dalla stazione appaltante.
Il diritto all’aggiornamento deriva direttamente dalla legge e si configura come integrazione del corrispettivo contrattuale, con applicazione dell’IVA e rilevanza nei certificati di esecuzione lavori.
Quanto alla giurisdizione, il Vademecum richiama l’orientamento secondo cui la competenza spetta al giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi derivanti da un meccanismo automatico e privo di discrezionalità amministrativa.
Disciplina speciale per ANAS e Ferrovie dello Stato
La Legge di Bilancio introduce inoltre una disciplina specifica per gli affidamenti a contraente generale di ANAS e delle società del gruppo Ferrovie dello Stato già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti.
Per questi grandi appalti infrastrutturali viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione dell’incremento forfettario del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori.
Per alcune opere individuate dal decreto “Asset” (DL 104/2023), l’adeguamento può arrivare fino al 35%, calcolato come differenza tra i prezzari utilizzati da FS e ANAS alla stipula del contratto e quelli vigenti al momento della contabilizzazione.
Il nodo delle risorse: più responsabilità alle stazioni appaltanti
Uno degli aspetti più delicati riguarda la copertura finanziaria. A differenza della disciplina emergenziale precedente, non è più previsto l’accesso a fondi ministeriali in caso di insufficienza di risorse.
Le stazioni appaltanti devono coprire i maggiori costi utilizzando prioritariamente:
– accantonamenti per imprevisti nel quadro economico (fino al 70%);
– somme a disposizione dell’amministrazione;
– ribassi d’asta non vincolati.
Quando tali risorse risultano impegnate o utilizzate per almeno l’80%, l’amministrazione deve attivare procedure di reintegro, anche attraverso la rimodulazione della programmazione o l’utilizzo di economie derivanti da varianti in diminuzione.
In questo modo la revisione prezzi diventa strutturale, ma la sua sostenibilità dipende in larga parte dalla capacità programmatoria e gestionale delle amministrazioni.
I chiarimenti operativi delle FAQ ANCE
Il Vademecum si conclude con 28 FAQ operative, dedicate ai principali problemi applicativi. Tra i temi affrontati:
– applicazione ai contratti che hanno già beneficiato del Fondo Opere Indifferibili;
– gestione dei prezzari aggiornati in diminuzione, senza riduzioni rispetto all’importo contrattuale del SAL;
– modalità di emissione del certificato di pagamento, lasciate all’organizzazione della stazione appaltante;
– termini di pagamento collegati all’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023);
– gestione delle varianti entro e oltre il quinto d’obbligo.
Particolarmente rilevante è l’interpretazione secondo cui l’importo contrattuale del SAL non può essere ridotto: eventuali diminuzioni dei prezzi possono compensare aumenti all’interno dello stesso SAL, ma non generare una decurtazione rispetto all’importo contrattuale originario.
Verso una gestione ordinaria delle oscillazioni dei prezzi
Con la Legge di Bilancio 2026 il tema del caro materiali entra stabilmente nella gestione ordinaria degli appalti pubblici. La revisione prezzi non è più una misura emergenziale legata alla volatilità dei mercati, ma uno strumento strutturale per garantire equilibrio economico nei contratti di lunga durata.
Resta ora da verificare, nella prassi applicativa, se il nuovo sistema riuscirà a conciliare le esigenze delle imprese con i vincoli finanziari delle amministrazioni pubbliche.

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