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L’incarico professionale con la P.A. necessita del contratto scritto

ContrattiPer la validità del contratto d’opera professionale con la Pubblica Amministrazione è necessaria la forma scritta con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso, non essendo sufficiente la delibera dell’organo dell’ente che autorizza il conferimento dell’incarico.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, ord. C. Cass. civ. 15/06/2020, n. 11465, pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie in cui un architetto richiedeva il pagamento del compenso professionale per lo svolgimento di un incarico autorizzato con delibera della Giunta municipale e con successive delibere che facevano riferimento all'approvazione di progetti redatti "in prosecuzione rispetto a quello originario". In proposito la Corte ha richiamato alcuni precedenti (vedi, tra gli altri, C. Cass. 04/11/2013, n. 24679; C. Cass. 19/10/2006, n. 22501), fornendo un dettagliato riepilogo dei principi giurisprudenziali sul tema.

NECESSITÀ DELLA FORMA SCRITTA - Il contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione, ancorchè quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam.

CONTENUTO DEL CONTRATTO - L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante:
- la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno,
- l'indicazione dell'oggetto della prestazione,
- l'entità del compenso.

IRRILEVANZA DELLA DELIBERA COMUNALE - Deve escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti, quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista. Infatti non è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre poichè questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum.

NULLITÀ DEL CONTRATTO - Il contratto mancante del requisito della forma scritta è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poichè gli atti negoziali della Pubblica Amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.

PRINCIPIO DI DIRITTO - In conclusione la Corte, riassumendo quanto già affermato nei citati precedenti, ha enunciato il seguente principio di diritto:
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam. L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonchè l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. La sussistenza del contratto non può ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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