Rinnovabili in edilizia: dal 3 agosto cambiano gli obblighi per nuove costruzioni e ristrutturazioni
Con l’entrata in vigore delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 5/2026, cambiano le regole sull’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Le nuove prescrizioni ampliano il campo di applicazione, coinvolgendo non solo le nuove costruzioni, ma anche un numero molto più ampio di interventi di riqualificazione.
Dal 3 agosto 2026 entra ufficialmente in vigore una delle novità più significative degli ultimi anni in materia di efficienza energetica degli edifici. A seguito del recepimento della Direttiva europea RED III attraverso il Decreto Legislativo 5/2026, cambiano infatti gli obblighi relativi all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili negli interventi edilizi.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026, modifica il precedente Decreto Legislativo 199/2021, introducendo un sistema di prescrizioni più ampio e articolato che interessa progettisti, imprese, direttori dei lavori e committenti.
Un campo di applicazione molto più esteso
La principale novità riguarda gli edifici coinvolti dagli obblighi.
Con la precedente normativa le prescrizioni si applicavano essenzialmente alle nuove costruzioni e alle cosiddette “ristrutturazioni rilevanti“. Il nuovo decreto supera questa impostazione e introduce un quadro più esteso, includendo anche gli edifici sottoposti a:
– ristrutturazioni importanti di primo livello;
– ristrutturazioni importanti di secondo livello;
– interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
L’obiettivo è accelerare il processo di decarbonizzazione del patrimonio edilizio, favorendo una diffusione più ampia delle tecnologie alimentate da fonti rinnovabili.
Le nuove percentuali di copertura
Il nuovo Allegato III del decreto definisce le quote minime di copertura dei fabbisogni energetici mediante fonti rinnovabili.
Per gli edifici di nuova costruzione resta confermato l’obbligo di coprire:
– il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria (ACS);
– il 60% del fabbisogno complessivo di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Per gli edifici interessati da una ristrutturazione importante di primo livello, la soglia scende al 40% sia per l’acqua calda sanitaria sia per il fabbisogno complessivo di climatizzazione e produzione di ACS.
La novità più significativa riguarda però le ristrutturazioni importanti di secondo livello e gli interventi di sostituzione o riqualificazione dell’impianto termico, per i quali viene introdotto un obbligo pari al 15% del fabbisogno energetico destinato alla climatizzazione invernale ed estiva.
Cosa cambia per le ristrutturazioni
L’estensione degli obblighi modifica sensibilmente il modo di affrontare molti interventi di riqualificazione energetica.
Le ristrutturazioni di primo livello interessano edifici nei quali vengono riqualificati oltre il 50% dell’involucro edilizio e contemporaneamente viene rinnovato l’intero impianto termico.
Le ristrutturazioni di secondo livello, invece, coinvolgono oltre il 25% della superficie disperdente dell’edificio, ma non richiedono necessariamente interventi sugli impianti.
Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta uno dei temi più discussi introdotti dalla nuova normativa.
Le criticità applicative
L’obbligo di integrare fonti rinnovabili anche negli interventi di secondo livello potrebbe infatti generare effetti rilevanti dal punto di vista progettuale ed economico.
Molti interventi oggi molto diffusi — come la realizzazione di un cappotto termico o la sostituzione dei serramenti — non prevedono normalmente modifiche agli impianti tecnologici.
Con le nuove disposizioni, invece, anche queste opere potrebbero rendere necessario intervenire sugli impianti qualora l’edificio non disponga già di sistemi alimentati da fonti rinnovabili.
Per progettisti e committenti ciò significa valutazioni tecniche ed economiche più articolate sin dalle prime fasi della progettazione.
Quando è possibile derogare
Il decreto mantiene comunque la possibilità di non applicare gli obblighi qualora venga dimostrata l’impossibilità tecnica oppure la non convenienza economica dell’intervento.
In tali casi il progettista dovrà motivare puntualmente la scelta all’interno della relazione tecnica prevista dalla normativa, valutando tutte le tecnologie disponibili e dimostrando le ragioni della non fattibilità.
Per la verifica della convenienza economica continua a rappresentare il riferimento la norma UNI EN 15459, che consente di effettuare analisi dei costi lungo l’intero ciclo di vita dell’intervento.
Apertura ai sistemi elettrici a effetto Joule
Tra le novità introdotte dal nuovo Allegato III figura anche una maggiore apertura verso i sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria basati sull’effetto Joule, ossia tramite resistenze elettriche.
Se in passato l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non poteva essere utilizzata per soddisfare gli obblighi previsti nel caso di questi sistemi, la nuova normativa introduce questa possibilità per le unità immobiliari che raggiungono almeno la classe energetica B.
Una modifica che amplia le possibili soluzioni impiantistiche, pur lasciando aperti alcuni aspetti interpretativi che probabilmente richiederanno ulteriori chiarimenti applicativi.
Una nuova fase per la progettazione energetica
Le nuove disposizioni si applicano ai progetti per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata a partire dal 3 agosto 2026, ovvero 180 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 5/2026.
Per il settore delle costruzioni si apre quindi una nuova fase nella quale progettazione architettonica, involucro edilizio e impianti dovranno essere sempre più integrati sin dalle prime fasi del progetto. L’obiettivo del legislatore è chiaro: accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio italiano. Per professionisti e imprese, la sfida sarà trasformare i nuovi obblighi normativi in opportunità per realizzare edifici più efficienti, sostenibili e orientati alla transizione energetica.

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