Abusi edilizi, sanatoria edilizia sono termini molto frequenti e comuni nel territorio italiano, tanto che la stessa normativa edilizia (il DPR n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia) ne dedica un intero capo (Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, Capo II - Sanzioni).
Si tratta di una vera e propria difformità di progetto (appunto l'abuso edilizio), alcune delle quali possono essere regolarizzare anche dopo, altre invece che portano a:
- l'ordine di demolizione;
- sanzione pecuniaria (quando, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile).
Tralasciando il caso della lottizzazione abusiva (art. 30 del Testo Unico Edilizia), il DPR n. 380/2001 prevede 3 casi di abuso edilizio:
- intervento eseguito in assenza di permesso di costruire (o altro titolo edilizio);
- intervento eseguito in totale difformità dal permesso di costruire (o altro titolo edilizio);
- intervento eseguito con variazioni essenziali.
L'intervento eseguito in totale difformità dal permesso di costruire comporta la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Invece, per l'intervento eseguito con variazioni essenziali, il DPR n. 380/2001 dedica l'intero articolo 32 che definisce variazioni essenziali al progetto approvato quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
- mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti);
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Il nuovo art. 34-bis sulle tolleranze costruttive prevede:
- il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo;
- Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
- Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Tralasciando i condoni edilizi mediante i quali è stato possibile ottenere la regolarità di immobili edificati in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia, il Testo Unico Edilizia prevede 2 articoli per ottenere la c.d. sanatoria edilizia:
l'art. 36 (L) - Accertamento di conformità
l'art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
L'accertamento di conformità è una procedura che prevede l'ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria se l’intervento edilizio, benché realizzato in assenza di autorizzazioni, risulti evere una doppia conformità, cioè conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Questo è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) del DPR n. 380/2001. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
Nel caso di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se lo stesso risulta possedere la doppia conformità, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile.
La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 44 del Testo Unico Edilizia.
Il permesso di costruire rilasciato a seguito di accertamento di conformità estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork
Il Tar Sicilia, con la sentenza 2446/2020, spiega quando un roof garden realizzato su lastrico solare è di pertinenza dell'edificio principale e quando è da considerarsi una nuova costruzione, specificando anche di quali permessi necessità.
Il caso in esame coinvolge il proprietario di un albergo, il quale aveva realizzato un roof garden sul lastrico solare autorizzato dalla Soprintendenza. A termine dei lavori, il Comune ha condotto un sopralluogo dove ha rilevato difformità tra la struttura realizzata e quella autorizzata, ordinando dunque la demolizione delle opere.
Il proprietario dell'albergo ha dunque presentato ricordo sostenendo che la struttura realizzata fosse classificata come intervento minore e di pertinenza dell'albergo, poiché di volumetria inferiore al 20% del volume dell'edificio principale. Per tali motivi dunque non ritiene fosse necessario presentare un permesso di costruire, ma che fosse sufficiente una SCIA.
A tale proposito i giudici del Tar hanno ricordato che, come definito dall'articolo 3 del Testo Unico, le pertinenze che comportino un volume fino al 20% del volume dell'edificio principale o che non siano qualificate come nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici, non sono soggette al previo rilascio del permesso di costruire. Tuttavia. I giudici rammentano anche che il concetto di pertinenza civilistico e quello urbanistico/edilizio sono da tenere distinti. Infatti gli interventi che, pur risultando secondari a quello principale, se incidono evidentemente sull'assetto edilizio, determinando dunque un aumento del carico urbanistico, sono soggetti a permesso di costruire. Quindi, per essere classificata come pertinenza, non è sufficiente che l’opera sia posta a servizio dell’edificio principale, ma deve essere priva di una autonoma destinazione e utilizzazione.
Nel caso in esame, il roof garden andava ad ospitare un ristorante che poteva essere usato in modo autonomo rispetto all'albergo, facendo decadere dunque la classificazione come pertinenza della struttura principale. Inoltre, essendosi la Soprintendenza espressa su un progetto non corrispondente alla realtà, andava a decadere anche l'effettiva autorizzazione. Per tali motivi i giudici del Tar Sicilia hanno confermato l'ordine di demolizione.
Con la conversione in legge del D.L. 18/2020 sono introdotte importanti indicazioni sui termini di validità di permessi di costruire, SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, termini di inizio e fine lavori, convenzioni di lottizzazione, ecc.
Il Senato ha approvato la conversione in legge del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), che ora è in attesa di ratifica finale da parte della Camera.
L’art. 103 del D.L. 18/2020 - che è stato a sua volta modificato dall’art. 37 del D.L. 23/2020 - reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto. (si vedano in proposito: Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi; Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: proroga al 15 maggio).
Nell’ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotti all’art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Di seguito i dettagli, per saperne di più iscriviti anche al nostro Webinar gratuito del 21 aprile
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Termini di validità e decadenza permesso di costruire. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, di cui all’art. 15 del D.P.R: 380/2001, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).
SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità. I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).
Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. I termini autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).
Ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. Il medesimo termine di cui sopra si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Convenzioni di lottizzazione. I termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, sono prorogati di novanta giorni.
Altre tipologie di convenzioni e termini diversi. La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis.
Contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edilizi. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal il 31/01/2020 e fino al 31/07/2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it
La costruzione di una scala interna che collega due piani di un immobile originariamente separati costituisce reato se tale intervento non è previsto nella SCIA relativa ai lavori di accorpamento delle due preesistenti unità immobiliari.
FATTISPECIE
La proprietaria di un immobile sito in San Gimignano, presentava una s.c.i.a. in forza della quale eseguiva lavori di fusione di due preesistenti unità immobiliari; nell'esecuzione di tali lavori, veniva altresì realizzata, senza che fosse prevista nella s.c.i.a., una scala interna che collegava il piano terra al primo piano dell'immobile, composta da 15 gradini, della larghezza di mt. 0,80.
I profili di illegittimità dell'opera erano stati individuati sia nel fatto che la scala interna non era contemplata nella s.c.i.a., sia nella circostanza che la larghezza dei gradini della scala era inferiore di 20 cm. di quella minima di 1 mt.
PRINCIPI DI DIRITTO
La scala in esame era stata eseguita nell'ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private di proprietà dell'imputata, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 10/10/2019, n. 41598 ha affermato che la voce n. 30 del Glossario delle opere realizzabili in regime di attività di edilizia libera (approvato con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018) concerne l'eliminazione delle barriere architettoniche, essendo cioè consentita, tra l'altro, l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di rampe che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Non è riferibile a tale voce una scala eseguita nell'ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.
Ne discende l’esclusione della configurabilità dell’opera tra quelle realizzabili in regime di attività di edilizia libera e la coerente conclusione della sentenza impugnata circa la configurabiilità astratta della fattispecie ex art. 44, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001, essendo stata realizzata un'opera non prevista nel titolo abilitativo.
Inoltre, stante la violazione dello strumento normativo comunale, il mancato rispetto della larghezza minima dei gradini è stato ritenuto idoneo a integrare la contravvenzione di cui all'art. 44 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001.
Tuttavia, pur avendo ribadito la configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e ciò anche in ragione della natura colposa della fattispecie, il giudice è pervenuto all'assoluzione dell'imputata, qualificando la sua condotta come occasionale e particolarmente tenue, in considerazione della tipologia e della modesta entità dell'opera in questione, eseguita peraltro nel contesto di lavori comunque previamente assentiti nella loro portata principale; per cui, pur potendo l'opera, stante la riscontrata violazione dimensionale, arrecare potenzialmente un pregiudizio alla tutela del territorio determinando situazioni di pericolo, tuttavia l'offesa in concreto è stata ritenuta qualificabile in termini di particolare tenuità, e ciò anche alla luce del fatto che si trattava di una scala interna di modesto impatto, inidonea peraltro a incidere su altrui proprietà.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it
Una costruzione abusiva costituisce sia reato come abuso edilizio sia illecito amministrativo. Il reato è soggetto a prescrizione, mentre invece l’illecito amministrativo non si prescrive mai.
Il Comune interessato potrebbe ordinare la demolizione della costruzione abusiva. Mentre da un punto di vista penalistico, dopo il decorso di quattro o cinque anni, il reato edilizio è prescritto.
Per chi commette l’abuso edilizio è previsto l’arresto e l’ammenda, mentre la sanzione amministrativa concerne il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine di 90 giorni.
Per il colpevole del reato è previsto l’arresto e una multa, con importo massimo di 51.645€.
A livello penale, realizzare un intervento edilizio illecito è punito secondo l’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001.
Ci sono tre diverse ipotesi:
l’ammenda fino a 1.0329 euro per l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive dei lavori previste dal Decreto nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
La sanatoria edilizia è anche un illecito amministrativo (che può portare anche alla demolizione dell’opera, ma non alla sanzione penale). In questo caso la prescrizione non scatta mai. Quindi, una volta che venga accertata l’esistenza dell’opera abusiva, è legittimata sempre l’adozione del provvedimento di demolizione.
Procedure per domande di inizio lavori: CILA E SCIA
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sono procedure con le quali è possibile dare inizio ai lavori il giorno stesso in cui la pratica viene depositata presso gli uffici comunali.
La SCIA va presentata nel caso in cui gli interventi in questione interessino parti strutturali dell’immobile o comportino modifiche esterne dell’edificio.
Al termine degli interventi previsti dalla CILA, il direttore dei lavori deve comunicare al Comune la regolare esecuzione e le eventuali varianti. Il decreto legislativo 126/2016 e il decreto legislativo 222/2016 sostituiscono parzialmente la Denuncia Inizio Attività (DIA) con la SCIA.
Gli interventi che è possibile realizzare mediante segnalazione certificata di inizio di attività, SCIA, sono:
interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
azioni di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino modifiche di volumetria, cambio di destinazione d’uso nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati.
Viene introdotta anche la SCIA alternativa al permesso di costruire (ossia la super SCIA che sostituisce la Super DIA) e riguarda:
interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali;
nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali;
interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali.
La SCIA sostituisce totalmente la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) rendendo più snello l’ottenimento di un titolo per eseguire dei lavori.
Fonte: articolo di Mariangela De Pasquale