Di Ambra Petruzzelli su Mercoledì, 13 Settembre 2023
Categoria: Normativa

CILA e Bonus Edilizi: Circolare dell'Agenzia delle Entrate

​L'Agenzia delle Entrate ha reso pubblica la Circolare n.27/E del 7 settembre 2023 vede contenuti chiarimenti su quelle che sono le novità introdotte dal 'Decreto Cessioni', poi convertito in Legge 38/2023: il decreto è andato ad eliminare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, in relazione al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Grande focus è dato agli interventi edilizi che possono ancora avvalersi di una delle due opzioni riportate in alternativa alla fruizione del bonus, in presenza di specifici titoli abitativi.

​Viene sottolineato dall'Agenzia, che cessione del credito e sconto in fattura sono ancora utilizzabili per le spese sostenute per gli interventi agevolabili del Superbonus, purché alla data del 16 febbraio 2023: sia stata presentata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) per gli interventi diversi da quelli eseguiti dai condomini; sia stata adottata la delibera assembleare per approvare l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi eseguiti dai condomini; sia stata presentata l'istanza per ottenere il titolo che abilita ad eseguire gli interventi che prevedono opere di demolizione e ricostruzione degli edifici.

​Importante è che la CILA sia stata presentata entro e non oltre il 16 febbraio 2023.

​Definita però anche la situazione di quelli che sono i lavori edilizi iniziati prima che venisse introdotto l'obbligo della CILA: verrà tenuta in considerazione la data di presentazione del diverso titolo abilitativo necessario secondo la normativa, alla data a cui risale l'intervento e la richiesta.

​Il Decreto Cessioni prevede la possibilità di usufruire di cessione del credito o di sconto in fattura come opzioni alternative alle spese per interventi diversi dal Superbonus che però alla data del 16 febbraio 2023:

​- vedono presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- vedano i lavori già avviati per interventi per i quali viene richiesto un titolo abilitativo o nel caso di lavori già iniziati, nel caso in cui ci sia già un accordo vincolante tra le parti per fornire beni e servizi oggetto di lavori; nel caso in cui alla data del 17 febbraio 2023 non ci sia traccia di acconti versati o della certificazione che attesti comunque l'inizio dei lavori entro il 16 febbraio 2023 o che entro la suddetta data sia avvenuta la stipula dell'accordo tra le parti, occorre che il committente o cedente fornisca l'attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per eseguire i lavori edilizi che rientrano in interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto, anche riferiti a proprietà comune; attività di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che riguardano interi prefabbricati, che si occupino poi, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori, della successiva alienazione o assegnazione dell'immobile;
- vedano eseguiti interventi antisismici eseguiti tramite demolizione e ricostruzione dell'immobile, se collocato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

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