L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 58 del 27 gennaio 2021 dichiara che potranno fruire del superbonus 110% anche i lavori eseguiti su un edificio composto da due unità immobiliari, una di piena proprietà di un soggetto e l’altra detenuta dallo stesso soggetto a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del padre.
Questa novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha quindi evidenziato che la detrazione è valida per interventi eseguiti su un massimo di quattro unità immobiliari situate in un edificio di proprietà di un unico soggetto
Naturalmente, gli interventi che potranno essere valutati per ottenere il Superbonus riguardano il miglioramento sismico, rinforzando le mura, una nuova copertura con orditura portante in legno, la realizzazione di sottofondazioni e altre opere strutturali, nonchè la realizzazione di un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.
La sostituzione dei serramenti rappresenta un intervento autonomo per il quale è possibile fruire dell’ecobonus e pertanto l’intervento è ammesso al superbonus, come intervento trainato, se eseguito congiuntamente agli interventi trainanti e con miglioramento di almeno due classi energetiche o della classe energetica più alta.
In particolare, alla lettera n), dell’articolo 1, comma 66 della Legge di Bilancio 2021, l’Agenzia delle Entarte ha previsto che il superbonus si applichi anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Per questa variazione, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.
L'Agenzia indica, inoltre, che il limite massimo di spesa ammesso dal superbonus per lavori antisismici ed energetici sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi con la condizione che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti.
Cambiando l’articolo 119 del Decreto Rilancio, si è esteso il superbonus per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione sia ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Nello stesso articolo della Legge di Bilancio, alla lettera m) viene indicato che, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), cioè i condomìni, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Quindi soltanto agli edifici costituiti in condominio e non a quelli composti da più unità immobiliari di un unico proprietario spettano i 6 mesi in più.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork
Se ci troviamo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, che spese sono soggette alla detrazione del 110%?
La risposta a questa domanda arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate chiarendo eventuali dubbi sulla detrazione fiscaale nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico o di interventi di efficentamento energetico di un edificio con ampliamento.
Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è riportata la definizione di ristrutturazione edilizia, aggiornata con il Decreto Semplificazioni.
Cosa è cambiato?
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, precisati nel Testo Unico, sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
Al Comune o altro ente territoriale spetta la qualificazione delle opere edilizie; pe ottenre la detrazione dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori, deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Le opere devono essere eseguite su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, fatta eccezione la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
L'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E mette in chiaro che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Ristrutturazione senza demolizione
Senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso si avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) riguardo le spese riferibili alla parte esistente.
L'Istante potrà quindi usufruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, sempre se l'immobile oggetto di istanza possiede le caratteristiche previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, non potrà utilizzare il sismabonus 110% in quanto i lavori di ristrutturazione per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento sono iniziati nel 2019 e nell'istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.
"...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» questo è infatti puntualizzato al comma 3 articolo 3 del 9 gennaio 2020 nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ampliamento volumetrico
In questo caso, la detrazione fa riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una "nuova costruzione".
Gavante del contribuente è mantenere distinte le due tipologie di intervento - ristrutturazione e ampliamento - in termini di fatturazione, o disporre di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che evidenzi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Se invece si fa rifermiento a ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork
Come calcolare la superficie disperdente ai fini della realizzazione del cappotto termico?
Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva la risposta a queste domanda attraverso le nuove FAQ sul Superbonus 110%.
Il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.
Questo è quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Il calcolo della detrazione viene effettuato su un ammontare complessivo delle spese (sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) da 30.000 a 50.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo.
Gli interventi che non raggiungono il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio possono comunque beneficiare dell’Ecobonus cappotto termico, come previsto dalla Manovra 2020.
L’Ecobonus, infatti, prevede la detrazione Irpef o Ires destinata a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, privati e imprese, che possiedono l’immobile oggetto di intervento ( proprietari, titolari diritto reale sull'immobile, condòmini, inquilini, comodari) e che effettuano lavori inerenti alla riqualificazione e al risparmio energetico di edifici esistenti: tra questi rientra l’applicazione del Sistema a Cappotto.
Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte, per un massimo di spesa da 40.000 euro a 136.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, da dividere in 10 rate annuali di pari importo.
Le aliquote di detrazione previste per l’Ecobonus variano a seconda se i lavori vengono svolti su singole unità immobiliari, con uno sconto del 65% per le spese sostenute entro il 31 gennaio 2020, o sulle parti comuni degli edifici condominiali, con uno sconto del 70% o 75% con una spesa massima di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
Per accedere all’Ecobonus entro 90 giorni dal termine dei lavori, debbano essere trasmessi all’ENEA i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork