Roof garden, quando è funzionale all'edificio principale?

Roof garden, quando è funzionale all'edificio principale?

Il Tar Sicilia, con la sentenza 2446/2020, spiega quando un roof garden realizzato su lastrico solare è di pertinenza dell'edificio principale e quando è da considerarsi una nuova costruzione, specificando anche di quali permessi necessità.


Il caso in esame coinvolge il proprietario di un albergo, il quale aveva realizzato un roof garden sul lastrico solare autorizzato dalla Soprintendenza. A termine dei lavori, il Comune ha condotto un sopralluogo dove ha rilevato difformità tra la struttura realizzata e quella autorizzata, ordinando dunque la demolizione delle opere.

Il proprietario dell'albergo ha dunque presentato ricordo sostenendo che la struttura realizzata fosse classificata come intervento minore e di pertinenza dell'albergo, poiché di volumetria inferiore al 20% del volume dell'edificio principale. Per tali motivi dunque non ritiene fosse necessario presentare un permesso di costruire, ma che fosse sufficiente una SCIA.

A tale proposito i giudici del Tar hanno ricordato che, come definito dall'articolo 3 del Testo Unico, le pertinenze che comportino un volume fino al 20% del volume dell'edificio principale o che non siano qualificate come nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici, non sono soggette al previo rilascio del permesso di costruire. Tuttavia. I giudici rammentano anche che il concetto di pertinenza civilistico e quello urbanistico/edilizio sono da tenere distinti. Infatti gli interventi che, pur risultando secondari a quello principale, se incidono evidentemente sull'assetto edilizio, determinando dunque un aumento del carico urbanistico, sono soggetti a permesso di costruire. Quindi, per essere classificata come pertinenza, non è sufficiente che l’opera sia posta a servizio dell’edificio principale, ma deve essere priva di una autonoma destinazione e utilizzazione.

Nel caso in esame, il roof garden andava ad ospitare un ristorante che poteva essere usato in modo autonomo rispetto all'albergo, facendo decadere dunque la classificazione come pertinenza della struttura principale. Inoltre, essendosi la Soprintendenza espressa su un progetto non corrispondente alla realtà, andava a decadere anche l'effettiva autorizzazione. Per tali motivi i giudici del Tar Sicilia hanno confermato l'ordine di demolizione.

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