Il pergolato a supporto di pannelli fotovoltaici non necessita del permesso di costruire

Il pergolato a supporto di pannelli fotovoltaici non necessita del permesso di costruire

La realizzazione di un pergolato di modeste dimensioni sul quale installare un impianto fotovoltaico rientra nell’attività edilizia libera.

Nel caso di specie il ricorrente aveva depositato una SCIA per la realizzazione sul lastrico solare di un pergolato che il Comune aveva respinto vietandone la costruzione. In particolare si trattava di un’opera aperta sui lati, costituita da quattro pilastrini in legno lamellare appoggiati sul terrazzo e sormontati da piccole travi, sempre in legno lamellare, su cui era destinato ad essere installato un impianto fotovoltaico di modeste dimensioni finalizzato a produrre energia elettrica per uso domestico a servizio esclusivo dell’abitazione del ricorrente.

Il TAR Puglia-Bari con la sentenza 23/04/2020, n. 531, ha accolto il ricorso ritenendo che il pergolato sul quale installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia rientra nel concetto di pertinenza urbanistica per la quale non è richiesto il permesso di costruire, essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001.

Tale affermazione trova conferma, secondo i giudici, nella precedente giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, nelle disposizioni del D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222 che, introducendo la lettera e-quater al comma 1 dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, ha stabilito che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi relativi i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (centri storici) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 02/04/1968, n. 1444.

Al riguardo si ricorda che le principali opere che possono essere realizzate in regime di attività edilizia libera, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004) sono elencate nel D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Decadenza e proroga del permesso di costruire: chiarimenti del Consiglio di Stato

Decadenza e proroga del permesso di costruire: chiarimenti del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato fornisce interessanti chiarimenti sulle conseguenze del superamento dei termini di efficacia del permesso di costruire nel caso in cui i fatti che hanno ritardato il completamento dei lavori siano conosciuti dall’Amministrazione.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente si opponeva al rigetto dell’istanza di sospensione del termine d’esecuzione e completamento dei lavori di costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica.
Il rigetto era motivato dal fatto che il ricorrente non aveva provveduto ad informare tempestivamente il Comune dei fatti che avevano determinato la sospensione dei lavori, né aveva anteriormente alla scadenza del titolo presentato un’istanza di proroga. Veniva pertanto ritenuta necessaria la sanatoria delle opere realizzate successivamente alla scadenza, nonostante non fosse stato emanato un provvedimento formale di decadenza.
Il ricorrente sosteneva la piena conoscenza da parte del Comune dei motivi che avevano determinato il ritardo e che pertanto non era necessaria alcuna comunicazione al Comune.

TERMINI DI EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Il medesimo articolo dispone la decadenza del titolo edilizio per l’ipotesi di inosservanza dei suddetti termini, salva la richiesta di proroga il cui positivo riscontro, peraltro, è subordinato al ricorrere di specifici presupposti tra i quali rientra il sopraggiungere di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire.

RILEVANZA DEI FATTI SOPRAVVENUTI
In proposito il Consiglio di Stato, con la sentenza 01/04/2020, n. 2206, ha richiamato l’orientamento secondo il quale i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (cfr. C. Stato 10/08/2007, n. 4423).

Ciò posto, tuttavia, qualora per circostanze, oggettivamente riscontrate, l’Amministrazione abbia avuto piena cognizione dei fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori, la tardiva presentazione dell’istanza di proroga non comporta ex se la declaratoria di decadenza del titolo edilizio.

In tal caso quindi l’Amministrazione, “anziché trincerarsi dietro lo schermo formale dell’assenza di previa comunicazione”, ha l’onere di verificare l’effettiva incidenza dei fatti, di cui era già a conoscenza, sull’esecuzione delle opere oggetto di concessione edilizia.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
I giudici hanno inoltre ritenuto che l’omessa tempestiva adozione del provvedimento di decadenza, stante la sua natura dichiarativa, comporta sul piano tecnico giuridico che non si è prodotto l’effetto (performativo) ad esso riconnesso dall’ordinamento di settore, ossia:
- non è stata tempestivamente accertata e certificata l’inefficacia giuridica del titolo edilizio;
- non è stata riscontrata, con l’effetto di certezza pubblica richiesto dalla legge, la decadenza dello stesso.
Ne consegue il generarsi del legittimo affidamento sulla persistente efficacia del titolo che costituisce un’ulteriore ed autonoma posizione giuridica tutelata.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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SAIE da 54 edizioni è la fiera di riferimento per l’intero sistema delle costruzioni

SAIE da 54 edizioni è la fiera di riferimento per l’intero sistema delle costruzioni

SAIE 2020: BolognaFiere 14 -17 OTTOBRE 2020
La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti
 
Abbiamo 54 edizioni d’esperienza, possiamo essere utili alle aziende.
 
SAIE da 54 edizioni è la fiera di riferimento per l’intero sistema delle costruzioni che, con tutta la filiera, rappresenta oltre il 20% del Prodotto Interno Lordo italiano.
 
In tutti questi anni abbiamo vissuto vari momenti di difficoltà e li abbiamo attraversati insieme alle aziende riuscendo sempre a ripartire, contribuendo a rianimare un comparto, quello dell’edilizia, fondamentale per l’intera economia nazionale.
Oggi la situazione sanitaria è ancora particolarmente difficile, il sistema economico vive di innegabili interrogativi ed il mondo delle fiere è chiamato ad una sfida certamente complessa.
Noi di SAIE non ci tiriamo indietro. Con decisione ci sentiamo sicuri nell’affermare che la nostra fiera intende rimanere un caposaldo per il mercato.
Lo diciamo senza retorica, perché organizzatori, espositori, professionisti in visita, partner strategici credono uniti nella condivisione dei motivi per cui è e sarà speciale ritrovarsi a SAIE:
• far conoscere le proprie novità;
• percepire l’orientamento del comparto e i trend di mercato;
• fidelizzare i rapporti e le relazioni professionali;
• valorizzare le proprie innovazioni e far capire come queste migliorino l’efficacia dei processi produttivi;
• trovare soluzioni esecutive e stimoli realizzativi non espressamente cercati;
• consolidare la propria posizione sul mercato e la personale competenza professionale.
 
SAIE, attraverso le proprie iniziative, è tutto questo: energia per ripartire; voglia di sostenere l’eccellenza del fare delle nostre aziende; esperienza e referenza storica nell’agevolare i professionisti dell’edilizia nel diretto e proficuo contatto reciproco.

Per sostenere le aziende in questo momento abbiamo attivato varie iniziative gratuite e abbiamo idee utili che possiamo mettere a disposizione delle  realtà che decidono di entrare a far parte della nostra community di espositori: cliccando qui invieremo i dettagli.

Maggiori informazioni su SAIE: www.saiebologna.it

Opere strutturali in cemento armato: chiarimenti della Corte di Cassazione

Opere strutturali in cemento armato: chiarimenti della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato, tra l’altro, per il mancato adempimento degli obblighi di cui agli artt. artt. 64, 65, 71 e 72, D.P.R. 380/2001 relativamente alla costruzione di sei colonne all’interno di due vani di un immobile oggetto di ristrutturazione. Il ricorrente contestava la funzione strutturale di tali opere in cemento armato e sosteneva la conseguente inapplicabilità della suddetta normativa.

NORME DI RIFERIMENTO
A norma dell’art. 64, comma 1, D.P.R. 380/2001 la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità e, secondo l'art. 53 del medesimo D.P.R. 380/2001, sono considerate opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica dell’edificio.

PRINCIPIO DI DIRITTO
La Corte di Cassazione, con la sentenza C. Cass. pen. 23/01/2020, n. 2682, ha interpretato il combinato disposto di tali norme affermando che sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica, previste dagli artt. 53 e 64 D.P.R. 06/06/2001, n. 380, le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che hanno una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto, mentre devono ricomprendersi quelle opere che, per loro natura, assolvono ad una funzione strutturale (come nel caso di specie le sei colonne in cemento armato).

Enunciando tale principio la Corte ha peraltro ribadito quanto già specificato in passato con le sentenze C. Cass. pen. 24/06/2010, n. 24237 e C. Cass. pen. 17/02/2012, n. 6588; sulla base della Circ. Min. LL.PP. 14/02/1974, n. 11951 secondo la quale si considerano opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera.

 

Fonte: Bolletino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Città della salute: Techproject pronta per il progetto definitivo

Città della salute: Techproject pronta per il progetto definitivo

La società di ingegneria integrata, specializzata in infrastrutture ed edilizia sanitaria, si occuperà delle strutture e della viabilità

Dopo un cammino tortuoso, l’idea fu lanciata quasi 15 anni fa, il progetto per la realizzazione della Città della Salute all’interno dell’ex area industriale Falck di Sesto San Giovanni, sembra aver intrapreso la direttiva finale. La Regione Lombardia a febbraio ha firmato la concessione e stanziato 328 milioni di euro dei 450 complessivi che dovrebbero portare a conclusione una struttura ospedaliera con 660 posti letto e 20 sale operatorie 42 laboratori e 119 ambulatori.
Ad occuparsi del progetto è un'ATI composta da MC A (Mario Cucinella Architects) per gli aspetti architetturali, Techproject per le strutture e la viabilità, SD Partners Architettura e Ingegneria per l’edilizia sanitaria e come responsabile delle integrazioni specialistiche,  Ariatta Ingegneria dei Sistemi per gli impianti elettrici e speciali, Prodim Progettazione Impianti per gli impianti meccanici.
“Per quanto riguarda le nostre competenze siamo già al lavoro”, spiega Giancarlo Tanzi, Presidente di Techproject, società specializzata in grandi infrastrutture ed edilizia sanitaria.
“La firma della Concessione da parte della Regione Lombardia - prosegue Tanzi - ci ha dato il via per trasformare il nostro progetto preliminare in un progetto definitivo e, susseguentemente all'approvazione dello stesso da parte della conferenza dei servizi, a quello esecutivo che per quanto riguarda Techproject riguarda le strutture dell'intera opera e alla viabilità sotterranea compresa la sistemazione dei parcheggi. Perché se da un lato l’intero edificio ospedaliero è stato progettato per essere ‘umanizzato’, ossia reso a misura d’uomo e ad alta qualità ambientale, e senza il passaggio di auto e altri veicoli in superficie, dall’altro il traffico dei mezzi di soccorso e di tutti quelli di supporto (trasporto di alimenti, di impianti, di materiale ospedaliero, ecc.) è di fondamentale importanza ed è stato studiato per essere ‘nascosto’ al pubblico e ai pazienti e senza che interferisca con l’attività ospedaliera e il riposo dei ricoverati. Richiamando in tal modo i dettami del master plan originario di Renzo Piano”.
Tranne che per garantire l’accesso alla struttura ospedaliera di utenti con disabilità o malattia, infatti, tutto il traffico veicolare, compresi gli automezzi pesanti e gli autoarticolati, è escluso dall’area verde che circonda l’edificio e si svilupperà nei due piani interrati che saranno il cuore tecnologico e logistico del complesso.
“Si tratta di una sfida probante - aggiunge Tanzi - perché per quanto riguarda le strutture abbiamo prodotto un progetto innovativo in grado di garantire all'intera opera la massima flessibilità grazie a sistemi costruttivi senza travi ma con solette che consentiranno al complesso di adeguarsi con rapidità e tempestività al continuo evolversi dei bisogni assistenziali in rapporto all’innovazione scientifica e tecnologica”.
Il nuovo complesso ospedaliero raccoglierà al suo interno tutte le funzioni attualmente esercitate dall’Istituto Neurologico “Besta” e dall’Istituto Nazionale dei Tumori e si svilupperà su una superficie di circa 130.000 mq con una disponibilità di 660 posti letto, oltre a un day center per le prestazioni in regime ambulatoriale e diurno.
Per la complessità dell’intervento e per le sue dimensioni la Città della Salute si pone come una delle più grandi opere edilizie ospedaliere italiane degli ultimi anni; una struttura moderna, tecnologicamente avanzata e di eccellenza che indica innovazioni di tipo sanitario come l’intensità di cure e la collaborazione interdisciplinare.
L’ospedale è stato concepito come struttura dinamica, in grado di adattarsi a un'evoluzione permanente, organizzato per poli di attività, attenti all'efficacia della cura, ma anche ai diritti e alle esigenze più complessive della persona. Un aspetto qualificante della progettazione è l’organizzazione delle attività per processi di cura, in cui è superato il concetto di reparto tradizionale: le strutture di degenza sono state organizzate per aree funzionali a diversa intensità di cura.


Il nuovo complesso sarà costituito da diversi corpi di fabbrica:
• una grande Hall di ingresso, coperta in vetro, che accoglie i visitatori come un ampio spazio luminoso e funzionale. Una forma curva indirizza i percorsi dagli ingressi verso i percorsi principali a nord e a sud, separando ed insieme evidenziando il CUP con le sale di attesa aperte verso il verde della corte retrostante;
• una Main Street, ovvero un’ampia galleria vetrata sorretta da una struttura di acciaio. Percorrendola l’utente procede parallelamente agli adiacenti Orti terapeutici e al retrostante parco sul lato sud, mentre a nord si apre alternatamente sulle corti interne verso nord. Lungo l’asse dei blocchi degenze avviene la penetrazione del flusso del pubblico all’interno delle funzioni ambulatoriale al piano terra tramite due varchi simmetrici ed alle degenze superiori tramite il nucleo scala-ascensori centrale;
• 5 blocchi degenze, che ospitano funzioni ambulatoriali al piano terra e reparti di degenza ai tre piani superiori. L’accesso avviene ai singoli piani tramite un corpo scala-ascensori con sbarco aperti sulla serra multipiano verso sud;
• 1 edificio in linea disposto in direzione Est/Ovest che ospita gli spazi destinati alla ricerca, all’amministrazione e alla didattica;
•  1 corpo di fabbrica adibito ad albergo sanitario;
•  1 polo tecnologico ubicato ai piani 1 e 2 interrati;
•  1 parcheggio dipendenti.


La progettazione strutturale interessa sia gli edifici strettamente legati alle funzioni ospedaliere e di ricerca che le opere relative al Polo Tecnologico. In particolare l’intervento può essere visto come l’insieme di diversi corpi di fabbrica opportunamente suddivisi in giunti.
In particolare:
• Tre blocchi (A, B, C) dedicati a ricerca e servizi;
• Tre blocchi (D, E, F) dedicati alla macro area ospedaliera;
• Un blocco Hall;
• Un blocco parcheggio dipendenti;
• Polo tecnologico, raggruppabili in 3 macroaree in funzione della destinazione funzionale:
• Area Ricerca e Servizi;
• Parcheggio interrato per dipendenti;
• Polo tecnologico.


Per l’area Ricerca e servizi l’opera si presenta composta da due livelli interrati e quattro fuori terra destinati a ospitare il polo di ricerca e servizi.
La struttura portante della macro area ospedaliera e l’area ricerca e servizi  è realizzata in calcestruzzo armato gettato in opera, con pilastri a sezione circolare disposti con una maglia regolare a sostengono dei solai di piano. Tale articolazione strutturale  è il risultato di esigenze architettoniche e di viabilità interna.
Il Blocco Hall presenta invece una struttura in carpenteria metallica con travi reticolari a sostegno della copertura, al fine di conferire leggerezza e trasparenza.
Le fondazioni su platea rispecchiano il sistema strutturale del solaio di interpiano con uno spessore maggiorato.
I vani scala e relativi ascensori sono realizzati tramite pareti in c.a. costituendo i nuclei rigidi controventanti del sistema.
Lungo il perimetro dell’intera area è presente un muro in calcestruzzo gettato in opera di sostegno al terreno.
Salendo in superficie al piano terra la maggior parte dell’area è destinata a parco e presenta tre identici corpi di fabbrica a pianta quadrata di lato 30.90 m  e un corpo di fabbrica pianta rettangolare 253.30x16.70 m.
Tali corpi sono collegati ai vari livelli in modo da rendere solidale l’intera struttura. La copertura dei tre corpi di fabbrica a pianta quadrata è destinata ad ospitare un giardino pensile.
La struttura portante dell’edificio rispecchia quanto già descritto nei livelli interrati, ovvero pilastri e platea in calcestruzzo gettati in opera.
Data la vastità dell’area sono previsti giunti strutturali sia a separazione con i livelli inferiori della macroarea ospedaliera a sud che ortogonalmente a divisione in tre zone dell’area.
L’area relativa alle degenze e all’albergo sanitario risulta essere composta da due livelli interrati e quattro fuori terra.
Le caratteristiche strutturali dei piani interrati sono rappresentate da platea di fondazione, solai e pilastri gettati in opera.
La maglia strutturale prescelta per i pilastri rispetta il più possibile il modulo dei 7.80m x 7.80m, la sezione dei pilastri adottata è quella circolare. I vani scala e ascensore, sia ai piani interrati che fuori terra, hanno funzione di nuclei irrigidenti ai fini sismici e sono realizzati in c.a..
Fuori terra si sviluppano più corpi di fabbrica atti a ospitare hall, albergo sanitario, degenze.


In particolare:
• Cinque corpi di fabbrica, dedicati alle degenze, presentano le stesse caratteristiche strutturali e geometriche e si sviluppano per 4 piani fuori terra;
• Un corpo di fabbrica è dedicato all’albergo sanitario e presenta caratteristiche strutturali simili ai corpi delle degenze ad eccezione del numero di piani fuori terra, pari a 6, e per il minore interpiano.
Gli edifici di degenze e albergo sanitario hanno una struttura caratterizzata da solai, pilastri e pareti in c.a., inoltre vengono tra loro messi in collegamento tramite appositi skybridges le cui strutture portanti sono realizzate in carpenteria metallica.
Sono stati inoltre previsti opportuni giunti strutturali tali da rendere indipendenti sia i diversi edifici tra loro che rispetto all’area ricerca e servizi posta a nord dell’area.
Il parcheggio dipendenti si sviluppa su tre piani.
Presenta una pianta rettangolare di dimensioni 312.8 x 32.85 m ed è totalmente interrato. Il solaio di copertura è ricoperto da manto erboso e vegetazione, tale da favorirne l’inserimento nel parco circostante minimizzandone l’impatto ambientale.
Lo schema strutturale interno del parcheggio è di tipo a telaio in cemento armato, mentre perimetralmente la costruzione è costituita da elementi strutturali di tipo muro in opera per contenere le spinte del terreno circostante. Sono presenti all’interno anche vani scala e ascensori con struttura a nucleo in cemento armato. I solai sono costituiti da pannelli alveolari prefabbricati, che permettono di ridurre gli spessori degli elementi strutturali a parità di sovraccarico e garantisce tempi di realizzazione dell’opera contenuti.
I pilastri presentano sezione circolare al fine di garantire una maggiore comodità di manovra all’interno del parcheggio. Sono presenti giunti strutturali a distanze variabili tra i 34.80 e 56.00 m.
L’area adibita a polo tecnologico si configura su due differenti livelli entrambi interrati. Lo schema strutturale interno è di tipo a telaio in cemento armato, mentre perimetralmente la costruzione è costituita da elementi strutturali di tipo muro in opera per contenere le spinte del terreno circostante. I solai sono costituiti da pannelli alveolari prefabbricati che permettono di ridurre gli spessori degli elementi strutturali a parità di sovraccarico e garantisce tempi di realizzazione dell’opera contenuti. I pilastri presentano sezione circolare costante per entrambi i piani.
Al fine di esaminare il comportamento strutturale dei diversi corpi di fabbrica è stato predisposto un apposito modello di calcolo tridimensionale ad elementi finiti, con lo scopo di valutare gli spostamenti della struttura sotto le azioni orizzontali di progetto e di calcolare le sollecitazioni massime dei pilastri che costituiscono il sistema resistente nei confronti delle azioni orizzontali. Ai fini della sicurezza sono stati adottati i criteri contemplati dal metodo semiprobabilistico agli stati limite.
In particolare sono stati soddisfatti i requisiti per la sicurezza allo stato limite ultimo (anche sotto l’azione sismica), allo stato limite di esercizio, nei confronti di eventuali azioni eccezionali. Inoltre è stata garantita la durabilità della struttura, con la consapevolezza che tutte le prestazioni attese potranno essere adeguatamente realizzate solo mediante opportune procedure da seguire non solo in fase di progettazione, ma anche di costruzione, manutenzione e gestione dell’opera.
Per quanto riguarda la durabilità sono stati messi in campo tutti gli accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture, in considerazione dell’ambiente in cui l’opera dovrà vivere e dei cicli di carico a cui sarà sottoposta.
In particolare si utilizzeranno calcestruzzi maggiormente prestazionali che prevedano una riduzione dei rapporti acqua/cemento che inducano una riduzione dei fenomeni viscosi. Infatti trattandosi di opere aventi superfici esposte al contatto con acqua in modo ciclico, per ottenere i requisiti richiesti di maggiore durabilità, secondo le prescrizioni e le esigenze di rispondenza alla normativa vigente (UNI EN 206-1 e UNI EN 11104), si è agito scegliendo le classi di calcestruzzo che permettessero di ridurre i fenomeni di corrosione indotta da carbonatazione e di aumentare, sempre ai fini di ottenere una maggiore qualità e durabilità, la resistenza agli attacchi di gelo/disgelo con o senza disgelanti.
Per quanto riguarda la durabilità strutturale, inoltre, si prevede di impiegare additivi che migliorino le condizioni di getto e che consentano di ottenere prestazioni ottimali in termini di deformazioni a lungo termine (viscosità e ritiro). Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante se si considera che in molti casi la struttura comprende getti di notevole entità e si è cercato di ridurre il numero dei giunti strutturali.
E’ stata inoltre prevista la realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione delle parti interrati con tecnologia “vasca bianca” e zincatura dei ferri di armatura delle solette controterra.
Al fine di rispondere ai requisiti di flessibilità spaziale i carichi variabili sono stati opportunamente scelti prediligendo la scelta del carico più oneroso rispetto alla fascia prestazionale prevista. In particolare per i piani interrati dove sono previsti blocchi operatori e diagnostica e sale di radiologia pesante è stato previsto un sovraccarico variabile diffuso uniformemente distribuito par a qk = 1000 daN/mq. In tutte le altre aree è stata scelta la condizione di carico peggiore rispetto all’utilizzo previsto, in modo tale che le diverse funzioni possano essere spostate da una zona all’altra degli edifici senza che si rendano necessari interventi strutturali di consolidamento.
L’Incremento della flessibilità a regime e futura della struttura viene raggiunta con l’uso di solai in cls armato bi direzionalmente (ovunque tranne parcheggio e polo tecnologico) che congiuntamente alla scelta di prevedere pilastri circolari (ovunque) permettono l’eliminazione di qualsiasi vincolo d’uso (disposizione dei carichi accidentali) o di realizzazione nuove forometrie per il comportamento ortotropo degli stessi. Inoltre l’utilizzo di elementi a piastra garantisce un'adeguata rigidezza e resistenza nelle due direzioni ortogonali della maglia strutturale. L’Incremento della flessibilità di posa delle reti impiantistiche e dell’uso della struttura in genere viene realizzata grazie all’assenza di travi o ribassamenti dettata dalla realizzazione di solai a piastra o dall’impiego di solai spirol (esclusivamente per parcheggio interrato e polo tecnologico) e con l’elaborazione di un modello strutturale tale per cui non sono necessari ulteriori irrigidimenti o controventature rispetto a corpi scale e collegamenti verticali previsti dal progetto architettonico (concentrazione delle forze).

Nuove date per SAIE: la fiera delle costruzioni anticipa il suo ritorno a Bologna 14-17 ottobre 2020

Nuove date per SAIE: la fiera delle costruzioni anticipa il suo ritorno a Bologna 14-17 ottobre 2020

Tante le iniziative speciali previste per mostrare le eccellenze e aiutare le imprese a ripartire

La nuova edizione di SAIE, la fiera delle costruzioni, arriverà con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente programmato e si terrà a BolognaFiere dal 14 al 17 ottobre 2020. Una piccola variazione per andare incontro alle recenti esigenze del calendario fieristico nazionale e del partner BolognaFiere. In questo momento particolare SAIE conferma in modo determinato la volontà di rimanere al fianco delle imprese della filiera edile per farsi trovare pronti, insieme, a sostenere una rapida ripartenza del sistema produttivo e industriale nazionale.

Per incoraggiare lo sviluppo del comparto, SAIE riparte dai capisaldi stessi del costruire - progettazione, edilizia, impianti – proponendo soluzioni concrete per le esigenze dei professionisti e di tutti gli operatori in un format che metterà al centro il cantiere e il sistema delle costruzioni. Un percorso che avrà come filo conduttore l’innovazione declinata nei vari ambiti merceologici. La fiera sarà, infatti, una fondamentale opportunità per far conoscere e interpretare le recenti soluzioni tecnologiche, i materiali più evoluti e i prodotti integrabili alle nuove tecniche di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione degli edifici.

“Rimboccarci le maniche e metterci a disposizione di partner, imprese e operatori del settore. Questo è ciò che SAIE ha deciso di fare in questo momento per il Paese – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE – Vogliamo essere vicini a chi dà vita ogni giorno all’edilizia italiana e a chi permette alla filiera di crescere. Da qui la decisione, presa in totale sinergia con BolognaFiere, di anticipare la fiera mantenendo intatto il suo spirito e le iniziative previste. Anzi, lavoriamo quotidianamente per dare ai protagonisti del settore un format sempre più innovativo e che dia alle tante eccellenze dell’Italia che costruisce, lo spazio che meritano. Siamo convinti che, in questo contesto, SAIE potrà fare da volano per la crescita dell’intera filiera offrendo oltre all’imprescindibile parte espositiva, anche momenti formativi e di confronto, creando nuove opportunità di networking e di business per espositori e visitatori.”

Tanti i temi che verranno affrontati durante SAIE e che saranno suddivisi in quattro macro aree: Progettazione e Digitalizzazione; Edilizia; Impianti; Servizi. Ognuna di queste risponderà in modo concreto alle esigenze degli operatori, fornendo un’accurata parte espositiva e attività formative caratterizzate da coinvolgenti dimostrazioni e da un articolato programma di workshop e convegni. Dai grandi cambiamenti in fase progettuale apportati dalla progettazione in BIM, alla digitalizzazione dei processi realizzativi e del cantiere, passando per le novità in tema di materiali e tecniche  costruttive, alle soluzioni per le finiture e le decorazioni per interni ed esterni, fino al focus sull’integrazione edificio/impianto, grande protagonista della nuova edizione: all’interno di SAIE verrà dedicato ampio spazio ad ogni aspetto del costruire, con grande attenzione alle eccellenze della filiera.

Proprio alle eccellenze del saper fare italiano saranno dedicate le numerose iniziative speciali di SAIE. Progetti reali, case studies, soluzioni innovative raccontati direttamente da fornitori, progettisti, committenti e installatori animeranno una serie di eventi che valorizzeranno l’interesse sulle imprese, sui loro prodotti e i loro lavori. Tra queste, la Piazza del Serramento Innovativo, un approfondimento incentrato sul serramento come prodotto sempre più imprescindibile per l’efficienza energetica dell’edificio e la sua sostenibilità; la Piazza Impianti, BIM e Digitale dedicata ai produttori idrotermosanitari e alle aziende di impianti che hanno scelto di rendere i propri prodotti integrabili con i progetti BIM; la Piazza Macchine da cantiere intelligenti, che mostrerà le soluzioni concrete che migliorano l’efficacia delle dinamiche di cantiere e l’interazione uomo-macchina/attrezzatura; la Piazza Sicurezza nei cantieri, in cui verranno approfondite le tematiche e le normative sulla sicurezza e la salute nella filiera delle costruzioni; la Piazza Edificio Salubre per mostrare attraverso casi di eccellenza come si può migliorare la qualità della vita negli spazi chiusi, attraverso una corretta progettazione, costruzione e gestione integrata edificio-impianto, con sistemi in grado di garantire un microclima interno ottimale, una buona qualità dell’aria e dell’acqua, prodotti che consentono l’isolamento termico e acustico favorendo il comfort.

E nella cornice di SAIE si svolgerà la seconda edizione di Cassa Edile Awards, il premio che il sistema delle casse edili riconosce annualmente alle imprese, lavoratori e consulenti ambasciatori di valori positivi per il sistema bilaterale delle Costruzioni. Il successo e l’attenzione suscitati dalla prima edizione hanno reso questo secondo appuntamento ancora più sentito e partecipato, grazie al coinvolgimento attivo della CNCE nell’organizzazione e l’aumento annunciato dei candidati per ricevere il premio più originale, innovativo ed ambito nell’ambito dell’edilizia. Obiettivo del premio, anche per questa edizione, è contribuire al consolidamento etico del settore attraverso la valorizzazione delle storie di chi opera lealmente e nel rispetto delle regole.

A queste iniziative si aggiunge poi COLORI&DECORI Show, il nuovo spazio dedicato alle aziende di colori, finiture e sistemi a secco che, attraverso una apposita formula di dimostrazione interattiva, valorizza al meglio le attività commerciali, le concrete applicazioni dei prodotti e l’uso di attrezzature. Una serie di convegni e workshop formativi per gli amministratori di condominio, con approfondimenti dedicati ai temi e alle normative, specialmente in tema di bonus fiscali per la ristrutturazione saranno, infine, protagonisti di Condominio in mostra, iniziativa organizzata con ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

 

Per maggiori informazioni: www.saiebologna.it

Conseguenze della mancata consegna del certificato di agibilità

Conseguenze della mancata consegna del certificato di agibilità

La Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi fondamentali applicabili nel caso di assenza del certificato di agibilità (ora sostituito dalla Segnalazione certificata di agibilità) al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita.

Nel caso di specie la promittente venditrice di un immobile impugnava la sentenza della Corte d’Appello che aveva risolto, per inadempimento della stessa, il contratto preliminare di compravendita di un appartamento risultato privo di certificato di abitabilità. La ricorrente adduceva che i promissari acquirenti non avevano chiesto l'esibizione di tale certificato nè al momento della stipula del preliminare, nè successivamente, ma solo in prossimità della data fissata per il rogito. Con tale comportamento la ricorrente sosteneva di essere stata esonerata dalla consegna del certificato e che la richiesta avanzata pochi giorni prima della data del contratto definitivo doveva considerarsi contraria a buona fede.

Al riguardo la Corte di Cassazione (Ord. C. Cass. civ. 04/03/2020, n. 5972) ha chiarito che:

- nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poichè vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità; con la conseguenza che il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, a meno che il compratore non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza (cfr. C. Cass. civ. 18/09/2019, n. 23265);

- in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene (cfr. C. Cass. civ. 05/12/2017, n. 29090).

In applicazione di tali principi, poiché dalla sentenza impugnata non emergeva il presupposto di fatto relativo all’esonero dalla consegna del certificato di agibilità, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando la decisione della Corte d’Appello che:
1) aveva ritenuto la promittente venditrice tenuta a produrre il certificato di agibilità entro il termine fissato per il rogito;
2) aveva ricondotto la gravità dell’inadempimento al fatto che, omettendo di richiedere ed ottenere il certificato in corso di causa, la stessa non aveva dimostrato che l'immobile fosse concretamente agibile.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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La carente realizzazione dell'isolamento termico costituisce grave difetto dell'opera

La carente realizzazione dell'isolamento termico costituisce grave difetto dell'opera

La carente realizzazione dell'isolamento termico rientra tra i gravi difetti dell’opera di cui all’art. 1669, Cod. civ. e pertanto può essere denunciata entro il termine di un anno dalla scoperta.

FATTISPECIE
Gli acquirenti di unità immobiliari di un condominio chiedevano il risarcimento dei danni derivanti da una carente realizzazione dell’isolamento termico del porticato, dell’androne e dei rivestimenti esterni dell’edificio che riduceva la resistenza climatica delle pareti del 50 per cento. I giudici di primo grado consideravano tardiva l’istanza ritenendo applicabile il termine di otto giorni previsto dall’art. 1495, Cod. civ. per la denuncia dei vizi da parte degli acquirenti. La domanda veniva viceversa accolta in secondo grado in quanto la Corte d’Appello la qualificava come azione di responsabilità ex art. 1669, Cod. civ., esperibile entro un anno dalla scoperta dei vizi (se rilevati nei dieci anni dal compimento dell’opera). Il venditore si opponeva sostenendo che i difetti non avessero il carattere di “gravità” e che quindi rientrassero nella previsione di cui all’art. 1667, Cod. civ..

CONFIGURABILITÀ DEL "GRAVE DIFETTO"
La Corte di Cassazione (ord. C. Cass. civ. 04/09/2019, n. 22093), nel confermare la sentenza della Corte d'Appello, ha ribadito che l’art. 1669, Cod. civ. configura una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale. Ai sensi di tale articolo sono inclusi tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati "gravi".

Ciò posto, secondo la Suprema Corte, la gravità di un difetto è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.

Ed infatti configurano gravi difetti dell'edificio anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (nella specie difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50 per cento della resistenza termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

ACCERTAMENTO DELLA GRAVITÀ DEL VIZIO COSTRUTTIVO
Infine la Corte ha ricordato che l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669, Cod. civ., ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668, Cod. civ. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, al quale spetta di accertare la gravità dei vizi che, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile. Tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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SAIE Bologna 2020: le parole chiave della nuova edizione

SAIE Bologna 2020: le parole chiave della nuova edizione

La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti

SAIE – Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – si evolve e pone al centro della manifestazione il sistema delle costruzioni per confermare il proprio ruolo d’incontro commerciale, formativo e informativo per tutti gli operatori della filiera.

Un evento che nell’edizione 2018 ha coinvolto più di 40.000 professionisti e 10 delegazioni di buyer esteri favorendo il networking e dando la possibilità di toccare con mano nuovi prodotti e tecnologie presentate da 450 espositori.

Le parole chiave protagoniste dell’edizione 2020

Competenza
Una manifestazione che può contare su un database di oltre 260.000 operatori attivi del settore, profilato, costruito e aggiornato nel corso delle 54 edizioni di SAIE.

Evoluzione
Evento che affronta tutti i cambiamenti del settore, normativi e di trend di mercato, per dare visibilità a prodotti, servizi e tecnologie che contribuiscono all’innovazione del settore.

Filiera
Un unico appuntamento in cui valorizzare l’intera filiera delle costruzioni: dalla progettazione, passando per la produzione, fino alla manutenzione e la gestione. Una manifestazione a 360° in cui proporre soluzioni per l’edilizia residenziale, industriale e terziaria; per i progetti di opera privata e pubblica; per gli elementi infrastrutturali e tutto ciò che attiene l’ambiente costruito.

Business
Punto di riferimento per le aziende che presentano prodotti, metodi e strumenti per rendere il settore più sicuro, efficiente, collaborativo, redditizio e sostenibile.

Contatto diretto
Un’occasione per far toccare con mano il “saper fare” italiano e permettere ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva e di contatto diretto con prodotti e tecnologie innovative

Internazionalizzazione
SAIE favorisce l’incontro con compratori stranieri attraverso un intenso programma di matching con buyer internazionali.

Networking
La collaborazione con le principali associazioni e gli ordini professionali rende possibile la realizzazione di un ricco calendario di eventi e momenti formativi che arricchiscono i contenuti a disposizione dei visitatori.

 

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Minor peso significa minor usura

Minor peso significa minor usura

Vibrazioni dannose causate dai colpi possono trasmettersi dalla base all'impugnatura del martello e alle vostre mani. Quest'energia può essere deviata e riflessa prima che raggiunga la base dell'utensile.

Misurando l'attività muscolare con l'elettromiografia (EMG), Hultafors ha verificato lo sforzo sopportato da una mano che utilizza martelli pesanti. L'attività muscolare aumenta maggiore è la forza di presa applicata sull'utensile.

Limitando al massimo il peso del martello e ottimizzando la dimensione e il profilo dell'impugnatura si riducono i rischi di infortunio e di strappi muscolari.

Poichè un martello leggero viene battuto con minore sforzo, il corpo non si affatica e l'efficienza del lavoro non viene compromessa. Per proteggere il tuo corpo scegli sempre i martelli più leggeri adatti al tuo lavoro.

Effetti dell'utilizzo di un martello sul corpo umano
L'oscillazione di un martello comporta l'uso di diversi gruppi muscolari, dalla spalla alla mano. Il sovraccarico delle fasce muscolari può portare ad infiammazioni di articolazioni particolarmente delicate. Il gomito del tennista (epicondilite) ne è un esempio.

Il movimento della mano è controllato dai muscoli dell'avambraccio. Questi muscoli sono connessi alle dita attraverso i tendini. I tendini, insieme alle terminazioni nervose, attraversano una strettoia nel polso chiamata tunnel carpale.

Usando un martello i tendini sfregano l'uno sull'altro e sui tessuti circostanti.Una sessione di lavoro particolarmente lunga può portare ad un'infiammazione con gonfiore che esercita una pericolosa azione suille terminazioni nervose.
Questa è quella che si definisce sindrome del tunnel carpale che spesso porta alla necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico. Il dolore nella mano è immediato e persistente, anche per parecchi giorni.

Scegliere la dimensione corretta
Un'impugnatura ergonomica corretta nella forma, nella dimensione, nella nervatura del materiale dà il giusto attrito e permette una presa leggera. Scegliendo la dimensione corretta del martello e dell'impugnatura si riduce la tensione su muscoli e tendini.
Quando sviluppiamo i nostri martelli, cerchiamo di limitare al massimo gli effetti negativi che il loro utilizzo causa al corpo, senza compromettere l'efficacia del lavoro. Non è facile risolvere i problemi di salute una volta che si presentano e nessun produttore può garantire gli infortuni non si verifichino.

SAIE, la fiera delle costruzioni di Bologna per dare impulso alla ripresa e mostrare le innovazioni della filiera

SAIE, la fiera delle costruzioni di Bologna per dare impulso alla ripresa e mostrare le innovazioni della filiera

La nuova edizione di SAIE Bologna si terrà dal 21 al 24 ottobre 2020 presso BolognaFiere, ripartendo dai tre pilastri del costruire: edilizia, progettazione, impianti. Quattro le aree tematiche che ospiteranno esposizioni, workshop, convegni, attività formative e dimostrative.


La filiera delle costruzioni cresce, ma con percentuali ancora limitate e dinamiche diverse, per comparto dell’edilizia e per settore industriale. Conta l’export, l’innovazione e il reale funzionamento degli incentivi.
Dopo aver archiviato il 2018 con un incremento del valore economico del +1,7%, le stime per il 2019 indicano una ulteriore crescita del +2,3% e per il 2020 del +1,7%. Un settore, quello delle costruzioni, di vitale importanza per l’economia del Paese, che vede quasi 736.700 imprese attive e che occupa 1.490.000 persone (dato primi 9 mesi 2018).
A trainare il comparto è sempre la riqualificazione degli immobili residenziali e del terziario. Dopo il minimo storico del 2013 le compravendite di case hanno registrato una costante crescita, arrivando nel 2019 a una stima di 603mila transazioni (+4,1% sul 2018 e del +54% sul 2013). Se le ristrutturazioni si stima abbiano generato un valore economico pari a 47 mld di euro, con una crescita nel 2019 del +0,7%, sono le nuove costruzioni a crescere di più, con 17,5 mld di euro e +5,4%, spinta dell’andamento positivo del mercato immobiliare.
Per il 2020 un ulteriore contributo può arrivare dagli incentivi e dalle detrazioni del bonus casa previsti dal Governo per la riqualificazione degli immobili (Bonus Facciate, Ecobonus, Sismabonus, ecc.).

Per quanto riguarda i singoli comparti delle costruzioni, emergono però alcune differenze: il settore macchine per l’edilizia, trainato da Industria 4.0, registra nel 2018 un incremento del valore economico del +3,5% rispetto all’anno precedente, con una stima del +20% nel 2019; il settore delle piastrelle dopo un -3,1% nel 2018 vede una previsione del -3,3% nel 2019; quello dei laterizi segna un -5,8% nel 2018 ma con un +4% nel 2019; per il commercio di materiali da costruzione si stima una crescita del +4% nel 2019, l’elettrotecnica e l’elettronica del +1%, la meccanica variaimpianti del +1% e l’ingegneria del +3%.

Sono questi alcuni risultati presentati da Federcostruzioni - sulla base dei rapporti economici della Federazioni iscritte - in occasione della conferenza stampa della nuova edizione di SAIE, la fiera delle costruzioni che si terrà dal 21 al 24 ottobre 2020 a BolognaFiere. Una manifestazione completamente rinnovata che riparte dai tre pilastri del mondo delle costruzioni - edilizia, progettazione, impianti - e che vuole rispondere alle esigenze dei professionisti del settore e sostenere il loro percorso di ripresa economica. Proprio per questo, SAIE ha anticipato e va incontro alla progettualità del Governo sia per quanto riguarda l’ambiente, la sostenibilità e l’efficientamento energetico sia in merito all’estetica del territorio.

Questi temi rappresentano il cuore della manifestazione, che si articolerà in quattro macro aree: Progettazione e Digitalizzazione; Edilizia; Impianti; Servizi. Ognuna di queste risponderà in modo concreto alle esigenze degli operatori, fornendo un’accurata parte espositiva e attività formative caratterizzate da dimostrazioni, workshop e convegni. Le trasformazioni avvenute nel mondo delle costruzioni hanno spostato, inoltre, l’accento sull’integrazione edificio impianto. Secondo le nuove norme sull’efficientamento energetico, infatti, ogni elemento costruito deve essere visto in maniera integrata per creare un processo fluido e senza interruzioni, con notevole impatto sull’ottimizzazione dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione di tutti gli edifici. Si tratta di un concetto fondamentale per il futuro della filiera e che sarà, insieme all’innovazione tecnologica, grande protagonista della nuova edizione di SAIE.

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Per la sospensione dell’ordine di demolizione non è sufficiente il deposito di un ricorso

Per la sospensione dell’ordine di demolizione non è sufficiente il deposito di un ricorso

La Corte di Cassazione ha ribadito che la mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente di sospendere l'ordine di demolizione, il quale può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con esso.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo (già oggetto di richiesta di condono), seguito ad una sentenza definitiva della Pretura di Marcianise.

La Sent. C. Cass. pen. 12/02/2020, n. 5540, ha ribadito in proposito che la mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente, di sospendere l'ordine di demolizione. Infatti, per la sospensione deve sussistere una concreta attualità e una prognosi rapida e favorevole di accoglimento e di incompatibilità (della soluzione amministrativa) con l'ordine di demolizione.

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione.

La Suprema Corte ha pertanto respinto il ricorso rilevando inoltre che la domanda di condono risultava presentata dopo la scadenza dei 90 giorni dalle ingiunzioni alla demolizione del Comune, che hanno di diritto comportato l'acquisizione al patrimonio del Comune del bene immobile abusivo non demolito nei termini. Mancava, conseguentemente, qualsiasi interesse alla definizione della demolizione per un bene non più di proprietà dei ricorrente in quanto acquisito al patrimonio del Comune.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Per la realizzazione di un muro di contenimento è necessario il permesso di costruire

Per la realizzazione di un muro di contenimento è necessario il permesso di costruire

Il Consiglio di Stato ha ribadito che è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un’opera che trasforma in modo durevole l’assetto edilizio del territorio e dunque qualificabile come intervento di nuova costruzione.

FATTISPECIE
La sentenza del TAR Lazio impugnata riguardava il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con la quale si era ingiunto di sospendere i lavori e demolire un muro di contenimento di altezza variabile da mt. 1,50 a mt. 2,50 e lungo mt. 8 circa, interessante una superficie di mq. 16, eretto abusivamente in zona “Centro storico”, in San Felice Circeo; zona soggetta a vincolo panoramico e paesaggistico e nella quale il P.R.G. consentiva solo il risanamento igienico ed il restauro conservativo e non anche la realizzazione di nuove opere, comportanti la trasformazione dello stato dei luoghi.

L’appellante sosteneva che l’opera, consistente in un muro di contenimento che si sarebbe reso necessario nel corso di lavori di manutenzione della fossa settica della sua abitazione, sarebbe stata prettamente funzionale alla costruzione principale e, per la sua natura di opera pertinenziale, non avrebbe necessitato del permesso di costruire.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Il TAR aveva osservato che il muro realizzato non poteva essere qualificato come un intervento di risanamento igienico né di restauro conservativo di volumi esistenti e, per altro verso, che la edificazione di un muro di contenimento costituisce un’opera di carattere permanente che richiede la concessione edilizia, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.

Secondo la Sent. C. Stato 09/01/2020, n. 212 la sentenza appellata è conforme alla consolidata giurisprudenza in materia, sia amministrativa che penale, che ha espresso i seguenti principi:
- il muro di cinta o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato;
- il concetto di nuova costruzione è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora delle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi;
- in materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Messa in sicurezza di edifici e territorio: richieste di contributi entro il 15 gennaio 2020

Messa in sicurezza di edifici e territorio: richieste di contributi entro il 15 gennaio 2020

Entro il 15/01/2020 gli enti locali possono presentare la richiesta di attribuzione di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

L’art. 1, comma 51, della Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160), prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2020, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo.
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019, pubblicato nella G.U. del 07/01/2020, n. 4, approva la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.
In particolare, il Decreto specifica che i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, possono presentare la domanda relativa all’attribuzione dei contributi per l’anno 2020, tramite la modalità di certificazione approvata, presente nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali e accessibile dal sito web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati.

Gli enti locali devono presentare telematicamente la richiesta di contributo, munita di firma digitale, entro il termine perentorio delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Natura pertinenziale di una piscina rispetto al complesso delle opere autorizzate

Natura pertinenziale di una piscina rispetto al complesso delle opere autorizzate

Il Consiglio di Stato ha chiarito che appare erroneo attribuire un valore esclusivo ed autonomo alla realizzazione di una piscina e al suo collocamento all'interno di un compendio, quando l’impatto del manufatto deve essere considerato nel contesto complessivo delle opere autorizzate dal permesso di costruire.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il Comune di Genova aveva ordinato la demolizione di alcune opere e precisato, tra l’altro, che la piscina e i relativi locali accessori configuravano opere in totale difformità dal titolo edilizio in quanto realizzati su area diversa rispetto a quella rappresentata in progetto e con dimensioni diverse.
Il TAR precisava poi che la diversa localizzazione del manufatto e le sue maggiori dimensioni erano sufficienti a configurare la realizzazione di opere in totale difformità che, in quanto tali, rendevano doverosa l’applicazione della sanzione demolitoria.

La ricorrente sosteneva invece che la localizzazione della piscina realizzata in prossimità della localizzazione progettuale originaria doveva essere considerata in un contesto complessivo, visto che l’oggetto del permesso di costruire era tutto il parco di una villa monumentale e la sistemazione delle aree interne, rispetto alle quali la piscina e la sua positura all’interno del compendio costituivano elementi pertinenziali di minor rilevanza.

PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato, con la Sent. C. Stato 01/10/2019, n. 6576, ha precisato che in una ottica di proporzionalità o normalità, che è sempre presente nella valutazione giurisdizionale sulla natura pertinenziale delle opere, appare erroneo attribuire un valore esclusivo ed autonomo alla realizzazione della piscina e al suo collocamento all’interno del compendio, quando complessivamente l’impatto del manufatto deve essere mediato con la considerazione complessiva delle opere autorizzate dal permesso di costruire.

Pertanto, la natura pertinenziale di una piscina, collocata in una proprietà privata e posta al servizio esclusivo della stessa, determina l’inapplicabilità della regola demolitoria valevole per le variazioni essenziali, dovendo invece imporre una considerazione in concreto della procedura da adottare, una volta assodata la reale natura delle opere.

 


Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Per la realizzazione di una piscina interrata è necessario il permesso di costruire

Per la realizzazione di una piscina interrata è necessario il permesso di costruire

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, determinano la creazione di nuova volumetria e integrano interventi di nuova costruzione, necessitano quindi del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il proprietario di un terreno con sovrastante fabbricato e rimessa pertinenziale, insistente su area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, aveva agito per l’annullamento del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate sul suddetto terreno.

Con riferimento al locale ad uso garage e deposito, è stato documentato l’avvenuto rilascio del titolo edilizio in sanatoria nelle more della definizione del giudizio. Inoltre, con riferimento alle opere esterne sostanziatesi nella realizzazione di illuminazione e dell’impianto di irrigazione, il ricorso è stato accolto parzialmente in considerazione del carattere di mero complemento dell’arredo e delle dotazioni essenziali.

Per quanto riguarda invece la realizzazione della piscina interrata e le ulteriori opere di pavimentazione delle aree esterne, realizzazione di muretti e del portico, il Tribunale ha affermato quanto segue.

PRINCIPI GIURIDICI
Occorre una visione di insieme delle opere edilizie, che metta in risalto il collegamento funzionale degli interventi in contestazione, giacché altrimenti parcellizzandoli e considerandoli isolatamente si perde di vista l’entità e l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente circostante dell’attività edificatoria posta in essere.

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessitano del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Leg.vo 42/2004, in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria.

Inoltre, avendo riguardo al profilo urbanistico, non assume rilievo il richiamo al concetto di pertinenza, allorché tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede.

Analogo discorso deve essere seguito anche per le ulteriori opere - di pavimentazione delle aree esterne, realizzazione di muretti, del portico, peraltro di non esigua consistenza, nonché di installazione di pannelli solari - idonee ad incidere sul contesto paesaggistico di riferimento.

CONCLUSIONI:
Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, la Sent. TAR. Lazio Roma 07/10/2019, n. 11586, ha ritenuto evidente che le suddette opere realizzate dal ricorrente non potevano essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale di opere pertinenziali.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica
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Permesso di costruire decaduto e necessità di nuovo titolo edilizio per la parte non eseguita

Permesso di costruire decaduto e necessità di nuovo titolo edilizio per la parte non eseguita

In caso di decadenza del permesso di costruire per il superamento dei termini previsti per il completamento della costruzione, non è possibile apportare variazioni al progetto né realizzare la parte non eseguita dell’opera; per completare la costruzione è necessario un nuovo titolo edilizio.

FATTISPECIE E CONTESTO NORMATIVO
Nel caso di specie, era stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, che aveva accolto il ricorso proposto dal vicino avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Reggio Calabria nel 2007 in variante al permesso di costruire del 1997, per la realizzazione di un fabbricato di 5 piani fuori terra oggetto di un provvedimento di “rinnovo” del 2005.

Il parametro normativo per la definizione di varianti cd. essenziali che comportano il rilascio di un nuovo titolo edilizio è costituito dall’art. 32 del D.P.R. 380/2001; mentre l’art 15 del D.P.R. 380/2001 prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. Inoltre, la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 25/09/2019, n. 6424 ha ricordato la differenza tra variante in senso proprio e variante essenziale:
- la variante in senso proprio al titolo edilizio comporta modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione; pertanto rimangono i termini di efficacia originari del titolo abilitativo e si deve ritenere, pena la violazione della disciplina relativa ai termini di efficacia del titolo edilizio, che la variante non essenziale non possa comunque più intervenire quando siano già scaduti i termini originari;
- mentre la variante essenziale, caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario, sulla base dei parametri indicati dall'art. 32 del D.P.R. 380/2001 costituisce un permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario; in questo caso valgono i nuovi termini indicati nel nuovo titolo.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che la decadenza del permesso di costruire, intervenuta per il superamento dei termini previsti per la realizzazione della costruzione, comporta la impossibilità di realizzare la parte non eseguita dell’opera a suo tempo assentita, e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire. Pertanto, una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere, sottoponendosi ad un nuovo iter procedimentale, volto sia a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni urbanistiche vigenti nell’attualità, sia, se del caso a provvedere al ricalcolo del contributo di costruzione.

CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che risultasse evidente dalla documentazione agli atti di causa e dalla relazione del consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado che il permesso di costruire del 2007 fosse del tutto autonomo dal precedente. Ciò risultava in fatto sia dalla nuova istruttoria effettuata dall’Amministrazione sia dalle sostanziali modifiche di sagoma, di prospetti e di cubatura introdotte rispetto al progetto originario.

Nella fattispecie concreta, la configurabilità di una variante era esclusa anche dalla circostanza che la concessione edilizia rilasciata il 30 gennaio 1997 (che prevedeva i termini di 12 mesi per l’inizio dei lavori e di 36 mesi per l’ultimazione dalla data del rilascio) era scaduta senza che fossero mai stati completati i lavori né concessa una proroga prima della scadenza del titolo, aveva quindi perso efficacia il 30 gennaio 2000.
L’immobile non era stato realizzato nel termine previsto dall’originario titolo edilizio; infatti l’atto del 22 novembre 2005 di “voltura e rinnovo” della concessione aveva fatto riferimento, quale presupposto per la sua adozione, “al ritardo sulle lavorazioni dovuto alla particolare complessità delle opere geotecniche”; a tale data, quindi, i lavori non erano ancora terminati.

Pertanto, la disciplina dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 comporta che a seguito della concessione edilizia del 30 gennaio 1997, scaduta senza che fosse presentata alcuna richiesta di proroga prima della scadenza, in alcun modo si potesse configurare una variante; né, in difetto di proroga tempestiva, avrebbero potuto essere salvati gli effetti di un titolo edilizio già scaduto.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il titolo edilizio del 1997, per il quale non era stata richiesta alcuna proroga nei termini di efficacia, era scaduto alla data del 30 gennaio 2000. Il provvedimento “di voltura e rinnovo” del 22 novembre 2005 non poteva che essere qualificato come una proroga, ma priva di effetti in quanto intervenuta su un titolo edilizio già scaduto. Il permesso di costruire dell’8 ottobre 2007 era quindi un nuovo titolo edilizio autonomamente impugnabile.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

20 Ottobre: 2^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

20 Ottobre: 2^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

Forte del successo della prima edizione, torna il 20 ottobre la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

Un’iniziativa nata per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese, territorio straordinario ma anche molto “fragile” in quanto ad alto rischio sismico.

Anche quest’anno, la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica parte dalle piazze per arrivare direttamente nelle case dei Cittadini.

Il 20 ottobre in centinaia di punti informativi (oltre 500 lo scorso anno), organizzati dagli Ordini territoriali nelle piazze delle principali città italiane, Architetti e Ingegneri esperti in materia incontreranno i cittadini per spiegare loro in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni previste dal legislatore (Sisma Bonus/Eco Bonus) per migliorare la sicurezza delle abitazioni.
Ma anche per far conoscere il programma di “prevenzione attiva” Diamoci una Scossa! che il successivo mese di novembre, Mese della prevenzione sismica, vedrà impegnati migliaia di professionisti.

Come nella precedente edizione, per tutto il mese, Architetti e Ingegneri, consapevoli del valore sociale dell'iniziativa e del proprio ruolo, svolgeranno visite tecniche informative presso le abitazioni dei cittadini che, senza alcun onere, ne avranno fatto richiesta fornendo loro una prima indicazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo a costi quasi zero.


La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica si svolge quest’anno l’ultimo giorno della settimana della Protezione civile della quale costituisce naturale chiusura.

Ma sarà anche preceduta da centinaia di eventi che a livello territoriale promuoveranno, con il contributo e la partecipazione degli Ordini professionali, delle istituzioni locali e dei partner del progetto, una cultura della prevenzione sismica nel nostro Paese.

Nei prossimi giorni l’iniziativa sarà comunicata ai Professionisti dagli Ordini di appartenenza attraverso un’informativa che ne specificherà le modalità di adesione.

 

 

Fonte Inarcassa

Restauro, ristrutturazione e nuova costruzione: caratteristiche e differenze

Restauro, ristrutturazione e nuova costruzione: caratteristiche e differenze

La Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulle differenze tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.


FATTISPECIE
Nel caso in esame, Il Tribunale di Agrigento, veniva adito per l'annullamento del decreto con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un complesso immobiliare in relazione ai reati di cui alla lett. c), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/01, art. 181 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 e art. 734 del Codice penale, ritenuti integrati attraverso la realizzazione sul predetto complesso, con modifica di destinazione d'uso da residenza ad utilizzo turistico ricettivo, di plurimi interventi edili di nuova costruzione e ristrutturazione ed effettuati in assenza di permesso di costruire ovvero in forza di provvedimenti autorizzativi da considerare illegittimi.

Il Tribunale accoglieva il riesame annullando il decreto, su rilievo dell'intervenuta realizzazione di un legittimo intervento di generale ristrutturazione del complesso, effettuato sulla base di regolari titoli concessori ed autorizzatori.

Avverso il predetto decreto proponeva ricorso il PM poiché il Tribunale, nella parte in cui sembrava sostenere che l'intervento in esame integrava un'attività di restauro conservativo, non avrebbe tenuto conto delle emergenze istruttorie che illustravano l'intervenuta realizzazione di una complessiva attività di trasformazione urbanistico-edilizia del complesso immobiliare in esame, con modifica d'uso, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e di vincolo.

Si trattava in particolare della realizzazione di un ampio parcheggio, previi significativi sbancamenti, terrazzamenti, camminamenti e scalinate, di una fontana e di una piscina, tutti in grado di alterare il paesaggio originario; oltre a nuove costruzioni in corso, destinate a integrare un "museo delle carrozze", un gazebo, un locale "servizio gazebo" ed il corpo denominato "ingresso al Parco". Ancora, la realizzazione in luogo di un preesistente "giardino all'italiana" di una piazza pavimentata priva di essenze arboree con sottostante locale seminterrato destinato, in variante, a "centro benessere" con annessi servizi igienici e tecnici, che integrava un imponente intervento nel cuore del complesso monumentale, ovvero tra il corpo A (residenziale) e il corpo B (amministrazione), qualificabile in termini di nuova costruzione, tale da avere trasformato irreversibilmente un'area destinata a giardino secondo apposito schema planimetrico.

In tale quadro, di non configurabilità di interventi di restauro e risanamento conservativo, si ponevano gli interventi correlati o strumentali a quelli sopra sintetizzati, quali la demolizione dei due magazzini con sostituzione con un'unica struttura a due piani, rivestita con un muro coronato da merlatura, lo svuotamento di fondazioni del corpo amministrazione, per ricavarne camere di albergo, l'innalzamento di un tetto per ricavare un piano da adibire a struttura ricettiva, la creazione di nuove scale e percorsi interni anche sotterranei, lo sventramento della cisterna per creare un bagno turco, le demolizioni e ricostruzioni in genere e il rifacimento di parti dirute; con questi ultimi interventi, peraltro su bene vincolato, non qualificabili, quali "integrazioni architettoniche" imposte per rifare elementi parzialmente o totalmente distrutti, bensì integranti opere di ristrutturazione o nuove costruzioni.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 18/09/2019, n. 38611 fornisce importanti chiarimenti con riferimento alle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, nonché alle differenze tra tali interventi.

Ristrutturazione edilizia “leggera” e “pesante”
Solo gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nella lett. c), dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 richiedono il permesso di costruire, essendo sufficiente per gli altri la s.c.i.a. Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, individuati come quelli che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica. Al contrario, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del permesso di costruire.

Restauro e risanamento conservativo
In materia edilizia, la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”, il quale impone che non possono essere mutati:
- la “qualificazione tipologica” del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- gli “elementi formali” (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso;
- gli “elementi strutturali”, cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio.
Da quanto esposto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre dedotto il principio della finalità di conservazione come caratteristico degli interventi di recupero e risanamento conservativo, così sottolineando la necessità che sia inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno.

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Gli interventi edilizi che alterino anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi non si configurano come manutenzione straordinaria (né come restauro o risanamento conservativo), ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, che è pertanto ravvisabile nella modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell'edificio anche per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente: infatti anche in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
Differentemente dalla ristrutturazione, gli interventi di restauro e risanamento conservativo non possono modificare in modo particolarmente pregnante l'assetto edilizio preesistente, consentendo soltanto variazioni d'uso “compatibili” con l'edificio conservato.

Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
Mentre gli interventi di restauro e risanamento conservativo non contemplano aumenti di volumetria, essi sono possibili in sede di ristrutturazione; tuttavia le “modifiche volumetriche” previste dall'art. 10 del D.P.R. 380/2001 per le attività di ristrutturazione edilizia devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria. Ciò in quanto, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Digitalizzazione per il settore delle costruzioni

Digitalizzazione per il settore delle costruzioni

SAIE BARI, in programma dal 24 al 26 ottobre 2019 presso la Nuova Fiera del Levante, prevedrà varie iniziative dedicate al tema della trasformazione del settore delle costruzioni attraverso la digitalizzazione, le tecnologie e l’innovazione.
Una specifica e rappresentativa area espositiva, piazze tematiche dimostrative e convegni mostreranno come la digitalizzazione si sta sempre più integrando al comparto, offrendo soluzioni efficaci in tutte le fasi del processo di gestione di progetti di opera privata e pubblica.
In fiera troverai: BIM; Strumenti di rilievo e misura; Realtà aumentata; strumenti, sistemi e applicazioni; Software tecnici, software di progettazione, controllo e gestione.
Tra le varie iniziative in programma, segnaliamo in evidenza: l’ARENA AIST, uno spazio organizzato da AIST – ASSOCIAZIONE ITALIANA SOFTWARE TECNICO in cui il visitatore potrà partecipare ad approfondimenti dedicati a:
- rinforzo strutturale, progettazione strutturale parametrica, analisi strutturale, tecniche di intervento su edifici in muratura in zona sismica;
- progettazione e dimensionamento step-by-step dei componenti principali di impianti termosanitari;
- il BIM per la pubblica amministrazione;
- l’evoluzione della progettazione energetica degli edifici alla luce delle nuove normative.

Il biglietto gratuito, valido per gli operatori del settore, può essere richiesto registrandosi qui: https://www.saiebari.it/it/accredito/
Informazioni ulteriori e il programma delle iniziative speciali di SAIE BARI sono consultabili qui https://www.saiebari.it/it/iniziative-speciali/