Il Conto Termico, istituito nel Decreto Ministeriale 28/12, è uno strumento grazie al quale imprese, privati e Pubbliche Amministrazioni vengono incentivati ad eseguire interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia ricavabile da fonti rinnovabili.

Questo strumento si sta diffondendo in modo graduale ma c'è già un incremento di richiesta a partire dal 2019 rispetto all'anno precedente pari al 23%.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) controlla il Conto Termico, in particolare ha il compito di destinare ed erogare un contributo, seguendo quelli che sono i criteri dettati dalla legge.
Lo Stato, infatti, msovvenzione un fondo di 900 milioni di euro (di cui 200 milioni riservati esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni) per il Conto Termico, con un recupero fiscale del 65% della spesa sostenuta per chi usufruisce di questo strumento.

Indispensabile è il possesso della Certificazione Ambientale: questo documento, voluto dalla Comunità Europea, attesta che i lavori svolti in un determinato ambiente non avranno un forte impatto sull’ecosistema presente e che verranno eseguiti nel pieno rispetto dell’ambiente.

Quali novità ci sono...
Vista l'emergenza sanitaria, è stato aggiornato nel mese di luglio 2020 il Contatore del Conto Termico nel mese di luglio 2020 utilizzato per monitorare i dati riguardanti gli incentivi.

Questi dati hanno riscontrato un andamento nel secondo semestre del 2020 molto simile all’andamento del primo semetre. Infatti, nel primo semstre del 2020 sono stati impegnati 265 milioni di euro, dei quali  175 milioni di euro sono stati destinati ad interventi eseguiti da parte di privati e 91 milioni di euro, invece, alle Pubbliche Amministrazioni.

Le modifiche apportate nel Conto Temico 2.0 riguardano in primo luogo, i beneficiari dell'incentivo.
Oggi infatti, oltre alle Pubbliche Amministrazioni (compresi gli Istituti Autonomi Case Popolari e le Cooperative di Abitanti presenti all’interno dell’Albo delle Cooperative) e soggetti privati (cittadini e imprese), anche le società in house e le cooperative di abitanti possono presentare la domanda.

I destinatari potranno quindi inoltrare direttamente la domanda oppure appoggiarsi su imprese che forniscono tutte quelle prestazioni utili per realizzare interventi di riqualificazione energetica, cioè le cosiddette ESCo (Energy Service Company).

Quando una P.A. ed un privato vogliono usufruire del Conto Termico sottoscrivono due contratti distinti: infatti, le Pubbliche Amministrazioni inoltrano una richiesta di prestazione energetica, invece i soggetti privati di servizio di energia.

La domanda per il Conto Termico va fatta sul portale del GSE, dopo essersi inscritti e dopo aver completato tutti gli interventi necessari bisogna inoltrare la domanda al GSE (nella sezione apposita del Conto Termico) per ottenere l’incentivo. Affinchè la domanda venga presa in carico il richiedente dovrà inoltrarla facendo attenzione che non passino più di 60 giorni dalla fine dei lavori.
Alla domanda bisogna allegare il documento di identità del soggetto richiedente, delega, nel caso in cui la domanda dovesse presentarla un soggetto diverso da colui che ha beneficiato degli interventi, autorizzazione firmata dal proprietario che ha consentito di realizzare l’intervento su un determinato edificio e fattura che attesti che ci sono stati realmente degli interventi

Ulteriori modifiche...
Altre modifiche apportate riguardano l'aumento della dimensione degli impianti e l'ampliamento dell’elenco dei lavori ammessi, come la sostituzione dell’illuminazione interna o ad esempio il Building Automation. Per quanto riguarda gli incentivi, le rate verranno erogate in un’unica soluzione passando da 600 euro a 5.000 euro e la procedura che deve essere seguita per presentare la domanda prevede tempi burocratici più veloci.
Anche gli incentivi sono aumentati nel 2021: raggiungono il 65% per interventi eseguiti su edifici nZEB ed il 40% per interventi di isolamento termico. Inoltre, chi abbina i lavori di isolamento termico ad una qualsiasi tipologia di installazione (impianto solare termico, caldaia a condensazione, eccetera) avrà un incentivo fino al 50% mentre chi sceglie di realizzare impianti e apparecchi la percentuale ottenibile arriva al 65%.

Il 100% della spesa sostenuta è destinato a chi farà eseguire una Diagnosi Energetica dell’edificio per il conseguimento dell’APE.

In particolare, gli interventi che beneficiano del Conto Termico sono opere che riguardano nstallazione di nuovi serramenti, sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con quelli a condensazione, installazione di impianto fotovoltaico e tutti quegli interventi il cui fine è di incrementare il potere isolante dell’involucro edilizio (isolamento termico).

Anche le spese sostenute per quanto riguarda la certificazione energetica APE rientrano tra le spese che beneficiano di questo contributo.

Il Conto Termico è quindi un incentivo; infatti il totale che deve essere corrisposto viene erogato mediante bonifico bancario direttamente sul conto del soggetto richiedente.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 58 del 27 gennaio 2021 dichiara che potranno fruire del superbonus 110% anche i lavori eseguiti su un edificio composto da due unità immobiliari, una di piena proprietà di un soggetto e l’altra detenuta dallo stesso soggetto a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del padre.

Questa novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha quindi evidenziato che la detrazione è valida per interventi eseguiti su un massimo di quattro unità immobiliari situate in un edificio di proprietà di un unico soggetto
 
Naturalmente, gli interventi che potranno essere valutati per ottenere il Superbonus riguardano il miglioramento sismico, rinforzando le mura, una nuova copertura con orditura portante in legno, la realizzazione di sottofondazioni e altre opere strutturali, nonchè la realizzazione di un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.

La sostituzione dei serramenti rappresenta un intervento autonomo per il quale è possibile fruire dell’ecobonus e pertanto l’intervento è ammesso al superbonus, come intervento trainato, se eseguito congiuntamente agli interventi trainanti e con miglioramento di almeno due classi energetiche o della classe energetica più alta.

In particolare, alla lettera n), dell’articolo 1, comma 66 della Legge di Bilancio 2021, l’Agenzia delle Entarte ha previsto che il superbonus si applichi anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Per questa variazione, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

L'Agenzia indica, inoltre, che il limite massimo di spesa ammesso dal superbonus per lavori antisismici ed energetici sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi con la condizione che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti.


Cambiando l’articolo 119 del Decreto Rilancio, si è esteso il superbonus per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione sia ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Nello stesso articolo della Legge di Bilancio, alla lettera m) viene indicato che, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), cioè i condomìni, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Quindi soltanto agli edifici costituiti in condominio e non a quelli composti da più unità immobiliari di un unico proprietario spettano i 6 mesi in più.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Quando si parla di pergolato o porticato ci si riferisce a "opere edilizie minori": in questa categoria appartengono appunto pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture, porticati, ecc.
Definire queste opere esclusivamente come "minori" non è prettamente corretto inquanto dipende da tanti fattori che determinano una serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche.
In questi casi, si procede interpellando il tribunale che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà dare una defizione appropriata all'opera.

Il caso sotto esame riguarda un titolare di un'attività di ristorazione che per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare smontabile, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Allo scadere dei lavori però ha chiesto di riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata, sospendendo l'efficacia della SCIA.
Successivamente, alcuni tecnici del Comune, dopo un sopralluogo, hanno inviato un'ordinanza di demolizione, con ripristino dei luoghi e sanzione pecuniaria.
Per il Comune si trattava infatti di "intervento di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.

Il titolare dell'attività di ristorazione ha fatto ricorso al TAR, lamentando tra le altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso la sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale affronta il ricorso presentato.

Le osservazioni del Comune
I tecnici del Comune che hanno effettuato il sopralluogo, con le dovute misurazioni dell'opera, hanno dichiarato che si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento", secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Secondo alcuni giudici, il manufatto presenta "caratteristiche intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio".

Queste osservazioni si discostano da quanto dichiarato nella presentazione della SCIA, dove era stato descritto come"un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".

Inoltre, i giudici precisano la differenza tra pergolato e tettoia:
- il pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire";
- la tettoia non è altro che un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile; questo è soggetto al rilascio del permesso di costruire.
Aggiungono infine che si parla di "nuova costruzione" anche quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Bisogna, quindi, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio.

Ultima contestazione fatta dal Comune riguarda la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che ricade in zona sismica.
"La normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto": questo è quanto dichiarato dai giudici.

In conclusione, nella sentenza viene precisato che "sebbene l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori".

Il proprietario dell'attività commerciale dovrà quindi demolire il manufatto mentre i giudici hanno annullato la sanzione pecuniaria.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Se ci troviamo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, che spese sono soggette alla detrazione del 110%?

La risposta a questa domanda arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate chiarendo eventuali dubbi sulla detrazione fiscaale nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico o di interventi di efficentamento energetico di un edificio con ampliamento.

Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è riportata la definizione di ristrutturazione edilizia, aggiornata con il Decreto Semplificazioni.

Cosa è cambiato?
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, precisati nel Testo Unico, sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Al Comune o altro ente territoriale spetta la qualificazione delle opere edilizie; pe ottenre la detrazione  dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori, deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Le opere devono essere eseguite su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, fatta eccezione la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E mette in chiaro che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Ristrutturazione senza demolizione
Senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso si avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) riguardo le spese riferibili alla parte esistente.

L'Istante potrà quindi usufruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, sempre se l'immobile oggetto di istanza possiede le caratteristiche previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, non potrà utilizzare il sismabonus 110% in quanto i lavori di ristrutturazione per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento sono iniziati nel 2019 e nell'istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.

"...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» questo è infatti puntualizzato al comma 3 articolo 3 del 9 gennaio 2020 nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ampliamento volumetrico
In questo caso, la detrazione fa riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una "nuova costruzione".
Gavante del contribuente è mantenere distinte le due tipologie di intervento - ristrutturazione e ampliamento - in termini di fatturazione, o disporre di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che evidenzi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Se invece si fa rifermiento a ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

La Legge di Bilancio 2021 pubblicata il 30 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore da 1° gennaio 2021, prevede una proroga finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attuativo del Next Generation EU.

Il superbonus 110%, infatti, è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 e, per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP), per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Sono prorogate a tutto il 2022 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
 
Requisiti per ottenere l'agevolazione

-Per edifici con unico proprietario:
Vengono chiariti alcuni dubbi rilevati nell'articolo 119 del Decreto Rilancio; in particolare saranno ammessi al superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- Per edifici funzionalmente indipendenti:
Viene chiarito nella Legge di Bilancio il concetto di 'funzionalmente indipendente' cioè una unità immobiliare dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
 
- Coibentazione tetto, unità collabenti, barriere architettoniche:
Gli interventi di coibentazione del tetto sono trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Inoltre, sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap).
La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.
Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
- Colonnine di ricarica auto elettriche:
Per gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ammessi al superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono stabiliti tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare.
Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.



Per quanto riguiarda i condomini, alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale (l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura) viene aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Riguardo l’obbligo di assicurazione per i professionisti, non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
 
Per l’anno 2021, i Comuni potranno assumere a tempo determinato e parziale per massimo un anno, personale da dedicare al potenziamento degli uffici preposti alle pratiche amministrative relative al superbonus 110%, al fine di svolgere tempestivamente le attività.
 
Anche gli ex-IACP riceveranno 1 milione di euro per l’anno 2021 per far fronte ai costi per le esternalizzazioni delle attività tecniche e professionali.
 
Inoltre viene introdotto l’obbligo, per istituti di credito e altri intermediari finanziari che acquisiscono il credito, di quantificare le parcelle professionali rispettando il principio dell’equo compenso.
Questa norma è contenuta nella Legge di conversione dei Decreti Ristori.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Numerose imprese del mondo delle costruzioni hanno richiesto la proroga al 2023 dell’agevolazione fiscale introdotta a seguito dell’emergenza epidemiologica.


Anche alla Camera è stata avanzata la proposta di proroga al dicembre 2023, e su questo si è espressa l’ANCE. Gabriele Buia, presidente ANCE in una dichiarazione afferma che la proroga è necessaria per dare un reale avvio agli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio nazionale.

A tale proposito Buia afferma che non c’è tempo da perdere e che “l’emendamento presentato sabato e firmato da oltre 60 parlamentari di maggioranza è un segnale chiaro che il Governo non può non accogliere”.  Inoltre, egli invita il Governo a consentire a questa misura utile al rilancio dell’economia di poter partire, per risollevare il vasto e importante settore dell’edilizia, settore determinante per la ripresa economica del paese.
Buia afferma inoltre, che le riserve espresse dal Ministero dell’economia sull’eccesivo peso finanziario di tale misura risultano infondate, poiché come analizzato nel loro Centro Studi il superbonus può generare un giro di affari di 42 miliardi di euro a fronte dei circa 13 miliardi finanziati dallo Stato. Tale misura infatti porta a entrate per lo Stato di circa 7,5 miliardi di euro e di un risparmio netto di 600 euro ogni anno per le famiglie. Conclude la sua dichiarazione affermando: “Ci auguriamo che già nelle prossime ore l’emendamento con la proroga venga approvato così da dare avvio concretamente all’incentivo che interesserà migliaia di edifici e di condomini”.

Sull’argomento si è espresso anche Angelo Carlini, presidente ASSISTAL, l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, Servizi di Efficienza Energetica ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria affermando che il Superbonus 110% rappresenta un importante strumento di rilancio e sviluppo per l’economia del Paese, che consente di stimolare investimenti e creare più lavoro. Continua ancora affermato a nome dell’intera associazione che il Superbonus è una soluzione valida, efficace e sostenibile per affrontare la crisi che stiamo vivendo. Per tali ragioni dunque l’ASSISTAL è a totale favore della proposta avanzata dalla stessa Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati sulla proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2023.

Conclude Carlini affermando che “per poter raggiungere i livelli richiesti di sostenibilità energetica e ambientale è necessario che la misura sia strutturale o almeno abbia un orizzonte temporale più ampio di quello attuale e che sia facilmente accessibile. La misura del Superbonus 110%, associata alla modalità della cessione del credito e dello sconto in fattura, ci permette di far ripartire i cantieri rilanciando in modo concreto e significativo l’economia italiana, provata dall’emergenza Covid”.

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Il Tar Campania, con la sentenza 1419/2020 ha spiegato cosa accade al permesso  di costruire in caso di sequestro del cantiere e sospensione dei lavori.

Il caso in esame riguarda un'impresa a cui era stato posto a sequestro il cantiere. Come da prassi, allo scadere dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori e dunque la consegna del cantiere, il Dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune di Salerno aveva disposto la decadenza del permesso di costruire. L'imprenditore avrebbe dunque dovuto presentare un'istanza per ottenere una proroga del permesso.
L'impresa invece, impossibilitata a proseguire i lavori a causa del sequestro, aveva presentato ricorso.
Il Tar Campania si è dunque espresso a favore dell'impresa, dichiarando illegittima la decadenza del permesso di costruire da parte del Comune di Salerno,  basandosi sui seguenti elementi:
• dal sequestro penale del cantiere deriva una causa automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire;
• il sequestro penale dell’immobile delegittima l’imprenditore dal poter presentare un’istanza di proroga;
• a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali;
• la decadenza del permesso di costruire è infatti un provvedimento tipico, in cui devono essere verificati soltanto i presupposti tassativamente previsti dall’art. 15 del dpr 380/2001.

I giudici hanno dunque concluso ricordando proprio che l'articolo 15 del Testo Unico dell'edilizia afferma che: “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

L'Agenzia delle Entrate, ha spiegato su Fisco Oggi cosa accade alle quote del Superbonus 110% non fruite in caso di decesso del richiedente e avente diritto, e quando e quali condizioni bisogna seguire per passare tali quote agli eredi.

Cosi come accade per le altre detrazioni fiscali, riguardanti la riqualificazione edilizia e l'efficientamento energetico, è possibile trasferire il diritto di detrazione del Superbonus ad un erede in caso di decesso. Tuttavia per fare in modo che il beneficio si trasmetta per intero agli eredi, questi deve conservare la detenzione materiale e diretta del bene, così come è enunciato nell'articolo 9 del Decreto Requisiti Tecnici.
Se il bene dovesse essere affittato o concesso in comodato d'uso gli eredi perderebbero il diritto all'agevolazione fiscale.
Sempre nell'Articolo 9 del Decreto Requisiti Tecnici è specificato che se l'immobile, sul quale sono stati realizzati interventi agevolati, dovesse essere venduto o donato le restanti quote di detrazione non utilizzate passerebbero all'acquirente. Questo non avviene solo nel caso in cui le parti si accordino diversamente.
Per quanto concerne invece gli interventi eseguiti da inquilini o da comodatari, quindi non direttamente dal proprietario di un immobile, questi sono tutelati dalle norme che regolano le detrazioni. È stabilito infatti che questi continuino ad usufruire dall'agevolazione anche al termine del contratto di affitto o comodato.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

In Sicilia è possibile realizzare tettoie e verande senza il permesso di costruire se realizzate con determinati materiali. Questo in base alla definizione di precarietà delle opere, come spiegato dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia nella sentenza 275/2020.


Difatti in Sicilia sono definite opere precarie quelle realizzate senza muratura, laterizi e leganti cementizi. Nel caso preso in esame, il Comune aveva rilasciato l'autorizzazione per effettuare la chiusura di una veranda coperta e la realizzazione di una tettoia amovibile, con struttura in legno e copertura piana. Successivamente, è stata comunicata tramite Scia in variante la decisione di ampliare la superficie della tettoia, che dai 14,06 metri quadri iniziali autorizzati veniva portata a 25,08 metri quadri. L'ufficio tecnico del Comune dunque, respinge tale richiesta, imponendo di ripristinare la tettoia alla situazione precedentemente autorizzata, ovvero i 14,06 metri quadri.
Il proprietario dell'immobile, ritenendo che la modifica di quadratura rientrasse tra quelle previste dall'articolo 20 della legge Regionale 4/2003, ovvero che è concessa la realizzazione di coperture di terrazze non superiori a 50 metri quadri senza permesso, decide di presentare ricorso. Inoltre, questi afferma che la redazione della Scia da parte di un professionista abilitato asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e la mancanza di pregiudizio alla statica dell’immobile.
A tale proposito il Consiglio di giustizia ha precisato che le chiusure di terrazze e verande, di superficie inferiore a 50 metri quadri, senza autorizzazione sono permesse limitatamente alla Regione Sicilia, se queste risultino precarie. Sono da considerare precarie tutte le strutture realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione.  La precarietà di un opera è definita dunque in base a metodi di realizzazione e ai materiali utilizzati. Risultano ancora precari anche le opere ancorate al suolo, poiché la presenza di questi è necessaria per considerare le struttura sicura, purché risultino facilmente rimovibili. Al contrario non risultano precarie opere realizzate con strutture in muratura o in laterizi, ancorate definitivamente mediante l’uso di leganti cementizi o derivati.
Sulla base di quanto affermato dal Consiglio di giustizia della Regione Sicilia, l'intervento del caso in esame risulterebbe legittimo. Tuttavia, non è stato considerato tale, poiché l'immobile in questione risulta trovarsi una zona ad elevato rischio sismico e il proprietario non ha provveduto a richiedere per effettuare l'intervento l'autorizzazione del Genio Civile. Per tali motivi l'intervento in questione è stato giudicato illegittimo.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Sapevi che l'A.P.E. (attestato di prestazione energetica) è fondamentale per accedere al Superbonus 110%.

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si è limitato solamente ad innalzare l'aliquota delle detrazioni fiscali al 110%. L'approvazione del DL Rilancio ha portato con sé anche altre novità come ad esempio lo sconto in fattura ed un ampliamento della possibilità di cessione del credito di imposta maturato.

Come è normale che sia, una possibilità così vantaggiosa ha però anche dei requisiti da rispettare per beneficiarne. Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Requisito che viene certificato tramite gli APE o Attestati di Prestazione Energetica.

La redazione di A.P.E. Da parte di tecnici abilitati è quindi fondamentale per rientrare nel superbonus 110%. Ed è proprio questo aspetto che noi di Valore Energia abbiamo deciso di approfondire in questo articolo.

La redazione di 2 APE per certificare il miglioramento di 2 classi energetiche
Per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche è necessario interpellare dei tecnici abilitati al rilascio di un APE (attestato di prestazione energetica) a norma  nella forma della dichiarazione asseverata..

Per certificare il miglioramento di due classi energetiche però non sarà sufficiente un solo APE, ne serviranno due.  Sarà necessario quindi essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da tecnici abilitati prima dell'intervento di riqualificazione energetica che si intende effettuare, ed un APE rilasciato dopo l'intervento effettuato.

Sarà il confronto fra i due APE, uno “pre” ed uno “post” intervento, a certificare il doppio salto energetico dell'edificio su cui si sono effettuati i lavori.

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale
A questo punto è necessario analizzare l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

In questo documento viene previsto che qualora la redazione dell’APE avvenga per edifici con più unità immobiliari, gli APE in questione vengano detti “convenzionali”. Questo perché gli APE in questione sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza basandosi sui servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare si calcola ciascun indice di prestazione energetica sommando i prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile. Il risultato ottenuto viene in seguito diviso per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo. Abbiamo riassunto queste operazioni particolari in questo elenco qui di seguito:

1) rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Questi due passaggi sono necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Serviranno anche ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica da sostenere per rientrare nel superbonus oltre che a capire quali sono gli interventi che risultano economicamente più convenienti. Le operazioni appena menzionate comprendono:
il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
2) la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. In questa fase vengono individuate quelle che sono le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione energetica individuati;
3) il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia
Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale?

Chiunque si dovesse trovare in questa situazione può tirare un sospiro di sollievo dal momento che   non accade assolutamente niente. La redazione APE da parte di un tecnico abilitato infatti non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia.

Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche.

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