APE 2026: cosa cambia davvero con la nuova direttiva europea e quali sono i dubbi ancora aperti
Il recepimento della direttiva EPBD entro il 29 maggio 2026 non significa l’immediata introduzione di un nuovo Attestato di Prestazione Energetica in Italia. Ecco cosa devono sapere tecnici, certificatori e operatori immobiliari.
Negli ultimi mesi si è diffusa l’idea che dal 29 maggio 2026 entrerà automaticamente in vigore un nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) europeo destinato a sostituire quello attualmente utilizzato in Italia. Una convinzione che sta generando dubbi tra professionisti del settore edilizio, certificatori energetici, progettisti e operatori immobiliari.
La realtà normativa appare però più complessa. La scadenza fissata dall’Unione Europea riguarda infatti il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD), ma non determina automaticamente l’adozione immediata di un nuovo sistema nazionale di certificazione energetica.
La scadenza del 29 maggio 2026: cosa prevede la normativa europea
L’articolo 35 della Direttiva EPBD stabilisce che gli Stati membri debbano adottare entro il 29 maggio 2026 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al nuovo quadro europeo sulla prestazione energetica degli edifici.
Contestualmente, l’articolo 36 dispone l’abrogazione della precedente Direttiva 2010/31/UE a partire dal 30 maggio 2026.
Da qui nasce l’equivoco: molti interpretano questa data come l’inizio automatico di un nuovo sistema APE operativo in tutti i Paesi membri. In realtà , il recepimento della direttiva rappresenta soltanto il primo passo di un processo molto più articolato che richiede l’adeguamento delle normative nazionali, dei software di certificazione, delle piattaforme regionali e dei sistemi informativi energetici.
Nuovo APE europeo: cosa prevede la Direttiva EPBD
La nuova normativa attribuisce all’Attestato di Prestazione Energetica un ruolo ancora più centrale nelle politiche di decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo.
L’articolo 19 prevede che gli attestati energetici siano:
– facilmente leggibili e comprensibili;
– disponibili in formato digitale leggibile meccanicamente;
– conformi al modello previsto dall’Allegato V della direttiva;
– corredati da raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica;
– integrati con informazioni relative alle emissioni operative di gas serra.
Tuttavia, la direttiva non introduce un modello unico immediatamente applicabile e non stabilisce che gli APE nazionali attualmente in uso cessino automaticamente di essere validi dal 29 maggio 2026.
Il ruolo decisivo degli Stati membri
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova EPBD riguarda il mantenimento di ampi margini di autonomia per gli Stati membri.
L’Allegato I della direttiva conferma infatti che la metodologia di calcolo della prestazione energetica dovrà continuare a tenere conto di elementi nazionali e locali, tra cui:
– condizioni climatiche specifiche;
– modalità effettive di utilizzo degli edifici;
– caratteristiche degli impianti tecnici installati;
– fattori energetici nazionali;
– coefficienti di energia primaria definiti a livello interno.
Questo significa che il nuovo sistema europeo non può essere applicato senza un importante lavoro di coordinamento con le normative nazionali già esistenti.
Nel caso italiano, tale coordinamento coinvolge una rete complessa composta da normativa statale, discipline regionali, catasti energetici, SIAPE, software di certificazione e procedure amministrative consolidate nel tempo.
Gli APE già emessi restano validi?
Uno dei quesiti più frequenti riguarda la sorte degli attestati energetici già rilasciati.
Dall’analisi della Direttiva (UE) 2024/1275 emerge che non esiste alcuna disposizione che dichiari automaticamente invalidi gli APE emessi secondo la normativa attualmente vigente.
In assenza di specifiche norme transitorie nazionali, il riferimento continua quindi a essere rappresentato dal D.Lgs. 192/2005 e dai relativi decreti attuativi che disciplinano la certificazione energetica in Italia.
Per questo motivo, professionisti e operatori del settore attendono chiarimenti da parte delle istituzioni competenti sulle modalità di transizione verso il nuovo sistema.
La nuova EPBD non riguarda solo l’APE
Ridurre la riforma europea al solo attestato energetico sarebbe però limitativo.
La direttiva si inserisce all’interno di una strategia molto più ampia che punta alla completa decarbonizzazione del patrimonio immobiliare europeo entro il 2050 e introduce nuove misure riguardanti:
– edifici a emissioni zero;
– diffusione dell’energia solare negli edifici;
– programmi nazionali di ristrutturazione energetica;
– strumenti finanziari per la riqualificazione;
– sportelli unici per l’efficienza energetica;
– rafforzamento delle competenze dei professionisti del settore.
Si tratta quindi di una trasformazione strutturale che richiederà interventi normativi, tecnici e organizzativi ben più ampi di una semplice modifica del formato dell’APE.
Cosa aspettarsi nei prossimi mesi
La vera questione non è se la nuova direttiva entrerà in vigore, ma quando il nuovo sistema diventerà concretamente operativo in Italia e con quali regole transitorie.
Tecnici, certificatori energetici, progettisti e operatori immobiliari hanno bisogno di indicazioni precise su aspetti fondamentali quali:
– validità degli attestati già emessi;
– aggiornamento dei software di certificazione;
– adeguamento delle piattaforme regionali;
– nuove modalità di classificazione energetica;
– decorrenza degli eventuali obblighi operativi.
Fino all’adozione delle disposizioni nazionali di recepimento e dei necessari chiarimenti applicativi, il sistema italiano continuerà a fare riferimento al quadro normativo vigente.
La scadenza del 29 maggio 2026 rappresenta quindi un passaggio importante nel percorso di riforma della prestazione energetica degli edifici, ma non coincide automaticamente con l’entrata in funzione di un nuovo APE europeo pienamente operativo sul territorio nazionale.

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