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Lavori sulle parti comuni in condominio: chiarite le aliquote del bonus ristrutturazione 2025

Dopo mesi di incertezze interpretative, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito un importante chiarimento riguardo all’applicazione delle aliquote del bonus ristrutturazione per i lavori sulle parti comuni dei condomìni. La Circolare 8/E, pubblicata ieri, mette ordine in un ambito normativo che aveva generato numerosi dubbi tra i contribuenti e gli operatori del settore.

La normativa: cosa prevede il bonus ristrutturazione 2025
Con la Legge di Bilancio 2025, il legislatore ha uniformato il funzionamento dei principali bonus edilizi, tra cui bonus ristrutturazione, ecobonus e sismabonus. Dal 2025 il bonus ristrutturazione presenta aliquote differenziate in base alla tipologia di immobile:
– 50% per gli interventi sulle abitazioni principali;
– 36% per le abitazioni diverse dall’abitazione principale.

Nel biennio successivo (2026-2027), le aliquote scenderanno ulteriormente al 36% per le prime case e al 30% per le seconde. Resta invariato il tetto massimo di spesa agevolabile, fissato a 96.000 euro.

Le criticità interpretative sulle parti comuni
Il nodo principale emerso con l’entrata in vigore della nuova normativa riguardava le parti comuni degli edifici condominiali. In particolare, non era chiaro se in presenza di condomìni con unità abitative destinate in parte a prima casa e in parte a seconda casa, i diversi proprietari avessero diritto a detrazioni con aliquote differenziate.
Inoltre, la norma indicava come beneficiari i titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, suscitando interrogativi sulla posizione di conviventi, locatari o comodatari, che in passato avevano potuto accedere ai benefici fiscali.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare 8/E, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per le spese sostenute su parti comuni condominiali:
– Spetta l’aliquota del 50% ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a condizione che la titolarità sia in essere all’inizio dei lavori e la destinazione a prima casa sia effettiva al termine degli interventi;
– Per gli altri condomini (proprietari di seconde case o immobili a uso diverso), l’aliquota applicabile resta quella del 36%.

La posizione dei conviventi e degli inquilini
Un’importante precisazione riguarda anche i conviventi non proprietari e gli altri detentori dell’immobile, come locatari o comodatari. A partire dal 1° gennaio 2025, pur potendo sostenere le spese e accedere al bonus, questi soggetti potranno beneficiare solo dell’aliquota al 36%, indipendentemente dalla destinazione dell’immobile.

Un chiarimento atteso
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un importante punto fermo per condomìni, amministratori e contribuenti. Pur trattandosi di un’interpretazione amministrativa e non di una modifica legislativa, la circolare fornisce criteri applicativi chiari che potranno orientare le scelte e la pianificazione degli interventi edilizi nei prossimi mesi.

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