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CILA e Bonus Edilizi: Circolare dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha reso pubblica la Circolare n.27/E del 7 settembre 2023 vede contenuti chiarimenti su quelle che sono le novità introdotte dal 'Decreto Cessioni', poi convertito in Legge 38/2023: il decreto è andato ad eliminare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, in relazione al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Grande focus è dato agli interventi edilizi che possono ancora avvalersi di una delle due opzioni riportate in alternativa alla fruizione del bonus, in presenza di specifici titoli abitativi.

Viene sottolineato dall'Agenzia, che cessione del credito e sconto in fattura sono ancora utilizzabili per le spese sostenute per gli interventi agevolabili del Superbonus, purché alla data del 16 febbraio 2023: sia stata presentata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) per gli interventi diversi da quelli eseguiti dai condomini; sia stata adottata la delibera assembleare per approvare l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi eseguiti dai condomini; sia stata presentata l'istanza per ottenere il titolo che abilita ad eseguire gli interventi che prevedono opere di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Importante è che la CILA sia stata presentata entro e non oltre il 16 febbraio 2023.

Definita però anche la situazione di quelli che sono i lavori edilizi iniziati prima che venisse introdotto l'obbligo della CILA: verrà tenuta in considerazione la data di presentazione del diverso titolo abilitativo necessario secondo la normativa, alla data a cui risale l'intervento e la richiesta.

Il Decreto Cessioni prevede la possibilità di usufruire di cessione del credito o di sconto in fattura come opzioni alternative alle spese per interventi diversi dal Superbonus che però alla data del 16 febbraio 2023:

- vedono presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- vedano i lavori già avviati per interventi per i quali viene richiesto un titolo abilitativo o nel caso di lavori già iniziati, nel caso in cui ci sia già un accordo vincolante tra le parti per fornire beni e servizi oggetto di lavori; nel caso in cui alla data del 17 febbraio 2023 non ci sia traccia di acconti versati o della certificazione che attesti comunque l'inizio dei lavori entro il 16 febbraio 2023 o che entro la suddetta data sia avvenuta la stipula dell'accordo tra le parti, occorre che il committente o cedente fornisca l'attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per eseguire i lavori edilizi che rientrano in interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto, anche riferiti a proprietà comune; attività di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che riguardano interi prefabbricati, che si occupino poi, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori, della successiva alienazione o assegnazione dell'immobile;
- vedano eseguiti interventi antisismici eseguiti tramite demolizione e ricostruzione dell'immobile, se collocato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

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