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Decreto emergenza alluvione Emilia-Romagna convertito in legge

Pubblicata in Gazzetta l'ormai legge emanata per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna: viene innalzato il tetto per l'utilizzo delle procedure emergenziali da 200.000 a 500.000 euro, così da poter assegnare gli appalti senza gara e con una procedura semplificata. Concessa anche una proroga per il Superbonus previsto per la villette unifamiliari e il differimento degli obblighi antincendio per le attività nelle aree colpite dal disastro naturale.

Il decreto 61/2023 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" è stato convertito in legge lo scorso 31 luglio, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'art.1, che ha subito una modifica durante l'esame in sede referente, vede sospesi alcuni termini tributari e contributivi per i soggetti che al 1° maggio 2023, avevano residenza, cioè sede legale o sede operativa, all'interno dei Comuni colpiti dall'alluvione a maggio 2023.

Secondo i commi 1-4 e 5-9 vengono sospesi i termini in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 dei versamenti tributari, degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute per le addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che al 1° maggio avevano sede legale o operativa nei Comuni colpiti. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza alcuna sanzione o interesse, in un'unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Vengono sospesi i termini fino al 1° settembre 2023, per i versamenti tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, compresi quelli degli enti territoriali che scadono nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

Prorogati fino al 30 settembre 2023, i termini dei procedimenti di prevenzione incendi delle attività, che hanno scadenza compresa fra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023.

L'art.8, con riferimento al periodo compreso fra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, prevede una indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che al 1° maggio 2023, risiedevano o avevano domicilio o operavano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei Comuni colpiti, e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è dell'importo di euro 500 per ciascun periodo di sospensione dell'attività, non superiore ai 15 giorni ed è riconosciuta per un totale massimo di 3.000 euro.

Disposto anche l'innalzamento da 200.000 euro a 500.000 euro del tetto per l'utilizzo della procedura semplificata per l'assegnazione degli appalti senza gara. In aggiunta, in via eccezionale, viene previsto l'affidamento diretto dei lavori anche oltre la soglia dei 500.000 euro anche se esclusivamente per un arco temporale limitato e non superiore ai 30 giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili.
L'ultimazione degli interventi sulle unifamiliari, attraverso il Superbonus 110% vedrà un differimento al 31 dicembre 2023 anziché come previsto al 30 settembre 2023, purché entro il 30 settembre 2022, fossero stati eseguiti almeno il 30% dei lavori.

Viene disciplinata, secondo l'art.20-ter, la figura del Commissario straordinario alla ricostruzione con riguardo alla procedura di nomina e delle funzioni della figura stessa. Il Commissario individua quelli che sono i parametri per ricostruire gli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali a cui destinare i contributi: distinti gli immobili di immediata riparazione per rafforzare edifici ad uso residenziale o produttivo, gli immobili di ripristino o ricostruzione puntuale e infine gli immobili di ricostruzione integrata, dei centri e nuclei storici, distrutti o gravemente danneggiati. I contributi sono concedibili fino al 100% delle spese occorrenti, devono essere tracciabili relativamente ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino e la copertura finanziaria prevede la copertura finanziaria di spesa di 120 milioni di euro per il 2023.

Introdotta in sede referente la procedura che prevede la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, con i Comuni che avranno compiti istruttori in merito alla regolarità edilizia ed urbanistica e il Commissario per la ricostruzione avere il potere di adottare i relativi provvedimenti e di svolgere verifiche per decretare l'eventuale revoca o annullamento delle concessioni.

Introdotto anche l'art.20-decies, che disciplina le disposizioni in materia di trasporto e trattamento dei materiali che derivano dall'evento calamitoso. Prevista l'approvazione del Commissionario per la ricostruzione, di un piano per la gestione di tali materiali derivanti dall'alluvione e per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità.

Vengono inoltre disciplinate la classificazione delle macerie come rifiuti urbani; la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico; la raccolta e il trasporto dei materiali; la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico; l'impiego di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità per la rendicontazione dei materiali gestiti; gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo e la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati.

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