Pratiche per pergolato o porticato: cosa usare?

Pratiche per pergolato o porticato: cosa usare?

Quando si parla di pergolato o porticato ci si riferisce a "opere edilizie minori": in questa categoria appartengono appunto pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture, porticati, ecc.
Definire queste opere esclusivamente come "minori" non è prettamente corretto inquanto dipende da tanti fattori che determinano una serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche.
In questi casi, si procede interpellando il tribunale che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà dare una defizione appropriata all'opera.

Il caso sotto esame riguarda un titolare di un'attività di ristorazione che per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare smontabile, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Allo scadere dei lavori però ha chiesto di riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata, sospendendo l'efficacia della SCIA.
Successivamente, alcuni tecnici del Comune, dopo un sopralluogo, hanno inviato un'ordinanza di demolizione, con ripristino dei luoghi e sanzione pecuniaria.
Per il Comune si trattava infatti di "intervento di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.

Il titolare dell'attività di ristorazione ha fatto ricorso al TAR, lamentando tra le altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso la sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale affronta il ricorso presentato.

Le osservazioni del Comune
I tecnici del Comune che hanno effettuato il sopralluogo, con le dovute misurazioni dell'opera, hanno dichiarato che si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento", secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Secondo alcuni giudici, il manufatto presenta "caratteristiche intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio".

Queste osservazioni si discostano da quanto dichiarato nella presentazione della SCIA, dove era stato descritto come"un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".

Inoltre, i giudici precisano la differenza tra pergolato e tettoia:
- il pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire";
- la tettoia non è altro che un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile; questo è soggetto al rilascio del permesso di costruire.
Aggiungono infine che si parla di "nuova costruzione" anche quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Bisogna, quindi, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio.

Ultima contestazione fatta dal Comune riguarda la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che ricade in zona sismica.
"La normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto": questo è quanto dichiarato dai giudici.

In conclusione, nella sentenza viene precisato che "sebbene l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori".

Il proprietario dell'attività commerciale dovrà quindi demolire il manufatto mentre i giudici hanno annullato la sanzione pecuniaria.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

La redazione dell'APE e la conformità urbanistico edilizia per accedere al Superbonus 110%

La redazione dell'APE e la conformità urbanistico edilizia per accedere al Superbonus 110%

Sapevi che l'A.P.E. (attestato di prestazione energetica) è fondamentale per accedere al Superbonus 110%.

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si è limitato solamente ad innalzare l'aliquota delle detrazioni fiscali al 110%. L'approvazione del DL Rilancio ha portato con sé anche altre novità come ad esempio lo sconto in fattura ed un ampliamento della possibilità di cessione del credito di imposta maturato.

Come è normale che sia, una possibilità così vantaggiosa ha però anche dei requisiti da rispettare per beneficiarne. Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Requisito che viene certificato tramite gli APE o Attestati di Prestazione Energetica.

La redazione di A.P.E. Da parte di tecnici abilitati è quindi fondamentale per rientrare nel superbonus 110%. Ed è proprio questo aspetto che noi di Valore Energia abbiamo deciso di approfondire in questo articolo.

La redazione di 2 APE per certificare il miglioramento di 2 classi energetiche
Per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche è necessario interpellare dei tecnici abilitati al rilascio di un APE (attestato di prestazione energetica) a norma  nella forma della dichiarazione asseverata..

Per certificare il miglioramento di due classi energetiche però non sarà sufficiente un solo APE, ne serviranno due.  Sarà necessario quindi essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da tecnici abilitati prima dell'intervento di riqualificazione energetica che si intende effettuare, ed un APE rilasciato dopo l'intervento effettuato.

Sarà il confronto fra i due APE, uno “pre” ed uno “post” intervento, a certificare il doppio salto energetico dell'edificio su cui si sono effettuati i lavori.

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale
A questo punto è necessario analizzare l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

In questo documento viene previsto che qualora la redazione dell’APE avvenga per edifici con più unità immobiliari, gli APE in questione vengano detti “convenzionali”. Questo perché gli APE in questione sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza basandosi sui servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare si calcola ciascun indice di prestazione energetica sommando i prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile. Il risultato ottenuto viene in seguito diviso per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo. Abbiamo riassunto queste operazioni particolari in questo elenco qui di seguito:

1) rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Questi due passaggi sono necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Serviranno anche ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica da sostenere per rientrare nel superbonus oltre che a capire quali sono gli interventi che risultano economicamente più convenienti. Le operazioni appena menzionate comprendono:
il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
2) la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. In questa fase vengono individuate quelle che sono le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione energetica individuati;
3) il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia
Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale?

Chiunque si dovesse trovare in questa situazione può tirare un sospiro di sollievo dal momento che   non accade assolutamente niente. La redazione APE da parte di un tecnico abilitato infatti non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia.

Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche.

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Manutenzione straordinaria: cosa accade per i tramezzi senza CILA?

Manutenzione straordinaria: cosa accade per i tramezzi senza CILA?

Il Tar Salerno nella sentenza 905/2020 del 15 luglio dichiara che per lo spostamento dei tramezzi interni ad un immobile, è sufficiente la CILA. Qualora tale spostamento sia avvenuto senza aver presentato il titolo abilitativo non è necessario procedere con la demolizione, ma scatta una sanzione pecuniaria.

Il caso preso in esame dal Tar riguarda il contenzioso tra il proprietario di un immobile e il Comune. Il proprietario dell'immobile aveva effettuato una serie di interventi, per l'ampliamento volumetrico del piano terra nell’ambito del quale è stata anche modificata la distribuzione degli ambienti interni e l'installazione di una scala interna per collegare piano terra e primo piano dell'immobile.
Il Comuno accertata l'illegittimità dell'operazione di ampliamento ha genericamente ordinato la demolizione di tutte le opere realizzate senza titolo abilitativo.
Il Tar è dunque intervenuto ridimensionando il provvedimento di demolizione al solo ampliamento volumetrico senza permesso. Per gli interventi di spostamento dei tramezzi invece, il Tar ha precisato che rientrando questi tra gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), non determinano un alterazione della sagoma o un aumento di volume dell'immobile, ma una sola diversa distribuzione degli abienti. Su queste basi dunque, l'abbattimento e lo spostamento delle tramezzature, non interessando parti strutturali del fabbricato, costituisce un'attività assoggettata alla Comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA,  ex art.6-bis del DPR 380/2001.
Non avendo il proprietario dell'immobile presentato tale titolo abilitativo, il Tar ha ritenuto sufficiente una sanzione amministrativa, considerando eccessivo l’ordine di demolizione. Anche per quanto concerne la realizzazione della scala interna l'ordine di demolizione è stato considerato eccessivo da parte del Tar e per legittimarla i giudici hanno prescritto l’autorizzazione sismica in sanatoria.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Corso di CATASTO DOCFA primo livello

Corso di CATASTO DOCFA primo livello

Descrizione del corso di CATASTO DOCFA primo livello

Il corso è strutturato per fornire ai partecipanti le basi teoriche e soprattutto pratiche per comprendere e gestire i concetti fondamentali del catasto ed iniziare a redigere autonomamente le pratiche DOCFA. Verrà illustrato il funzionamento del software DOCFA, del portale dell’agenzia delle entrate SISTER e svolta una esercitazione di pratica catastale completa. I docenti sono professionisti che operano da anni sulle tematiche catastali e metteranno a disposizione dei corsisti le loro competenze e la loro esperienza.
I partecipanti del corso utilizzeranno i propri PC per seguire le lezioni in video conferenza e per svolgere le esercitazioni DOCFA passaggio dopo passaggio insieme al docente.

CORSO ACCREDITATO 16 CFP Architetti – Geometri

Al termine della prima lezione i partecipanti potranno decidere se acquistare l’intero corso e così acquisire i Crediti Formativi per la propria professione.

I CFP saranno rilasciati solo a coloro che seguiranno tutte e quattro le lezioni.

Iscrizione: https://dltformazione.it/registrazione-corso-catasto-docfa-webinar-settembre-2020/

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Per la realizzazione di un porticato è necessario il permesso di costruire

Per la realizzazione di un porticato è necessario il permesso di costruire

Il Consiglio di Stato ha affermato che La realizzazione di un porticato non può considerarsi attività attratta alla natura pertinenziale dell’opera, pertanto necessita di un apposito permesso di costruire per la sua costruzione.

Nel caso di specie, da sopralluoghi effettuati nell'area di proprietà del ricorrente in Forio d'Ischia emergeva la realizzazione di numerose opere edilizie in difformità dal titolo originario, tra le quali dei porticati antistanti delle strutture esistenti.

In proposito, la Sent. C. Stato 14/05/2019, n. 3133, ha ribadito che la realizzazione di un porticato non può considerarsi attività attratta alla natura pertinenziale dell’opera, necessita dunque di un apposito permesso di costruire per la sua costruzione.

Inoltre, il Consiglio di Stato si è uniformato alla costante giurisprudenza in materia, affermando che la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell'interessato, e non dell'amministrazione, dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'addotta sanabilità del manufatto.
Pertanto, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, l'amministrazione ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it