Edifici digitali: dal 2 ottobre 2025 nuove regole per agibilità e impianti a banda larga

Il DM 17 luglio 2025 modifica il DM 37/2008 e introduce l’obbligo di etichettatura, attestazione specifica e comunicazione al SINFI. Obiettivo: integrare la connettività nel DNA del costruito.
Dal 2 ottobre 2025, il panorama normativo per l’edilizia cambia: entra in vigore il Regolamento Impianti Edifici e Banda Ultra Larga, con un impatto diretto su nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti. Il nuovo decreto – firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2025 – rappresenta un passaggio chiave verso la digitalizzazione strutturale del patrimonio edilizio italiano, adeguando il DM 37/2008 al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Un nuovo requisito per l’agibilità
A partire da ottobre, ottenere l’agibilità non sarà più possibile senza la predisposizione alla banda ultra larga. Alla Segnalazione Certificata di Agibilità dovrà essere allegata una attestazione sostitutiva, redatta dal tecnico abilitato, che certifichi la presenza delle infrastrutture digitali previste. Questa sostituisce la dichiarazione di conformità impiantistica e sarà accompagnata da una etichetta specifica, diventando a tutti gli effetti un nuovo requisito obbligatorio.
Obbligo di comunicazione al SINFI
Un’altra novità riguarda la gestione dei dati: entro 90 giorni dalla segnalazione di agibilità, il responsabile tecnico dovrà trasmettere al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) tutte le informazioni relative all’edificio infrastrutturato. Una misura che punta a mappare digitalmente il patrimonio immobiliare e rendere tracciabile la rete infrastrutturale del Paese.
Ridefinizione dei ruoli: progettista edile e tecnico installatore
Il decreto chiarisce le responsabilità operative e progettuali, riducendo le ambiguità della normativa precedente:
– Il progettista edile resta il principale responsabile della corretta progettazione delle infrastrutture digitali: deve integrare canalizzazioni, spazi tecnici e punti di accesso per la fibra.
– Il responsabile tecnico dell’impresa installatrice esegue l’opera seguendo le indicazioni del progetto e rilascia l’attestazione finale, oltre a garantire la comunicazione al SINFI.
L’obiettivo è un coordinamento obbligatorio tra le due figure, per assicurare la completa e corretta integrazione dell’infrastruttura digitale nell’edificio.
Punto di consegna e infrastruttura multiservizio: cosa cambia
Il decreto introduce una nuova definizione di “punto terminale di rete”, ora in linea con il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e ribadisce la centralità dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva (cavidotti, canaline, spazi tecnici) prevista anche dal Testo Unico Edilizia (art. 135-bis DPR 380/2001).
Questi requisiti valgono sia per edifici nuovi, sia per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti: la predisposizione alla banda larga diventa quindi parte integrante della conformità edilizia.
Il parere degli operatori: CNA accoglie con favore
La CNA Installazione Impianti ha espresso soddisfazione per il nuovo regolamento. L’associazione evidenzia la maggiore chiarezza normativa, la distinzione tra attestazione e dichiarazione di conformità, e il recepimento delle proposte del settore. Resta però da chiarire la questione dei requisiti professionali per le imprese operanti sugli impianti elettronici, su cui si attendono linee guida dal Ministero.
Un cambiamento strutturale per progettisti e tecnici
Per architetti, ingegneri e tecnici, il nuovo regolamento impone un cambio di paradigma: la connettività digitale non è più un optional, ma una componente strutturale dell’edificio, da prevedere e certificare fin dalle prime fasi progettuali. È un segnale forte di come l’Italia voglia recuperare terreno nel campo dell’edilizia smart e nella costruzione di un ecosistema abitativo digitale e resiliente.
Risposte