Accesso agli atti negli appalti pubblici, ANAC limita gli oscuramenti
Maggiore trasparenza nelle gare pubbliche e limiti più stringenti agli oscuramenti dei documenti di gara. Con il Comunicato n. 10 del 6 maggio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene sull’applicazione degli articoli 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici, chiarendo in modo netto che offerte, verbali e atti di gara devono essere accessibili ai concorrenti attraverso le piattaforme digitali, salvo specifiche eccezioni legate alla tutela dei segreti tecnici o commerciali.
L’obiettivo dichiarato è rafforzare il principio di trasparenza nelle procedure di affidamento e consentire agli operatori economici di verificare rapidamente la correttezza delle aggiudicazioni, riducendo al contempo il contenzioso e le richieste successive di accesso agli atti.
Gli atti che devono essere accessibili
Il riferimento normativo principale è l’articolo 36 del Dlgs 36/2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici, che prevede la piena ostensibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali di gara e di tutti gli atti, dati e informazioni posti a base dell’aggiudicazione.
Secondo quanto chiarito da ANAC, questa documentazione deve essere resa disponibile ai candidati e agli offerenti non esclusi dalla procedura. Inoltre, per i primi cinque operatori economici classificati è prevista anche la reciproca messa a disposizione delle rispettive offerte e degli atti collegati.
L’Autorità sottolinea come la digitalizzazione delle gare rappresenti uno strumento essenziale per garantire un accesso tempestivo e uniforme alla documentazione, evitando ritardi e disparità informative tra gli operatori economici.
Offerta tecnica, oscuramenti solo se motivati
Uno dei punti centrali del comunicato riguarda i limiti all’oscuramento della documentazione di gara.
ANAC chiarisce che le restrizioni possono riguardare esclusivamente l’offerta tecnica, e solo nel caso in cui contenga segreti tecnici o commerciali effettivamente meritevoli di tutela.
Per ottenere l’oscuramento, l’operatore economico deve presentare una richiesta specifica, individuare con precisione le parti da sottrarre all’accesso e motivare dettagliatamente le ragioni della riservatezza. Non basta quindi un generico richiamo alla tutela del know-how aziendale.
Spetta poi alla stazione appaltante valutare la fondatezza delle motivazioni e decidere se accogliere o meno la richiesta.
In assenza di una richiesta motivata e formalmente accolta, i documenti caricati sulla piattaforma digitale devono restare integralmente accessibili ai soggetti aventi diritto.
Il richiamo al Consiglio di Stato
Nel comunicato ANAC richiama anche il Parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026, che rafforza ulteriormente il principio della prevalenza dell’interesse pubblico alla trasparenza rispetto alla tutela della riservatezza.
Secondo i giudici amministrativi, non vi è motivo di oscurare dati, informazioni o documenti messi a disposizione tramite piattaforme digitali, salvo i casi specificamente previsti dal Codice per l’offerta tecnica.
Il Consiglio di Stato evidenzia inoltre che il legislatore ha già stabilito la strumentalità e l’indispensabilità di questi documenti per consentire ai concorrenti di verificare la correttezza della procedura ed eventualmente contestarla davanti al giudice amministrativo.
Un principio che rafforza il diritto di difesa degli operatori economici e la possibilità di esercitare un controllo effettivo sulla legittimità delle gare pubbliche.
Il ruolo delle piattaforme digitali
Le piattaforme telematiche diventano quindi il fulcro del sistema di accesso agli atti.
La documentazione di gara deve essere resa disponibile senza oscuramenti generalizzati e le limitazioni devono essere circoscritte esclusivamente alle parti dell’offerta tecnica per cui sia stata riconosciuta una specifica esigenza di riservatezza.
Secondo ANAC, la gestione digitale consente di semplificare le procedure, accelerare i tempi di consultazione e ridurre il ricorso alle tradizionali istanze di accesso documentale.
L’obiettivo è costruire un sistema più trasparente, rapido e verificabile, in linea con i principi del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il collegamento con il Bando tipo ANAC n. 1/2023
Il comunicato richiama inoltre l’aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando tipo ANAC n. 1/2023, approvato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026.
Nel paragrafo 31 della relazione, ANAC ribadisce che la stazione appaltante non deve procedere a oscuramenti indiscriminati di dati e informazioni, salvo i casi motivati relativi ai segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica.
Il Bando tipo recepisce così l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, consolidando una linea interpretativa che privilegia l’accessibilità della documentazione rispetto a una tutela generalizzata della riservatezza.
Superato il precedente orientamento ANAC del 2025
Nel comunicato viene infine precisato che devono considerarsi superate le indicazioni contenute nel parere ANAC del 30 gennaio 2025 in materia di trasparenza.
La nuova impostazione deriva dalla prevalenza ex lege dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela della riservatezza, principio che impone alle stazioni appaltanti di evitare oscuramenti estesi o preventivi.
Per le amministrazioni aggiudicatrici cambia quindi l’approccio operativo: eventuali limitazioni all’accesso dovranno essere eccezionali, puntuali e adeguatamente motivate, mentre la regola generale resta quella della piena accessibilità degli atti di gara.

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