Tar Campania, per gli abusi edilizi non è necessario il preavviso per la demolizione

Tar Campania, per gli abusi edilizi non è necessario il preavviso per la demolizione

Nella sentenza 1291/2020 il Tar Campania ha dichiarato che le costruzioni illegittime vanno rimosse e il Comune non ha alcun obbligo di comunicarle l'avvio della demolizione.


Il caso di cui si è occupato il Tar Campania riguarda il contenzioso tra il Comune di Montecorice e un privato, proprietario di un abuso edilizio. Il Comune aveva dunque imposto la demolizione di tale abuso e il proprietario aveva fatto ricorso a tale procedimento poiché non era stato anticipatamente comunicato l'avvio del provvedimento e che le opere ritenute abusive sarebbero comprese nel glossario degli interventi di edilizia libera.
Il Tar si è dunque espresso a favore del Comune di Montecorice, il quale essendo soggetto a vincolo paesaggistico rende tutti gli interventi non conservativi soggetti a rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Nel caso in esame tali interventi sono la realizzazione di una tettoia aggiunta al corpo edilizio originario e di un rivestimento in pietra  e  mattoni  della  facciata  esterna  dell’edificio.
Quindi, nonostante tali interventi non richiedano urbanisticamente il permesso di costruire, costituisco abuso edilizio poiché privi di autorizzazione paesaggistica, comportando quindi la sanzione demolitoria.
Inoltre, il Tar afferma che tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, quali atti vincolati, non richiedono alcuna valutazione alla demolizione.
In conclusione, mancando l’autorizzazione paesaggistica, nessuna allegazione in sede procedimentale da parte del proprietario, diversa dall’esibizione di detto titolo, avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento, con la conseguenza che l’omessa comunicazione del procedimento di demolizione non produce effetti invalidanti sul provvedimento impugnato.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Per la sospensione dell’ordine di demolizione non è sufficiente il deposito di un ricorso

Per la sospensione dell’ordine di demolizione non è sufficiente il deposito di un ricorso

La Corte di Cassazione ha ribadito che la mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente di sospendere l'ordine di demolizione, il quale può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con esso.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo (già oggetto di richiesta di condono), seguito ad una sentenza definitiva della Pretura di Marcianise.

La Sent. C. Cass. pen. 12/02/2020, n. 5540, ha ribadito in proposito che la mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente, di sospendere l'ordine di demolizione. Infatti, per la sospensione deve sussistere una concreta attualità e una prognosi rapida e favorevole di accoglimento e di incompatibilità (della soluzione amministrativa) con l'ordine di demolizione.

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione.

La Suprema Corte ha pertanto respinto il ricorso rilevando inoltre che la domanda di condono risultava presentata dopo la scadenza dei 90 giorni dalle ingiunzioni alla demolizione del Comune, che hanno di diritto comportato l'acquisizione al patrimonio del Comune del bene immobile abusivo non demolito nei termini. Mancava, conseguentemente, qualsiasi interesse alla definizione della demolizione per un bene non più di proprietà dei ricorrente in quanto acquisito al patrimonio del Comune.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it