Direttiva RED III: l’approvazione del Parlamento Europeo

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Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva, nella seduta dello scorso 12 settembre, il testo della Direttiva RED III (Renewable Energy Directive). Adesso rimane da attendere l'approvazione del Consiglio Europeo e la finale pubblicazione in Gazzetta. RED III è in linea con le soluzioni sostenibili per l'energia rinnovabile, promosse anche ...
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ENEA: efficientamento energetico degli edifici

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ENEA è tra i 9 partner europei, del progetto di scala europea EPBD.wise per la creazione e definizione di nuove linee guida per l'efficientamento energetico degli edifici. Fabio Zanghirella del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica commenta così: "Andiamo ad operare in linea con il pacchetto 'Pronti per il 55%' e la proposta di revisione della...
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Decreto Sostegni: nuove clausole di rinforzo

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L'argomento "compensazioni" previste dal Decreto Sostegni Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022, è uno tra i punti di discussione della Rubrica "Rincari". Il Legislatore, infatti, in questi ultimi giorni, è intervenuto apportando migliorie al decreto legge "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori ...
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Decreto Semplificazioni: modifiche al Testo Unico Edilizia

Decreto Semplificazioni: modifiche al Testo Unico Edilizia

Con il Decreto Semplificazioni vengono apportate delle modifiche al Testo Unico Edilizia, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie, riducendo anche gli oneri a carico di imprese e di cittadini, assicurando in questo modo il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e promuovendo lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Nell'ambito delle demolizioni e ricostruzioni di edifici il nuovo articolo 2-bis, comma 1-ter afferma che:

"In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti."

Questo significa che mentre ad oggi in caso di ricostruzione post demolizione si può agire in due modi, rispettare le distanze preesistenti, tuttavia conservando l'aria di sedime, il volume e l'altezza della costruzione originaria, oppure “spostare” l'edificio, aumentare volume o altezza, rispettando le prescrizioni sulle distanze vigenti al momento della nuova costruzione; con il nuovo decreto si ottiene una maggiore libertà di modificare nella ricostruzione volumi e dimensioni della sagoma mantenendo le prescrizioni preesistenti.
Di conseguenza, sull'articolo 3, comma 1 lettera d, il DL modifica la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia, includendovi “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.”

Un'altra modifica interessante è la possibilità di modificare i prospetti degli edifici in maniera più semplice e rapida, classificando tali interventi come opere di manutenzione straordinaria. Questo nel caso in cui tali modifiche risultino indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari. Differentemente le modifiche in facciata non legate ad agibilità o accessibilità si qualificano come ristrutturazione edilizia.

Il DL Semplificazioni inoltre, prevede la possibilità di chiedere la proroga della validità dei titoli edilizi, prima che siano decorsi i termini per l’inizio (un anno dal rilascio del titolo) o per la fine dei lavori (tre anni dal rilascio del titolo). Questo significa che il privato può chiedere una proroga dei titoli edilizi attraverso una semplice comunicazione allo sportello unico comunale prima della scadenza dei termini.
Ad oggi tutte le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni sono in corso di revisione presso il Ministero delle Infrastrutture.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Sostanze chimiche: prescrizioni per la compilazione delle schede sicurezza

Sostanze chimiche: prescrizioni per la compilazione delle schede sicurezza

Pubblicato nella GUUE del 26/06/2020, n. 203 il Regolamento 878/2020 che modifica le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento UE 18/12/2006, n. 1907.

La scheda di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è un documento che riporta le informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore finale. Tali documenti contengono in particolare tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo delle sostanze e miscele. Le schede consentono infatti:

- al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;

- agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel Regolamento 18/12/2006, n. 1907 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. Regolamento REACH).

OBBLIGO DI REDAZIONE - Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento 1907/2006, la redazione della scheda è obbligatoria, oltrechè per sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento 1272/2008, anche nei seguenti casi:
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del Regolamento 1907/2006;
- sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione ai sensi dell’art. 59 del Regolamento 1907/2006.
- su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti sostanze pericolose nella concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi, oppure per sostanze per le quali sono fissati limiti di esposizione sul luogo di lavoro (vedi Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)).

CONTENUTI - La scheda di dati di sicurezza è composta dalle seguenti sezioni:
1) identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2) identificazione dei pericoli;
3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
4) misure di primo soccorso;
5) misure di lotta antincendio;
6) misure in caso di rilascio accidentale;
7) manipolazione e immagazzinamento;
8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9) proprietà fisiche e chimiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.

AGGIORNAMENTO - Le schede devono essere tempestivamente aggiornate dai fornitori quando siano disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, ovvero nel caso in cui sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione o sia stata imposta una restrizione.

MODALITÀ DI REDAZIONE - Le disposizioni per la compilazione della scheda di sicurezza sono contenute nell’allegato II del Regolamento 1907/2006 ove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla compilazione dettagliata di ogni sezione.

L’allegato II è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 18/06/2020, n. 878, pubblicato nella GUUE 26/06/2020, n. 203. Le nuove prescrizioni si applicano dal 01/01/2021 e le schede di dati di sicurezza non conformi possono continuare ad essere fornite fino al 31/12/2022.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Servizi tecnici, dimostrazione requisiti con fatturato società di ingegneria o studio associato

Servizi tecnici, dimostrazione requisiti con fatturato società di ingegneria o studio associato

Chiarimenti sulla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-economica per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura a professionisti tramite il fatturato correlato ai servizi professionali dallo svolti quale socio di società di ingegneria o componente di un’associazione professionale.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Per partecipare ad affidamenti pubblici di servizi di ingegneria e architettura (progettazione, DL, coordinamento della sicurezza, collaudo, ecc.), gli operatori economici abilitati (professionisti, studi professionali, società tra professionisti, società di ingegneria e relativi raggruppamenti o consorzi stabili), devono essere in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-economica.

REQUISITI DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Detti requisiti - quantificati dalla documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante - possono afferire a quanto segue (Delib. ANAC 417/2019, punto IV.2.2.2),:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando;
b) fatturato specifico concernente servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
c) fatturato per i c.d. “servizi di punta” concernente anch’esso servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
d) organico societario, cioè per i soggetti organizzati in forma societaria il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni;
e) organico dello studio, cioè per i soggetti organizzati in forma di studio professionale il numero di unità di tecnici.
Si rinvia a Affidamento contratti pubblici per servizi di Ingegneria e di Architettura (SIA) per i dettagli.

Professionista socio di società di ingegneria o componente di associazione professionale
Ci si chiede - per la dimostrazione dei requisiti sopra indicati, ed in particolare di quelli attenenti il fatturato, di cui alle lettere a), b) e c) - se il singolo professionista possa fare riferimento alle attività svolte quale socio di una società di ingegneria o quale membro di un’associazione professionale.
A queste domande, l’Autorità di vigilanza ha risposto con Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale socio di una società di ingegneria) e con Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale componente di un’associazione professionale).
I chiarimenti forniti dai due documenti possono essere sintetizzati come segue.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER SOCIETÀ DI INGEGNERIA
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di una società di ingegneria, Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha ritenuto ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico e dei servizi di punta mediante le attività svolte quale socio di una società di ingegneria, a condizione che:
- il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche;
- il professionista abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata, per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale.
La medesima Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha viceversa ritenuto non opportuno esprimere valutazioni circa la possibilità di dimostrare il requisito del fatturato globale.
Si rinvia peraltro a quanto in seguito indicato dalla successiva Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, che invece si è espressa sul requisito in oggetto per il professionista membro di un’associazione professionale (vedi paragrafo successivo). Tali successive conclusioni potrebbero essere applicabili per analogia.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di un’associazione professionale, Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, ha ritenuto:
- ammissibile la dimostrazione del fatturato globale mediante il fatturato correlato ai servizi svolti quale componente di un’associazione professionale. A tale scopo, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, ANAC ritiene “opportuna” l’adozione di un atto con il quale si procede all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso invece in cui l’associazione continui ad operare, all’attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico mediante le attività svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbiasottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Vendita di immobile in comproprietà: conseguenze dell’inadempimento di un solo venditore

Vendita di immobile in comproprietà: conseguenze dell’inadempimento di un solo venditore

L’inadempimento dell’obbligo di uno dei promittenti venditori di stipulare il contratto definitivo di compravendita del bene in comproprietà può comportare la risoluzione del contratto preliminare e l’obbligo di restituzione del doppio della caparra anche per il venditore che invece abbia prestato il consenso alla vendita.

Nel caso di specie si trattava della compravendita di un fabbricato e di un terreno in comproprietà. Il promissario acquirente pretendeva la risoluzione del contratto preliminare per mancata stipula del contratto definitivo imputabile ad uno solo dei promittenti venditori.
La Corte d’Appello, in applicazione del principio secondo il quale i promittenti alienanti sono obbligati a prestare il consenso necessario al trasferimento del bene ritenuto un unicum inscindibile, riteneva entrambi i venditori responsabili, salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni al soggetto che di fatto non aveva consentito la stipula.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza C. Cass. civ. 18/02/2020, n. 4013, ha precisato che l'obbligazione è indivisibile ai sensi dell'art. 1316, Cod. civ. quando ha ad oggetto una cosa o un fatto che non è, oggettivamente, suscettibile di divisione per sua natura o per il modo soggettivo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Pertanto, nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l'unitarietà della prestazione.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi confermando la condanna di entrambi i venditori al pagamento in solido del doppio della caparra, anche se l’inadempimento del debitore era di fatto imputabile ad uno solo dei contraenti.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Subappalto: secondo il TAR Lazio il limite del 40% è legittimo

Subappalto: secondo il TAR Lazio il limite del 40% è legittimo

Secondo il TAR Lazio, il limite del 40 per cento previsto per il subappalto dal D.L. Sblocca cantieri non è in contrasto con le norme europee e il suo superamento determina l’esclusione dalla gara.

FATTISPECIE
Un RTI era stato escluso da una gara bandita dalla Camera dei deputati per l'affidamento dei servizi di monitoraggio di contratti ICT (ovvero i contratti che riguardano servizi informatici, prodotti, soluzioni o servizi digitali). Dagli atti di gara emergeva che il raggruppamento avrebbe demandato una parte della prestazione a contenuto professionale (compresa la funzione di Direttore tecnico) ad altri soggetti tramite contratti di lavoro autonomo. La Stazione appaltante riteneva che il ricorso a lavoratori autonomi per lo svolgimento durante tutto il periodo di vigenza dell’appalto di una rilevante parte delle attività contrattuali fosse inquadrabile nell’istituto del subappalto e che, nel caso di specie, risultava superato il limite del 30 per cento previsto dall’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016. Il RTI proponeva ricorso sostenendo tra l’altro l’inapplicabilità del limite percentuale al subappalto sulla base delle recenti sentenze della Corte di giustizia UE (C. Giustizia UE 26/09/2019, C-63/18 e C. Giustizia UE 27/11/2019, C-402/18) che ne hanno dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo (vedi Limiti quantitativi al subappalto: incompatibilità con il diritto europeo e Subappalto: incompatibile con diritto UE anche il limite del ribasso al subappaltatore).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Tale limite è stato aumentato al 40 per cento fino al 31/12/2020 dall’art. 1, comma 18 del D.L. 18/04/2019, n. 32 - D.L. Sbocca cantieri (conv. dalla L. 14/06/2019, n. 55).

LEGITTIMITÀ DEL LIMITE DEL 40 PER CENTO
Il TAR Lazio-Roma 24/04/2020, n. 4183 ha confermato l’esclusione del RTI respingendo le argomentazioni addotte anche con riferimento alle sentenze europee da quest’ultimo richiamate.
Secondo i giudici infatti la Corte di giustizia, con tali pronunce, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30 per cento dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori.
La Corte ha infatti riconosciuto che il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo, che può giustificare una restrizione alle norme fondamentali e ai principi generali dell’Unione europea che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, nel considerare in contrasto con le Direttive comunitarie il limite fissato al 30 per cento, non ha escluso invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo.

Pertanto, ha proseguito il TAR, non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40 per cento delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019.

Nel caso di specie il raggruppamento ricorrente era stato quindi legittimamente escluso dalla procedura di gara in quanto aveva demandato a contratti di lavoro autonomo una quota delle attività contrattuali molto superiore non solo al limite del 30 per cento di cui al previgente testo dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, ma anche all’attuale soglia del 40 per cento previsto dal D.L. Sblocca cantieri.

LAVORO AUTONOMO E SUBAPPALTO
Infine va evidenziato che la sentenza in discorso assume particolare rilevanza anche in quanto riconosce che il ricorso al lavoro autonomo è configurabile come subappalto, chiarendone le condizioni di ammissibilità.

In proposito il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016 deve essere qualificato come subappalto, ai fini delle norme sui contratti pubblici, qualunque tipo di contratto che intercorra tra l'appaltatore e un terzo in virtù del quale talune delle prestazioni appaltate non siano eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì mediante la manodopera prestata da soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone l'esigenza che siano qualificati e in regola con i requisiti di ordine generale. Non sussiste subappalto quindi soltanto laddove le prestazioni siano eseguite dall'appaltatore in proprio, tramite la propria organizzazione imprenditoriale. In tale contesto il ricorso al lavoro autonomo, pur se consentito, è subordinato dal Codice, al fine di evitare un uso elusivo delle norme poste in materia del subappalto, all’individuazione specifica del contenuto delle attività da svolgere; ciò in quanto l’affidamento di parte delle mansioni a lavoratore autonomo implica lo svolgimento delle stesse da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’appaltatore e non nella stessa stabilmente incardinato, come un lavoratore dipendente.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Decadenza e proroga del permesso di costruire: chiarimenti del Consiglio di Stato

Decadenza e proroga del permesso di costruire: chiarimenti del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato fornisce interessanti chiarimenti sulle conseguenze del superamento dei termini di efficacia del permesso di costruire nel caso in cui i fatti che hanno ritardato il completamento dei lavori siano conosciuti dall’Amministrazione.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente si opponeva al rigetto dell’istanza di sospensione del termine d’esecuzione e completamento dei lavori di costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica.
Il rigetto era motivato dal fatto che il ricorrente non aveva provveduto ad informare tempestivamente il Comune dei fatti che avevano determinato la sospensione dei lavori, né aveva anteriormente alla scadenza del titolo presentato un’istanza di proroga. Veniva pertanto ritenuta necessaria la sanatoria delle opere realizzate successivamente alla scadenza, nonostante non fosse stato emanato un provvedimento formale di decadenza.
Il ricorrente sosteneva la piena conoscenza da parte del Comune dei motivi che avevano determinato il ritardo e che pertanto non era necessaria alcuna comunicazione al Comune.

TERMINI DI EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Il medesimo articolo dispone la decadenza del titolo edilizio per l’ipotesi di inosservanza dei suddetti termini, salva la richiesta di proroga il cui positivo riscontro, peraltro, è subordinato al ricorrere di specifici presupposti tra i quali rientra il sopraggiungere di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire.

RILEVANZA DEI FATTI SOPRAVVENUTI
In proposito il Consiglio di Stato, con la sentenza 01/04/2020, n. 2206, ha richiamato l’orientamento secondo il quale i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (cfr. C. Stato 10/08/2007, n. 4423).

Ciò posto, tuttavia, qualora per circostanze, oggettivamente riscontrate, l’Amministrazione abbia avuto piena cognizione dei fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori, la tardiva presentazione dell’istanza di proroga non comporta ex se la declaratoria di decadenza del titolo edilizio.

In tal caso quindi l’Amministrazione, “anziché trincerarsi dietro lo schermo formale dell’assenza di previa comunicazione”, ha l’onere di verificare l’effettiva incidenza dei fatti, di cui era già a conoscenza, sull’esecuzione delle opere oggetto di concessione edilizia.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
I giudici hanno inoltre ritenuto che l’omessa tempestiva adozione del provvedimento di decadenza, stante la sua natura dichiarativa, comporta sul piano tecnico giuridico che non si è prodotto l’effetto (performativo) ad esso riconnesso dall’ordinamento di settore, ossia:
- non è stata tempestivamente accertata e certificata l’inefficacia giuridica del titolo edilizio;
- non è stata riscontrata, con l’effetto di certezza pubblica richiesto dalla legge, la decadenza dello stesso.
Ne consegue il generarsi del legittimo affidamento sulla persistente efficacia del titolo che costituisce un’ulteriore ed autonoma posizione giuridica tutelata.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Appalti pubblici: chiesto l'esonero dei contributi per stazioni appaltanti e operatori economici

Appalti pubblici: chiesto l'esonero dei contributi per stazioni appaltanti e operatori economici

A causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020.

L’art. 1, comma 67, della L. 23/12/2005, n. 266 prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento (di cui all’art. 1, comma 65, della L. 266/2005) determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Con la Delibera ANAC del 01/04/2020, n. 289, a causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito indicati:
- le stazioni appaltanti di cui alla lett. o), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- gli operatori economici, di cui alla lett. p), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Ecobonus, bonus facciate e ristrutturazioni 2020: apertura portali ENEA

Ecobonus, bonus facciate e ristrutturazioni 2020: apertura portali ENEA

Sono attivi dal 25/03/2020 i portali per l'invio all'ENEA dei dati concernenti gli interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus), per il c.d. "Bonus facciate" e per quelli di ristrutturazione che conseguano anche un risparmio energetico, per i quali si intende usufruire delle agevolazioni fiscali.

Per l’invio della documentazione dei dati relativi agli interventi conclusi nel 2020, sono disponibili i siti:
- https://ecobonus2020.enea.it, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica e per il c.d. "Bonus facciate";
- https://bonuscasa2020.enea.it, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Vedi:
- Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)
- Bonus facciate: interventi ammessi, beneficiari, importo dell’agevolazione
- Bonus facciate, casi dubbi: individuazione zona urbanistica, intervento di isolamento a cappotto
- Bonus facciate: maggioranze condominiali per l’approvazione degli interventi

La trasmissione della documentazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a prescindere dalla data dei pagamenti. Se invece l’intervento non richiede la presentazione al Comune della fine lavori, la data può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che compila la scheda informativa, mentre non è considerata valida l’autocertificazione da parte del contribuente (Risoluzione Agenzia entrate 11/09/2007, n. 244/E; Circolare Agenzia entrate 23/04/2010, n. 21/E, risposta 3.1).
In caso di lavori terminati tra il 01/01/2020 e il 25/03/2020, il termine dei 90 giorni decorre dal 25/03/2020.

Si ricorda che nessun documento deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal momento che il D. Leg.vo 175/2014 (c.d. “decreto sulle semplificazioni fiscali”) ha infatti cancellato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.

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Attestazione SOA: estensione periodo di sospensione delle istruttorie

Attestazione SOA: estensione periodo di sospensione delle istruttorie

L’ANAC, in relazione all’emergenza sanitaria in atto ed in risposta alla richiesta di General SOA, ammette un ampliamento del periodo di sospensione della procedura per chiarimenti o integrazioni documentali consentito dalle norme.

Nel dettaglio, il Comunicato ANAC 04/03/2010 (testo allegato) chiarisce che per i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, la sospensione dell’istruttoria di massimo 90 giorni per chiarimenti e integrazioni documentali consentita dall’art. 76 del D.P.R. 207/2010, comma 3, possa ulteriormente estendersi fino ad un massimo di 150 giorni.

Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, in relazione alle quali le SOA dovranno valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari.

Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.

Si noti che il Comunicato ANAC - emesso il 4 marzo e quindi in data antecedente al completo “lockdown” del Paese disposto con i successivi decreti in data 10 e 12 marzo - fa riferimento solo alle zone c.d. “rosse” inizialmente previste. A seguito dei successivi sviluppi si ritiene tuttavia che quanto indicato si possa estendere alle imprese situate su tutto il territorio nazionale.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Veneto: approvate regole e misure per crediti edilizi e crediti da rinaturalizzazione

Veneto: approvate regole e misure per crediti edilizi e crediti da rinaturalizzazione

È stata pubblicata sul BURV 10/03/2020, n. 30 la D.G.R. Veneto n. 263 del 2020 recante le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi e i criteri attuativi e le modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione.

La Delib. G.R. Veneto 02/03/2020, n. 263 contiene i criteri per l’omogenea applicazione dei crediti edilizi nel territorio regionale e detta le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione. Il provvedimento detta, altresì, una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione prevedendo in particolare:
- i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, i crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d’uso;
- le modalità applicative e i termini da osservarsi per l’iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lett. e) del comma 5, dell’articolo 17 della L.R. Veneto 23/04/2004, n. 11, nonché le modalità e i termini per la cancellazione;
- le modalità per accertare il completamento dell’intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;
- i criteri operativi da osservare da parte dei Comuni per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 della L.R. Veneto 14/2019.

Il provvedimento è articolato in tre parti:
- la prima, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. Veneto 14/2017 (lettera d)) contiene misure applicative ed operative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi;
- la seconda, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della L.R. Veneto 14/2019 (lettera b)) detta i criteri attuativi e le modalità operative per attribuire crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- la terza, che si riferisce ad entrambe le sezioni di crediti edilizi, prevede le modalità applicative per l'iscrizione e la cancellazione dei crediti nel RECRED.
La deliberazione è composta sia da disposizioni cogenti con valore precettivo (es. tenuta del RECRED), sia da contenuti dal valore didascalico od esemplificativo che i Comuni, nella loro autonomia, potranno liberamente recepire o dai quali, viceversa, motivatamente discostarsi per dettare un’autonoma disciplina (es. metodo di stima dei crediti edilizi da rinaturalizzazione).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in arrivo le nuove regole

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in arrivo le nuove regole

Analisi degli aspetti innovativi dei due decreti in corso di emanazione che rivedono i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e i requisiti dei docenti; le modalità per la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Due distinti decreti del Ministro dell’interno, in corso di emanazione, si propongono di regolamentare, in attuazione dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 3:
1) i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, comprensivi dei criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, nonché dei requisiti dei docenti per i suddetti corsi di formazione e aggiornamento;
2) i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nonché i requisiti e le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.
I due decreti - consultabili in allegato in bozza - sono stati esaminati dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) in data 11/02/2020 e sono ora sottoposti a consultazione pubblica.
Di seguito alcuni dettagli e indicazioni.

SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA E IN ESERCIZIO - Il provvedimento si applica ai “luoghi di lavoro” come definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008, e detta in primo luogo criteri per la gestione delle emergenze, oltre a definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera f); gli artt. 5-7 del D. Min. Interno 10/03/1998 medesimo. Risulteranno altresì superati gli Allegati VII, VIII e IX del D. Min. Interno 10/03/1998.
Quando deve essere predisposto il piano di emergenza. Risulta rilevante la nuova definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Corsi di formazione degli addetti antincendio, requisiti dei docenti. Innovativa anche la definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini del corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio. Vengono in primo luogo distinte tre categorie di docenti:
1) docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica;
2) docenti per la sola parte teorica;
3) docenti per la sola parte pratica.
Sono in particolare qualificati i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza come docenti in materia antincendio (in ambito teorico e/o pratico a seconda della categoria di riferimento), di almeno 90 ore;
- frequenza di un corso di formazione per docenti, erogato dal Corpo nazionale dei VV.F. in base alle indicazioni contenute nell’Allegato V al decreto in oggetto (28 ore per i docenti della sola parte pratica; 48 ore per i docenti della sola parte teorica; 60 ore, di cui 12 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti);
- iscrizione agli elenchi ministeriali dei “Professionisti antincendio”, ai sensi del D.M. 05/08/2011 (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio);
- personale cessato dal servizio presso il Corpo nazionale dei VV.F. con almeno 10 anni di esperienza (nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per i docenti della sola parte pratica; nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento per gli altri casi).
Inoltre, i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’Allegato V (8 ore per i docenti della sola parte pratica; 12 ore per i docenti della sola parte teorica; 16 ore, di cui 4 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti).

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Il provvedimento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera e); l’Allegato VI del D. Min. Interno 10/03/1998.
Occorre in primo luogo dare conto di una sovrapposizione con la normativa in vigore, dal momento che gli “impianti di protezione antincendio” risultano già contemplati dal D.M. 37/2008, che a sua volta reca disposizioni concernenti l’installazione e la manutenzione degli impianti all’interno degli edifici (vedi Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)).
Manutenzione e controllo periodico. L’Allegato I al decreto in bozza reca l’elenco delle norme e delle specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, come da tabella di seguito riportata (vedi anche Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 5/7 - Impianti tecnologici).

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Messa in sicurezza di edifici e territorio: proroga per richiesta e determinazione dei contributi

Messa in sicurezza di edifici e territorio: proroga per richiesta e determinazione dei contributi

Il Decreto Milleproroghe prevede il differimento al 15/05/2020 del termine per la richiesta dei contributi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È altresì prorogato al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare dei contributi.

L'art. 1, comma 10-septies, del Decreto Milleproroghe (recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica - D.L. 162/2019, il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato dal Senato il 26/02/2020) proroga:
- dal 15/01/2020 al 15/05/2020 il termine per le richieste di contributo, previsto dall’art. 1, comma 52 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- e dal 28/02/2020 al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo, di cui all’art. 1, comma 53 della L. 160/2019.

Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15/01/2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

***
L’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), comma 51, prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della L. 160/2019, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo (entro il 15/05/2020 per il 2020).
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 160/2019, l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento (entro il 30/06/2020 per il 2020) tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019 ha approvato la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Nei titoli edilizi prevale il contenuto della relazione tecnica rispetto alla planimetria

Nei titoli edilizi prevale il contenuto della relazione tecnica rispetto alla planimetria

Il Consiglio di Stato ha affermato che in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima.

FATTISPECIE
L’appellato aveva acquistato un locale sottotetto all’interno di un fabbricato sito in Livorno e aveva presentato al Comune domanda di condono edilizio per aver realizzato abusivamente, nell’area del predetto sottotetto, un bagno, un ripostiglio ed un angolo cottura.

I competenti uffici del Comune di Livorno respingevano la richiesta di rilascio di condono edilizio a causa della mancata corrispondenza tra lo stato di fatto relativo all’ultima concessione edilizia sul fabbricato e quello indicato come antecedente all’intervento abusivo.

L’appellato proponeva ricorso avverso il diniego di condono edilizio e impugnava anche la disposta demolizione delle opere abusive. Le censure nei confronti del provvedimento di diniego si concentravano sulla rilevanza attribuita dagli uffici comunali, al fine di negare il rilascio del titolo in sanatoria, all’asserita discrasia tra quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono e quanto emergeva dall’ultima rilevazione planimetrica disponibile presso gli uffici del Comune, allegata al titolo edilizio in variante.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Con riferimento alla discrasia (costituita dalla discordanza tra dato letterale e segno grafico) tra quanto descritto nella relazione tecnica e ciò che era rappresentato graficamente nella tavola progettuale, il TAR riteneva che tale contrasto era superabile per il principio secondo il quale va data preferenza al dato letterale contenuto nella relazione piuttosto che al segno grafico illustrato nel progetto.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR e rilevato che il giudice di primo grado si era limitato, correttamente, a richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo.

Con riferimento al processo di formazione del singolo titolo edilizio, la Sent. C. Stato 10/12/2019, n. 8390 ha infatti affermato che il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell'opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali.

In caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.

Secondo il Consiglio di Stato, tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Ammissibilità degli interventi di eliminazione di barriere architettoniche su beni vincolati

Ammissibilità degli interventi di eliminazione di barriere architettoniche su beni vincolati

Il Consiglio di Stato ha chiarito che gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche si possono effettuare anche sugli immobili vincolati e la relativa autorizzazione può essere negata solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, l’amministratore del Condominio di uno stabile aveva inoltrato al Sindaco la domanda di rilascio dell’autorizzazione edilizia per la costruzione alla quota di 7,95 metri di un ballatoio in struttura metallica di smonto all’impianto dell’ascensore, da realizzarsi in corrispondenza del secondo piano dello stabile medesimo e la cui autorizzazione all’installazione era stata contestualmente richiesta.

Nell’istanza si precisava che la realizzazione dell’anzidetto ballatoio risultava indispensabile per il superamento della rampa di scale da parte di una condomina, la quale, essendo portatrice di handicap, aveva chiesto la realizzazione delle opere previste dalla L. 09/01/1989, n. 13, recante Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Essendo lo stabile vincolato, venne acquisito il parere della Commissione edilizia comunale integrata, che espresse parere favorevole all’installazione dell’ascensore ma contrario alla realizzazione del predetto ballatoio, suggerendo di superare la barriera architettonica costituita dalla rampa di scale mediante l’installazione di un apposito mezzo meccanico dedicato ai portatori di handicap. Tale parere della Commissione venne confermato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e ambientali di Napoli.

L’autorizzazione edilizia comunale, relativa alla sola installazione dell’ascensore e recante l’esplicita prescrizione di non realizzare anche il predetto ballatoio, non venne impugnata nella parte recante tale divieto, il quale venne peraltro violato mediante la realizzazione del manufatto.

Il condominio chiese quindi il rilascio di un’autorizzazione edilizia in sanatoria per la realizzazione del ballatoio predetto e con ulteriore istanza integrò la pratica edilizia in corso con la richiesta di installare a quota 13,26 metri un ulteriore ballatoio per le necessità di altro condomino portatore di handicap.

La Commissione edilizia comunale integrata si espresse in senso negativo sulle due richieste, richiamandosi anche al proprio precedente parere.

PRINCIPI DI DIRITTO
In punto di diritto, la Sent. C. Stato 14/01/2020, n. 355 ha precisato che:
- la speciale disciplina di favore contenuta nella L. 09/01/1989, n. 13, si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie;
- ai sensi di tale legge, infatti, i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall’intera collettività e viene imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili;
- secondo l’art. 4, della L. 09/01/1989, n. 13, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato;
- il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato;
- l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico soltanto in casi eccezionali.

CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato, in conformità con le statuizioni del TAR, ha dunque ritenuto che il sopradescritto e alquanto rigoroso onere motivazionale non è stato adempiuto, posto che: la Commissione edilizia integrata si era limitata ad affermare nel parere, in via del tutto generica, che mediante la realizzazione dei due ballatoi “si configurerebbe un’ulteriore alterazione della facciata laterale dello stabile”; nel precedente parere, la stessa Commissione aveva espresso parere negativo senza peraltro esprimersi in ordine all’asserito pregiudizio per l’estetica della facciata dello stabile, limitandosi unicamente a prospettare la soluzione alternativa dell’installazione di un “opportuno mezzo meccanico posto all’interno”; in modo ancor più breviloquente la Soprintendenza per i Beni architettonici e artistici di Napoli, nella propria nota aveva aderito alla già di per sé carente motivazione espressa dalla Commissione edilizia integrata limitandosi ad affermare che la stessa era comunque congruente rispetto ad una “migliore tutela del sito”.
Puntualmente dunque il giudice di primo grado aveva colto l’intrinseco difetto motivazionale di tutti e tre tali atti rispetto al precetto di legge, posto che in nessuno di essi è stato enunciato un qualsivoglia riferimento a quanto esplicitamente e puntualmente chiesto dalla disposizione di legge.

Tali innegabili carenze dispiegano i propri effetti vizianti sul provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità e quindi sulla susseguente ingiunzione a demolire emanata dallo stesso Comune, che risulta pertanto illegittima.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Decreto Fiscale convertito in legge: ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Decreto Fiscale convertito in legge: ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Il Decreto Fiscale, convertito in legge dalla L. 157/2019, reca una serie di misure per contrastare l’omesso versamento delle ritenute fiscali in materia di appalti e subappalti. Tali misure si applicano a decorrere dal 01/01/2020.

L’art. 4 del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, convertito in legge con la L. 19/12/2019, n. 157, pubblicata nella G.U. del 24/12/2019, n. 301) introduce l’art. 17-bis nel D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241, il quale stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Inoltre, il nuovo articolo 17-bis, del D. Leg.vo 241/1997, specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all’obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.

Si introduce poi l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa) nel caso di mancato adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Sono previste alcune deroghe alla disciplina descritta, per le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che provino la sussistenza di determinati requisiti.

L'art. 17-bis, comma 8, del D. Leg.vo 241/1997, prevede infine che per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Decreto Milleproroghe pubblicato in G.U. ed in vigore dal 31/12/2019

Decreto Milleproroghe pubblicato in G.U. ed in vigore dal 31/12/2019

Il Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) è stato pubblicato nella G.U. del 31/12/2019, n. 305 ed è in vigore da tale data.

Il D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. del 31/12/2019 ed in vigore da tale data, provvede alla proroga e alla definizione di termini in scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Sono disposte, tra l'altro, proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di competenza di alcuni ministeri, di sviluppo economico, di infrastrutture e trasporti e di interventi emergenziali.

Sono adottate inoltre disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature, nonché misure in materia di innovazione tecnologica.

Si segnala infine che l’art. 10 del D.L. 30/12/2019, n. 162 ha prorogato per il 2020 (la precedente proroga per il 2019 era stata effettuata con l’art. 1, comma 68, della L. 30/12/2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019) le agevolazioni introdotte nel 2018 (art. 1 della L. 205/2017, comma 12) consistenti in una detrazione dall’Irpef pari al 36% delle spese sostenute, entro il limite massimo di spesa di 5.000 Euro (detrazione massima 1.800 Euro), per interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Aumento di volumetria, variazioni essenziali e abuso per necessità

Aumento di volumetria, variazioni essenziali e abuso per necessità

Il TAR Lazio-Roma 14/11/2019, n. 13055 fornisce un utile riepilogo dei principi giurisprudenziali in tema di interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo edilizio.

FATTISPECIE
Nel caso di specie la ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune che aveva rilevato la realizzazione di lavori abusivi in totale difformità dalla concessione edilizia. In particolare si trattava della edificazione di un manufatto ad uso residenziale e di un altro con destinazione agricola, di un piano interrato eseguito come seminterrato con maggiore superficie e volumetria residenziale e il mutamento della destinazione d’uso di un garage e di un locale per gli attrezzi agricoli; tutto ciò per consentire il migliore e concreto utilizzo dei luoghi anche da parte di una persona affetta da una malattia invalidante.
A tale ultimo riguardo la ricorrente sosteneva che lo stato di malattia dovrebbe autorizzare interventi edilizi anche in deroga agli strumenti urbanistici, a maggior ragione quando le modifiche abbiano solo riflessi interni e non riguardino categorie diverse ed autonome.

VARIAZIONI ESSENZIALI E DIFFORMITÀ PARZIALE
Il TAR, ritenendo in primo luogo infondate le deduzioni della ricorrente volte a sminuire l’abuso con la considerazione parziale ed atomistica dei singoli interventi, che invece vanno considerati nel loro complesso, ha richiamato i seguenti orientamenti giurisprudenziali in materia:

- in tema di abusi edilizi si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; si configura per contro la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera;

- in caso di realizzazione di una volumetria maggiore rispetto a quella assentita si configura un'ipotesi di variazione essenziale, ai sensi dell'art. 32, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), soprattutto ove questa abbia determinato un incremento percentuale superiore a quello di tolleranza del 2% previsto dall'art. 34, D.P.R. 380/2001, comma 2-ter. È legittima pertanto l'applicazione della sanzione demolitoria che l'art. 31, D.P.R. 380/2001, comma 2, riconnette non solo agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, ma anche a quelli realizzati con "variazioni essenziali" determinate ai sensi del richiamato art. 32;

- il provvedimento che ingiunge la demolizione è un atto sostanzialmente dovuto che, pertanto, soprattutto in presenza di un abuso rientrante nella disciplina dell’art. 31, D.P.R. 380/2001, non richiede una particolare motivazione oltre alla chiara indicazione delle opere abusive; per la costante giurisprudenza non è di ostacolo alla sua emanazione neppure il decorso di un periodo di tempo anche consistente dalla commissione dell'abuso.

ABUSO PER NECESSITÀ
Infine il TAR, proprio sulla base della considerazione che la repressione dell’abuso in questione non costituiva attività discrezionale della P.A. ma attività del tutto vincolata, ha affermato che le primarie esigenze di tutela della salute e della necessità di abbattimento delle barriere architettoniche non possono giustificare opere eseguite in totale difformità da quanto assentito con il titolo edilizio, in assenza di una richiesta di permesso di costruire in variante. Di conseguenza non assume alcuna rilevanza la possibilità di deroga alla disciplina urbanistica ai fini della necessità dall’abbattimento delle barriere architettoniche, non dovendo l’amministrazione, in presenza di opere edilizie eseguite in assenza di titolo edilizio o in difformità totale dall’assentito, accertare il profilo sostanziale della conformità o meno delle opere alla disciplina urbanistica, ma dovendosi limitare ad evidenziare la sussistenza degli abusi eseguiti sine titulo.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it