PA centrale, investiti 430 milioni per la riqualificazione degli immobili

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Nel costante sforzo di migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici pubblici, il Programma di Riqualificazione degli Edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) ha recentemente annunciato un investimento di 430 milioni di euro per la riqualificazione degli immobili della PA centrale. Questo ambizioso programma, c...
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Fascicolo virtuale operatore economico: come utilizzarlo

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L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha introdotto il concetto di fascicolo virtuale dell'operatore economico come uno strumento essenziale per digitalizzare e semplificare il processo di partecipazione alle gare d'appalto e di controllo dei requisiti necessari per l'assegnazione degli appalti pubblici. Questo sistema, previsto dal nuovo Codi...
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Il Quirinale in BIM: avviato progetto Agenzia del Demanio

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L'Agenzia del Demanio, in collaborazione con il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, ha avviato il progetto "Quirinale 5.0" con l'obiettivo ambizioso di trasformare il Palazzo del Quirinale, uno dei più illustri edifici pubblici italiani, in un modello di sostenibilità, resilienza e efficienza attraverso l'implementazione di tec...
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Bando tipo Anac per le gare di ingegneria e architettura, approvazione del CNI

Bando tipo ANAC
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) accoglie con favore lo schema di bando tipo n. 2/2023, riguardante la procedura aperta di aggiudicazione di contratti di appalto pubblico di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alla soglia UE, pubblicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Nel corso delle interazioni dura...
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Approvato il Nuovo Codice Appalti: in vigore dal 1° aprile 2023

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Il Nuovo Codice Appalti ha avuto l'approvazione da parte del Governo. Nella seduta n.26 del 28 marzo, è stata licenziata la Riforma, che verrà successivamente pubblicata in Gazzetta e che entrerà in vigore dal 1° aprile 2023, ma avrà efficacia solo dal 1° luglio 2023. Per le innovazioni sul piano digitale, prevista l'entrata in vigore dal 1° gennai...
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Pubblica Amministrazione ed equo compenso: interpretazioni della normativa

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Il Consiglio di Stato si è espresso, interpretando la normativa sull'equo compenso, attraverso la sentenza 2084/2023: il compenso deve essere equo solo se per l'incarico è prevista una retribuzione. Il caso studio esaminato dal CdS è incentrato sui servizi di consulenza giuridica, ma le conclusioni risultano essere valide anche per l'affidamento di...
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ENEA: 2 progetti nel Report sulle città europee circolari

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ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha promosso i due progetti ES-PA e RECiProCo, inclusi nel Report della Circular Cities Declaration (CCD), il protocollo lanciato dal network globale ICLEI Europe (International Council for Local Environmental Initiatives) o "Amministrazioni locali per la...
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Equo compenso: approvato il ddl dal Senato

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La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge sull'equo compenso. In contemporanea, il Governo ha fornito parere positivo a 4 ordini del giorno che comprendono la richiesta di eliminazione delle sanzioni per i professionisti che in fase contrattuale non stabiliscono un equo compenso per le loro prestazioni professionali. Il d...
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PNRR, modificata la norma: i professionisti assunti dalla PA non potranno restare iscritti alle Casse private

Professionisti casse private
Lo fa sapere Inarcassa riferendo di aver avviato con il Governo un dialogo positivo finalizzato alla riformulazione dell'art. 31 del DL 152 del 6 novembre 2021 attuativo del PNRR. Tale articolo, prevede che i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni avrebbero potuto mantenere l'iscrizione alle relative Casse previdenziali private e ch...
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PNRR, entro l’anno saranno reclutati i 1000+ superesperti

Assunzioni
Stanno per partire le procedure per il reclutamento di 1000 o più esperti e le selezioni per assegnare incarichi di collaborazione e contratti a tempo determinato ai professionisti che coadiuveranno le Pubbliche Amministrazioni nell'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Entro il 31 dicembre 2021 dovrà essere co...
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Concorso Sud bis, pubblicato il bando per 1.270 funzionari tecnici

Concorso Sud bis
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 ottobre il concorso per l'assunzione, a tempo determinato, di 2.022 unità di personale non dirigenziale da impiegare pubblica amministrazione con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale, nelle autorità di gest...
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Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) assumerà oltre 400 tecnici

Transizione ecologica
Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), istituito nel 2021 in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assumerà 218 laureati in materia ambientale per attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale e 200 tecnici per fronteggiare le necessità dettate dal dissesto idroge...
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Pubblica Amministrazione, concorso 2.800 assunzioni al Sud

Concorso Pubblica Amministrazione
Pubblicato il bando, Candidature entro il 21 aprile sulla piattaforma digitale "Step One 2019" Valutazione dei titoli, prova scritta online e conclusione entro luglio.È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici di Area III - F1 o categorie equiparate da inserire nelle pubbliche...
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Linee guida per Progetti di Riqualificazione Energetica della PA Centrale

PREPAC
Per le Pubbliche amministrazioni centrali interessate a presentare progetti di riqualificazione energetica nell'ambito del programma PREPAC sono disponibili le linee guida ENEA con i criteri generali e le indicazioni utili per gli interventi.Le Linee guida sono previste dall'art. 16, comma 3 del D.M. del 16 settembre 2016, "Modalità di attuazione d...
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Edilizia scolastica: stanziati 1,5 miliardi

Edilizia scolastica: stanziati 1,5 miliardi

Diverse sono le novità introdotte nella Manovra di BIlancio 2021 riguardanti l'edilizia scolastica: in primo luogo, sono stati previsti 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni del piano triennale, 2021, 2022 e 2023, quindi 1 milione di euro in più per ogni anno rispetto all'anno scorso.

Dopo diversi anni, al centro dell'attenzione politica sono tornati organi di grande importanza, tra cui ospedali, edilizia e la scuola; questo è stato possibile, strano a dirsi, anche grazie alla pandemia Covid-19 che ha fatto emergere ancora di più questi settori e attraverso la Manovra 2021 ha ben deciso di agevolarli.

I fondi stanziati infatti, sono destinati a interventi più urgenti, e soprattutto alle zone con maggiore rischio sismico.

Inoltre, il Decreto Scuola, entrato in vigore nel giugno 2020, è stato rinnovato anche per tutto il 2021, al fine di accelerare il più possibile tutti gli interventi legati all’edilizia scolastica.
I poteri conferiti ai sindaci e ai presidenti provinciali, riguraderanno la promozione di accordi e conferenze, l'approvazione di progetti e avvio ai lavori( sempre dopo il consenso dei Presidenti di Regione) e la risoluzione di impedimenti che ostacolano l’esecuzione dei lavori.

Altro provvedimento riguarda i 40 milioni stanziati per la costruzione di scuole innovative nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Questi fondi saranno destinati alla costruzione ex-novo di nuove scuole innovative, dotate di strumenti digitalizzati e sistemi innovativi.

L'obiettivo è agevolare le aree più svantaggiate d’Italia, e impedire quindi lo spopolamento in queste zone. La Manovra prevede una clausola a riguardo, infatti l’agevolazione per la costruzione di scuole innovative potrà essere richiesta dai Comuni che non superano i 5.000 abitanti, appartenenti alle Regioni indicate.

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina dichiara che “...ci sono nuovi interventi e stanziamenti, che vanno tutti nell’ottica di offrire sempre maggiore qualità a studentesse e studenti”.

Oltre all'edilizia, i temi a livello scolastico affrontati e sovvenzionati sono diversi:

- Piano pluriennale di immissione in ruolo di 25 mila docenti di sostegno, accompagnato da appositi fondi per la formazione degli insegnanti sui temi dell’inclusione e per l’acquisto di ulteriori ausili didattici. Il concorso sarà bandito ogni due anni e le graduatorie potranno essere integrate e aggiornato sulla base dei nuovi titoli conseguiti nel frattempo dai candidati già presenti in graduatoria;

- Previsti 30 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per garantire il corretto svolgimento degli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021 secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti;

- Per il 2020/2021 il numero minimo di 600 studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, che le scuole devono raggiungere per avere un proprio dirigente scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene abbassato rispettivamente a 500 e 300 studenti. Una misura per dare ad un numero maggiore di scuole un proprio capo di istituto ed un Dsga a tempo pieno;

- Previsti 40 milioni per la digitalizzazione, insieme a ulteriori risorse per potenziare l’azione amministrativa e didattica nelle scuole, con l’impiego degli animatori digitali e delle nuove tecnologie. Stanziati inoltre, 20 milioni di euro per concedere per un anno agli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, un dispositivo mobile dotato di connettività o un bonus del medesimo valore;

- 1.000 docenti in più per il potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia e stanziamento aggiuntivo di 60 milioni per la fascia 0-6 anni;

- 20 milioni in più nel Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. Vengono incrementati di 55 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 i fondi per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

- Piano nazionale di ricerca, della durata di 12 mesi, per il contrasto alla povertà educativa, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca e finanziato con 2 milioni per il 2021;

- Fondo da 3 milioni per ampliare l’offerta formativa nei Licei musicali, con l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e sui nuovi linguaggi musicali;

- 25,8 milioni di euro stanziati nel 2021 da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute nell’anno scolastico 2019/2020;

- Previsti 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, introdotte per dare supporto a docenti e personale nell’uso di laboratori e tecnologie;

- Vengono restituite al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale le competenze attualmente condivise con il Ministero dell’Istruzione.

- Aumentata la quota di idonei nelle graduatorie del concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi;

- Prevista la trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici ex Lsu;

- Prorogate al 28 febbraio 2021 le disposizioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori fragili e stanziati 53,9 milioni per la sostituzione di questi lavoratori.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Stanziati 8 milioni di euro per la mappatura dell'amianto negli edifici pubblici

Stanziati 8 milioni di euro per la mappatura dell'amianto negli edifici pubblici

Il Ministero dell'Ambiente ha stanziato 8 milioni di euro per effettuare opere di ricognizione e digitalizzazione degli atti sulle bonifiche d'amianto sugli edifici pubblici.


Il Ministero ha firmato con Invitalia una convenzione che avrà inizio il primo gennaio 2021 per la mappatura degli edifici pubblici che contengono amianto e la digitalizzazione e catalogazione degli atti sulle bonifiche. Per tali attività si prevede una durata di 63 mesi.
Questa iniziativa si inserisce tra i progetti sull'amianto come attività continuativa del progetto Asbesto 2,0. Si ricorda che questo progetto, finanziato dal Ministero nel 2017 e nel 2018, prevedeva la definizione di una metodologia di indagine in grado di identificare gli edifici con presenza di amianto nelle coperture, a partire dalle scuole.
La nuova convenzione, dunque in continuità, ha l'obiettivo di sistematizzare la mappatura delle coperture degli edifici pubblici contenenti amianto, in modo da rendere accessibili i dati agli addetti ai lavori mediante un unico applicativo informatico.
Inoltre, verrà effettuata la digitalizzazione dell'archivio cartaceo della Direzione Risanamento Ambientale, in modo tale da semplificare il controllo della documentazione.
Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa si è espresso a riguardo affermando che: “Potenziare gli interventi di risanamento ambientale dalle bonifiche dei siti inquinati alla rimozione dell’amianto, è tra le priorità dell’azione di governo. Gli 8 milioni di euro per la mappatura degli edifici che contengono amianto e la digitalizzazione dell’archivio della Direzione ministeriale che si occupa di bonifiche sono uno strumento utile nell’ambito delle azioni di risanamento del territorio e del coordinamento e disponibilità dei dati, punto di partenza per interventi mirati”.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Ministra Dadone: la Pubblica Amministrazione ha bisogno di tecnici

Ministra Dadone: la Pubblica Amministrazione ha bisogno di tecnici

In audizione sul Recovery Fund, la ministra Dadone ha proposto, come obiettivo per la Pubblica Amministrazione, la sua reingegnerizzazione e di renderla più efficiente investendo sul capitale umano, soprattutto con l’assunzione di tecnici, e sulla digitalizzazione.

Per fare ciò la ministra afferma che è necessario attuare un maxi-piano di assunzioni per far fronte alle uscite dovute al pensionamento con Quota 100, prediligendo ingegneri, geologi, architetti, oltre ai giuristi.
Servono, inoltre, secondo Dadone, anche figure con competenze tecniche per la gestione finanziaria dei fondi comunitari che vadano oltre le semplici competenze amministrative.
Una delle strategie per investire sulle competenze e sul capitale umano della Pubblica Amministrazione, è la cooperazione con le Università. Questa collaborazione ha l'obiettivo di orientare gli studenti universitari meritevoli alla scelta consapevole di una carriera nel pubblico impiego.
Secondo Dadone, attraverso le Università la Pubblica Amministrazione deve diventare un'attrattiva per i giovani. Ad oggi, invece, poco più del 2% dei dipendenti pubblici ha meno di 34 anni.
La ministra afferma che questo piano di nuove assunzioni potrebbe costare all'incirca 3 miliardi di euro in 5 anni, ma una volta a regime consentirebbe la velocizzazione di tutti i procedimenti.
Durante il lockdown in questi mesi di emergenza Covid-19 è emersa l'importanza del decentramento e del lavoro agile tramite smart working. Infatti,per la Dadone è proprio su questo che deve puntare la Pubblica Amministrazione per il suo efficientamento. È necessario dunque creare dei poli decentrati, da utilizzare sia per lo svolgimento delle procedure concorsuali sia come spazi di coworking e formazione per i dipendenti pubblici. Per queste strutture inoltre, si potranno utilizzare immobili confiscati alla criminalità o edifici dismessi o abbandonati da riqualificare.
Per facilitare lo smartworking i dipendenti potrebbero essere dotati di computer portatili e le attività progettate in modo funzionale, con dati e documenti digitali, videoconferenze e assistenti virtuali. In questo modo cambierebbero le modalità di lavoro diventando più flessibile. Ciò sarebbe possibile con un investimento di circa 4 miliardi di euro in 5 anni.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

L’incarico professionale con la P.A. necessita del contratto scritto

L’incarico professionale con la P.A. necessita del contratto scritto

Per la validità del contratto d’opera professionale con la Pubblica Amministrazione è necessaria la forma scritta con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso, non essendo sufficiente la delibera dell’organo dell’ente che autorizza il conferimento dell’incarico.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, ord. C. Cass. civ. 15/06/2020, n. 11465, pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie in cui un architetto richiedeva il pagamento del compenso professionale per lo svolgimento di un incarico autorizzato con delibera della Giunta municipale e con successive delibere che facevano riferimento all'approvazione di progetti redatti "in prosecuzione rispetto a quello originario". In proposito la Corte ha richiamato alcuni precedenti (vedi, tra gli altri, C. Cass. 04/11/2013, n. 24679; C. Cass. 19/10/2006, n. 22501), fornendo un dettagliato riepilogo dei principi giurisprudenziali sul tema.

NECESSITÀ DELLA FORMA SCRITTA - Il contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione, ancorchè quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam.

CONTENUTO DEL CONTRATTO - L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante:
- la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno,
- l'indicazione dell'oggetto della prestazione,
- l'entità del compenso.

IRRILEVANZA DELLA DELIBERA COMUNALE - Deve escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti, quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista. Infatti non è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre poichè questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum.

NULLITÀ DEL CONTRATTO - Il contratto mancante del requisito della forma scritta è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poichè gli atti negoziali della Pubblica Amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.

PRINCIPIO DI DIRITTO - In conclusione la Corte, riassumendo quanto già affermato nei citati precedenti, ha enunciato il seguente principio di diritto:
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam. L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonchè l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. La sussistenza del contratto non può ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: Vademecum Anac per affidamenti rapidi

Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: Vademecum Anac per affidamenti rapidi

L'ANAC ha realizzato un Documento ricognitivo delle disposizioni vigenti ed un Vademecum rivolti alle stazioni appaltanti al fine di assicurare celerità alle procedure di affidamento dei contratti pubblici in concomitanza con l’emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Covid-19.

Al fine di fornire supporto alle stazioni appaltanti per far fronte alla difficile situazione di emergenza sanitaria in atto e procedere con la massima celerità, l'ANAC ha pubblicato i seguenti documenti.

I. Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento
Con tale documento l’ANAC fornisce un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di agevolare le stazioni appaltanti ove, fermo restando il contenuto della Delib. ANAC 09/04/2020, n. 312 (si veda Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: indicazioni ANAC su esecuzione e gare), dell’art. 103, del D.L. 18/2020 e dell’art. 37, del D.L. 23/2020, si rendesse necessario procedere ad approvvigionamenti nella difficile situazione di emergenza sanitaria in atto.
Il documento richiama in particolare:
- le indicazioni europee, relative alla Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” (si veda Appalti pubblici d’urgenza: orientamenti della Commissione UE);
- le disposizioni rilevanti del Codice dei contratti pubblici, che in relazione ad ogni fase del processo di approvvigionamento consentono l’accelerazione della procedura o lo svolgimento della stessa con modalità semplificate;
- provvedimenti emanati nel contesto della attuale fase emergenziale, quali il D.L. 18/2020 e l'Ord. P.C.M. 03/02/2020 n. 630, unitamente ad alcune ulteriori previsioni normative previgenti che possono costituire utili riferimenti.

II. Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici
Il vademecum fornisce alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Accesso civico generalizzato: per l’Adunanza plenaria si applica anche agli appalti pubblici

Accesso civico generalizzato: per l’Adunanza plenaria si applica anche agli appalti pubblici

L’accesso civico generalizzato si applica anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici. L’Adunanza plenaria risolve il contrasto giurisprudenziale in materia e fornisce indicazioni anche sul dovere della P.A. in presenza di richieste di accesso non qualificate e sull’accesso ordinario ai documenti della fase esecutiva del contratto.

L’Adunanza plenaria, con la sentenza 02/04/2020, n. 10, pone fine ai contrasti sorti tra le sezioni del Consiglio di Stato in merito all’applicabilità o meno della disciplina dell’accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di gara. La questione è stata rimessa all’Adunanza con l’ordinanza 16/12/2019, n. 8501 insieme ad altri due quesiti riguardanti la possibilità per l’Amministrazione e per il giudice di qualificare autonomamente l’istanza di accesso al di là dei riferimenti normativi in essa eventualmente contenuti e se l’accesso previsto dalla L. 241/1990 sia esercitabile sugli atti di esecuzione del contratto da parte della seconda graduata nella procedura di gara.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La disciplina dell’accesso agli atti amministrativi (detto anche accesso c.d. “ordinario” o “documentale”) è contenuta negli artt. 22-28 della L. 07/08/1990, n. 241, e si sostanzia nel potere/diritto di prendere visione ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi, da parte di chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Il c.d. “accesso civico”, disciplinato dagli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33, si articola a sua volta in due forme:
1) il c.d. “accesso civico semplice”, di cui all’art. 5 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, in base al quale ove la normativa vigente preveda un obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, sussiste parimenti un diritto da parte di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
2) il c.d. “accesso civico generalizzato” (detto anche “FOIA”, quale acronimo della locuzione inglese Freedom of information act) disciplinato dall’art. 5 del D. Leg.vo 33/2013, comma 2, in base al quale chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche se ulteriori rispetto a quelli oggetto di un obbligo di pubblicazione (considerati dall’accesso civico semplice), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis del D. Leg.vo 33/2013.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI GARA E, IN PARTICOLARE, ALL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Con riferimento all’applicabilità dell’accesso civico generalizzato anche alle procedure di gara, la giurisprudenza amministrativa si era divisa in due orientamenti contrapposti:
- secondo un primo indirizzo, i documenti afferenti alle procedure di affidamento ed esecuzione di un appalto sarebbero esclusivamente sottoposti alla disciplina di cui all’art. 53, D. Leg.vo 50/2016 e pertanto resterebbero esclusi dall’accesso civico c.d. generalizzato di cui al comma 2 dell’art. 5 del D. Leg.vo 33/2013 (C. Stato 02/08/2019, n. 5503 - sez. V. Nello stesso senso anche TAR Lombardia-Milano 25/03/2019, n. 630; TAR Lazio-Roma 14/01/2019, n. 425; TAR Emilia Romagna-Parma 18/07/2018, n. 197);
- secondo un diverso orientamento, di contro, dovrebbe riconoscersi l’applicabilità della disciplina dell’accesso civico generalizzato anche alla materia degli appalti pubblici (C. Stato 05/06/2019, n. 3780 - sez. III. Nello stesso senso anche TAR Lombardia-Milano 11/01/2019, n. 45).

Quest’ultimo orientamento si basa sulla considerazione che l’art. 5-bis, comma 3, D. Leg.vo 33/2013, nell’escludere l’accesso civico generalizzato, tra l’altro, nei casi previsti dalla legge ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di “specifiche condizioni, modalità e limiti”, non intende limitare tale diritto ad intere materie. Diversamente interpretando, si legge nella sentenza n. 3780/2019, “significherebbe escludere l’intera materia relativa ai contratti pubblici da una disciplina, qual è quella dell’accesso civico generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione”. Ciò peraltro non esclude il rispetto dei limiti imposti dalla specifica normativa di cui all’art. 53, D. Leg.vo 50/2016.

L’Adunanza plenaria, con la sentenza 10/2020, ha confermato la validità di tale ultimo orientamento, ritenendo che l’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del D. Leg.vo 50/2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis del D. Leg.vo 33/2013 in combinato disposto con il citato art. 53 e con le previsioni della L. 241/1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato. Resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, D. Leg.vo 33/2013 (comma 1 e 2), a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

DOVERE DELL’AMMINISTRAZIONE IN PRESENZA DI RICHIESTE DI ACCESSO NON QUALIFICATE
L’Adunanza plenaria ha affermato inoltre il principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, anche se formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente (senza cioè fare riferimento ad una specifica disciplina), anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale (L. 241/1990).
In questo ultimo caso l’Amministrazione dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della L. 241/1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 116, D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo), possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla Pubblica Amministrazione all’esito del procedimento.

ACCESSO ORDINARIO AI DOCUMENTI DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO
Per quanto concerne l’accesso ordinario o documentale infine, l’Adunanza plenaria ha ritenuto che il concorrente alla gara è portatore dell’interesse concreto ed attuale richiesto dall’art. 22, L. 241/1990 - ed è conseguentemente legittimato ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico - con riferimento alle vicende che riguardano l’aggiudicatario che potrebbero condurre alla risoluzione del contratto e quindi allo scorrimento in graduatoria o alla riedizione della gara. L’istanza di accesso però non deve tradursi in una generica volontà “meramente esplorativa” di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it