Come si integra una fattura elettronica?

Come si integra una fattura elettronica?

L’inversione contabile o “reverse charge” è quel meccanismo per cui l’Iva è dovuta dal cliente anziché dal fornitore. Le fatture sono emesse dal cedente (o prestatore) senza Iva mentre il cessionario (o committente) integra la fattura con Iva, effettuando la doppia registrazione, nel registro Iva acquisti (per il conteggio dell’Iva a credito) e nel registro Iva vendite (per il conteggio dell’Iva a debito).

Il meccanismo è stato introdotto in alcuni settori considerati a rischio di frodi Iva come, ad esempio, nell’edilizia. In tal modo, l’acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo.

Tale sistema trova applicazione nel nostro ordinamento in molteplici ambiti, alcuni dei quali riportati di seguito:

    prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972);
    cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) dell’articolo 10, comma 1, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione (articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972);
    prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972);
    cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura (articolo 74, comma 7, D.P.R. 633/1972).

In ottica di fatturazione elettronica le operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile richiedono che il fornitore indichi l’imponibile, specificando la Natura dell’operazione con il codice “N6 – Inversione contabile”, con registrazione dell’operazione nel registro Iva vendite.

Il cessionario (o committente) soggetto passivo Iva che riceve la fattura elettronica riportante la natura “N6”, ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, deve procedere all’integrazione della fattura elettronica ricevuta con l’imposta, effettuando la registrazione ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

La mancata integrazione, anche in presenza di doppia registrazione, determina l’applicazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 9bis, D.Lgs 471/1997 che dispone quanto segue: “è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli articoli 17…74…dpr 633/1972”.

Con la fatturazione elettronica in formato xml, pertanto, il destinatario del file fattura ha l’onere di scegliere come assolvere all’integrazione del documento elettronico.

L’Agenzia delle Entrate aveva affrontato la problematica già nella circolare 45/E/2005, paragrafo 2.7.2, analizzando l’ipotesi degli acquisti intracomunitari: “posto che la fattura ricevuta non può essere in alcun modo modificata, l’acquirente deve predisporre un altro documento in cui annotare sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura estera (cfr circolare 23 febbraio 1994, n. 13/E). Detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. Qualora, invece, il documento integrativo sia redatto su supporto cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura estera, per conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero, in alternativa, convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico”.

Nella circolare 13/E/2018, inoltre, l’Agenzia delle entrate evidenzia, che “vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI -di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile -che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa…possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa”.

Pertanto, ai fini della corretta applicazione del reverse charge “interno”, l’integrazione della fattura elettronica passa necessariamente da un documento distinto predisposto dal cliente dell’operazione, che dovrà essere conservato insieme alla fattura ricevuta dal fornitore/prestatore, entro il 31 gennaio 2021 (tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2019).

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito specifico sul tema, con la Faq n. 38 del 27 novembre 2018 propone quanto segue: “al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione”.

A nostro avviso se da un lato la soluzione proposta con la Faq dell’Agenzia risolve il problema della conservazione del documento di integrazione, dall’altro ci sembra fuorviante mischiare il concetto di “autofattura” con quello dell’integrazione. Resta, pertanto, consigliabile valutare all’interno della propria struttura la soluzione più idonea per assolvere all’adempimento formale in commento, onde evitare l’applicazione delle citate sanzioni.

Reverse Charge Edilizia 2018: come funziona?

Reverse Charge Edilizia 2018: come funziona?


Reverse Charge in Edilizia per il 2018: come funziona? Come si applica alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti, di completamento e di pulizia relative ad edifici?

L’inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi (cliente), se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del fornitore o prestatore.

Che cos’è il Reverse Charge?

Mediante il reverse charge, limitatamente alle operazioni cui tale regime è applicabile, si trasferisce in capo all’acquirente (cessionario o committente) la qualifica e il ruolo di debitore dell’imposta verso l’Erario. Conseguentemente, al cessionario o al committente non viene addebitata in rivalsa alcuna imposta da parte di colui che effettua l’operazione imponibile. Per effetto del reverse charge, pertanto, il cessionario o committente dovrà calcolare l’imposta dovuta sull’acquisto effettuato e far confluire il predetto importo a debito nella propria liquidazione.

Il riferimento normativo del reverse charge IVA in Italia è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c.d. «decreto IVA»). Di recente, quest’ultimo è stato ampiamente riformato per effetto dell’introduzione dello spesometro trimestrale tramite D.L. 193/2016. Occorre comunque dire che tale riforma non ha toccato la parte relativa al reverse charge.

Il Reverse Charge in Edilizia per il 2018 come funziona?

L’Iva reverse charge sarà applicata a quei campi del settore edile come operazioni come pulizia, operazioni di demolizione, lavori di installazione di impianti e lavori di completamento relativi agli edifici. Il meccanismo dell’inversione contabile pertanto riguarda:

    attività relative al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal reverse charge alle condizioni di cui alla previgente lettera a) dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972,
    nuovi settori collegati ma non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici.

Il sistema dell’inversione contabile previsto nel contesto del novellato articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972 si applica a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti:

    delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
    dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
    di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
    dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, ovvero dalla tipologia di attività esercitata (ferma restando ovviamente la necessità che si tratti di una prestazione di servizi).

In caso di applicazione del Reverse Charge in edilizia, nei casi individuati dalla norma, gli operatori coinvolti dovranno comportarsi come segue:

    Il prestatore, emette fattura (nei termini ordinari) senza addebitare l’imposta, inserendo la dicitura “inversione contabile”. Inserendo anche l’articolo 17, comma 6, DPR n 633/72;
    Il committente soggetto passivo, entro il mese di ricevimento (oppure anche successivamente ma comunque entro 15 giorni e con riferimento al mese di ricevimento)integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva e della relativa imposta. Inserisce la fattura nel registro vendite/corrispettivi, assolvendo così l’imposta. La medesima fattura va poi annotata anche nel registro acquisti per la detrazione dell’imposta assolta.
 
Quali operazioni sono escluse?

La circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che sono escluse dal nuovo reverse charge interno le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria (art. 12 del D.P.R. n. 633/1972) rispetto alla cessione del bene (Risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).

fonte: lentepubblica.it

Novità Legge di Stabilità 2015: Reverse Charge in edilizia

Novità Legge di Stabilità 2015: Reverse Charge in edilizia

L’art.1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (L.23.12.2014 n.190) ha introdotto delle modifiche all’art.17 comma, il così detto “reverse charge”.

In “primis”, è doveroso spiegare che cosa è il Reverse Charge: è un meccanismo ragionieristico introdotto dalla Comunità Economica Europea allo scopo di ridurre l’evasione Iva, si basa sul principio dell’inversione contabile il quale comporta che il destinatario della cessione o della prestazione resti l’unico obbligato all’assolvimento dell’imposta questo solo se esclusivamente soggetto passivo. Questo principio non è altro che una deroga al principio generale secondo cui il soggetto cedente di un bene o prestatore di un servizio sia debitore dell’imposta ai fini Iva.

Da un punto di vista pratico il soggetto che esegue le cessioni di beni o, la prestazione di servizi, non indicherà l’Iva in fattura bensì apporterà la dicitura “reverse charge” o “inversione contabile”. Tale fattura sarà registrata normalmente nel registro delle fatture emesse oppure ne sarà istituito uno a parte con una propria numerazione. L’acquirente o chi ha ricevuto la prestazione, riceverà la fattura senza l’addebito dell’Iva e dovrà integrare la fattura stessa, annotandola nel registro delle fatture di acquisto e contemporaneamente nel registro delle fatture emesse. Questa non facile operazione, che dovrà rispettare tempi e modi conformi alle norme vigenti, nella stragrande maggioranza dei casi è eseguita  da un consulente di fiducia che saprà esattamente come intervenire.

Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità, al regime del reverse charge per il settore edile,  si applicano dal 1° gennaio 2015 ed estendono la portata dell’istituto perfino alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, d’istallazione d’impianti e alla prestazioni di servizi di completamento rese esclusivamente su edifici, come chiarito dall’introduzione della lett. a-ter c.6 dell’art.17 D.P.R.633/72. Inoltre è bene precisare che le prestazioni predette non rientrano nel reverse charge, se eseguite nei confronti di un condominio, poiché anche in possesso di partita iva, non rientra comunque nei soggetti passivi interessati dalla norma.

Il legislatore ha voluto ampliare la portata del reverse charge nel settore edile, allargando il ventaglio di casistiche ammesse come le attività di pulizia e disinfestazione contrassegnate dal codice ateco (81.2) e non come la vecchia normativa che lasciava prerogativa assoluta del reverse charge alle sole attività rientranti nella lettera F della tabella ateco, comprendenti le sole attività nel settore delle costruzioni.

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