Manutenzione straordinaria: cosa accade per i tramezzi senza CILA?

Manutenzione straordinaria: cosa accade per i tramezzi senza CILA?

Il Tar Salerno nella sentenza 905/2020 del 15 luglio dichiara che per lo spostamento dei tramezzi interni ad un immobile, è sufficiente la CILA. Qualora tale spostamento sia avvenuto senza aver presentato il titolo abilitativo non è necessario procedere con la demolizione, ma scatta una sanzione pecuniaria.

Il caso preso in esame dal Tar riguarda il contenzioso tra il proprietario di un immobile e il Comune. Il proprietario dell'immobile aveva effettuato una serie di interventi, per l'ampliamento volumetrico del piano terra nell’ambito del quale è stata anche modificata la distribuzione degli ambienti interni e l'installazione di una scala interna per collegare piano terra e primo piano dell'immobile.
Il Comuno accertata l'illegittimità dell'operazione di ampliamento ha genericamente ordinato la demolizione di tutte le opere realizzate senza titolo abilitativo.
Il Tar è dunque intervenuto ridimensionando il provvedimento di demolizione al solo ampliamento volumetrico senza permesso. Per gli interventi di spostamento dei tramezzi invece, il Tar ha precisato che rientrando questi tra gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), non determinano un alterazione della sagoma o un aumento di volume dell'immobile, ma una sola diversa distribuzione degli abienti. Su queste basi dunque, l'abbattimento e lo spostamento delle tramezzature, non interessando parti strutturali del fabbricato, costituisce un'attività assoggettata alla Comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA,  ex art.6-bis del DPR 380/2001.
Non avendo il proprietario dell'immobile presentato tale titolo abilitativo, il Tar ha ritenuto sufficiente una sanzione amministrativa, considerando eccessivo l’ordine di demolizione. Anche per quanto concerne la realizzazione della scala interna l'ordine di demolizione è stato considerato eccessivo da parte del Tar e per legittimarla i giudici hanno prescritto l’autorizzazione sismica in sanatoria.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Vendita di immobile in comproprietà: conseguenze dell’inadempimento di un solo venditore

Vendita di immobile in comproprietà: conseguenze dell’inadempimento di un solo venditore

L’inadempimento dell’obbligo di uno dei promittenti venditori di stipulare il contratto definitivo di compravendita del bene in comproprietà può comportare la risoluzione del contratto preliminare e l’obbligo di restituzione del doppio della caparra anche per il venditore che invece abbia prestato il consenso alla vendita.

Nel caso di specie si trattava della compravendita di un fabbricato e di un terreno in comproprietà. Il promissario acquirente pretendeva la risoluzione del contratto preliminare per mancata stipula del contratto definitivo imputabile ad uno solo dei promittenti venditori.
La Corte d’Appello, in applicazione del principio secondo il quale i promittenti alienanti sono obbligati a prestare il consenso necessario al trasferimento del bene ritenuto un unicum inscindibile, riteneva entrambi i venditori responsabili, salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni al soggetto che di fatto non aveva consentito la stipula.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza C. Cass. civ. 18/02/2020, n. 4013, ha precisato che l'obbligazione è indivisibile ai sensi dell'art. 1316, Cod. civ. quando ha ad oggetto una cosa o un fatto che non è, oggettivamente, suscettibile di divisione per sua natura o per il modo soggettivo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Pertanto, nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l'unitarietà della prestazione.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi confermando la condanna di entrambi i venditori al pagamento in solido del doppio della caparra, anche se l’inadempimento del debitore era di fatto imputabile ad uno solo dei contraenti.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it