Con il Decreto Semplificazioni vengono apportate delle modifiche al Testo Unico Edilizia, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie, riducendo anche gli oneri a carico di imprese e di cittadini, assicurando in questo modo il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e promuovendo lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Nell'ambito delle demolizioni e ricostruzioni di edifici il nuovo articolo 2-bis, comma 1-ter afferma che:

"In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti."

Questo significa che mentre ad oggi in caso di ricostruzione post demolizione si può agire in due modi, rispettare le distanze preesistenti, tuttavia conservando l'aria di sedime, il volume e l'altezza della costruzione originaria, oppure “spostare” l'edificio, aumentare volume o altezza, rispettando le prescrizioni sulle distanze vigenti al momento della nuova costruzione; con il nuovo decreto si ottiene una maggiore libertà di modificare nella ricostruzione volumi e dimensioni della sagoma mantenendo le prescrizioni preesistenti.
Di conseguenza, sull'articolo 3, comma 1 lettera d, il DL modifica la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia, includendovi “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.”

Un'altra modifica interessante è la possibilità di modificare i prospetti degli edifici in maniera più semplice e rapida, classificando tali interventi come opere di manutenzione straordinaria. Questo nel caso in cui tali modifiche risultino indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari. Differentemente le modifiche in facciata non legate ad agibilità o accessibilità si qualificano come ristrutturazione edilizia.

Il DL Semplificazioni inoltre, prevede la possibilità di chiedere la proroga della validità dei titoli edilizi, prima che siano decorsi i termini per l’inizio (un anno dal rilascio del titolo) o per la fine dei lavori (tre anni dal rilascio del titolo). Questo significa che il privato può chiedere una proroga dei titoli edilizi attraverso una semplice comunicazione allo sportello unico comunale prima della scadenza dei termini.
Ad oggi tutte le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni sono in corso di revisione presso il Ministero delle Infrastrutture.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Una sintesi operativa di tutte le novità apportate al meccanismo del c.d. “Superbonus” per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e consolidamento antisismico, in corso di approvazione dal Parlamento in fase di conversione in legge del D.L. 34/2020.

È in corso di approvazione in Parlamento la conversione in legge del c.d. “Decreto Rilancio”, il D.L. 19/05/2020, n. 34, che - tra i tanti interventi - ha introdotto il c.d. “Superbonus” con le detrazioni potenziate al 110% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico e al consolidamento antisismico, regolati dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020.

Dopo settimane di valutazioni e trattative, è emerso un testo che potrebbe essere quello che sarà portato alla conversione in legge (vedi allegato a questo articolo, che comprende anche il testo degli articoli in questione coordinato con le modifiche). Di seguito una sintesi delle modifiche introdotte, mentre per una Scheda tematica completa sulle agevolazioni in questione, come delineate dalla versione originale dei menzionati artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (tutt’ora vigente alla data di redazione di questo articolo), vedi Superbonus risparmio energetico e consolidamento antisismico.

Si tratta comunque di indicazioni non definitive, e suscettibili di ulteriori modifiche.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) a edifici unifamiliari nonché unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) come segue:
- 50.000 Euro per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome
- 40.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 30.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

COLLETTORI SOLARI - Estensione degli interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) anche ai collettori solari, nonché alla sostituzione della canna fumaria esistente con sistemi multipli o collettivi nuovi.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI IMPIANTISTICI - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) come segue:
- 20.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 15.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI IMPIANTISTICI - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) a unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

IMPIANTI A BIOMASSA - Estensione degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) anche ai collettori solari, nonché a impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle ai sensi del D.M. 186/2017 (ma solo in caso di sostituzione di preesistente impianto a biomassa).

EDIFICI VINCOLATI - Disposizione che per gli edifici vincolati, nei quali sia impossibile la realizzazione delle tre tipologie di interventi di cui al c.d. “Superbonus” per via di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, sono comunque agevolati al 110% tutti gli altri interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)).

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Esplicita ammissione all’agevolazione anche degli interventi di demolizione e ricostruzione, entro i limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento.

SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE - Estensione del Sismabonus potenziato anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale a fini antisismici, se eseguiti congiuntamente all’intervento di consolidamento vero e proprio.

ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE - Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione alle associazioni non lucrative.

LIMITI PER LE PERSONE FISICHE - Limite alla fruizione per le persone fisiche a due unità immobiliari autonome (nessun limite per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici). Scompare, di converso, il limite della destinazione ad abitazione principale dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare autonomma per gli interventi impiantistici.

PREZZARI - Previsione di emanazione di specifici prezzari ai fini della necessaria attestazione di “congruità” delle spese che il tecnico deve rilasciare al termina dei lavori. Nelle more, si fa riferimento ai prezzari regionali delle opere pubbliche, ai listini delle Camere di commercio oppure ai prezzi correnti di mercato.

ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE CATASTALI - Esclusione dal bonus delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile
- A/8 - Abitazioni in ville
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

SCONTO IN FATTURA - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario, indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Ciò al fine di tenere conto del fatto che le detrazioni hanno una aliquota pari al 110% della spesa, mentre lo sconto non può ovviamente essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.

PLURALITÀ DI FORNITORI - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che tale sconto può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.


Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Tale sentenza nasce da un avvenuto infortunio mortale durante i lavori di manutenzione di un condominio di Perugia nel 2018. I congiunti del defunto chiesero la condanna al direttore dei lavori e il risarcimento dei danni subito dagli attori in conseguenza al decesso. In tale occasione il giudice di primo grado e la Corte d'Appello di Perugia rigettarono la domanda in quanto non si poteva ritenere il direttore dei lavori responsabile del decesso in quanto questi non aveva mai assunto alcun impegno di controllo delle attività di cantiere e di responsabile della sicurezza dei lavori.

La Cassazione ha dunque confermato le conclusioni raggiunte dal Tribunale territoriale e dalla Corte d'Appello, dichiarando il direttore dei lavori assolto da ogni responsabilità risarcitoria nei confronti dei congiunti del lavoratore deceduto. Il direttore dei lavori ha difatti l'obbligo di vigilare affinché i lavori siano eseguiti in maniera conforme al progetto, al capitola e alla normativa vigente. Questi può essere ritenuto responsabile degli infortuni e dei difetti d'opera derivanti da vizi professionali solo se regolarmente incaricato dal committente, oppure nel caso in cui con il suo operato eserciti ingerenza nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice.

 

a cura di Ing. Alessia Salomone

La Corte di Cassazione ha ribadito l'autonomia strutturale tra contratto di appalto e contratto di subappalto e chiarito che le parti del contratto di subappalto possono stabilire condizioni, modalità e clausole diverse da quelle del contratto principale.

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito all'autonomia strutturale tra contratto di appalto e contratto di subappalto.

Nel caso di specie, con riferimento ad un contratto di subappalto che era stato stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica, l'Ord. C. Cass. civ. 17/03/2020, n. 7401 ha ribadito che:
- esso costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e
- in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli;
- ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche.

Infatti, nel contratto di subappalto non si trasfondono automaticamente i patti e le condizioni dell'appalto, trattandosi di contratti che conservano la rispettiva autonomia, con la conseguenza che le parti del primo possono ben regolare il rapporto in modo difforme dal secondo, stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che nel contratto principale trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici.

Si ricorda che, in tema di appalti pubblici, il subappalto è disciplinato dall'art. 105, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Sono in contrasto con il diritto europeo le norme del Codice dei contratti pubblici che escludono a priori gli enti senza scopo di lucro dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, nonostante tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto.

La Corte di giustizia europea, con la sentenza 11/06/2020, causa C-219/19, si è pronunciata nell’ambito di una controversia tra una Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, da un lato, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dall’altro, in merito alla decisione con cui quest’ultima aveva respinto la domanda di iscrizione della Fondazione nel casellario nazionale delle società di ingegneria e dei professionisti abilitati a prestare servizi di architettura e di ingegneria. Secondo l’ANAC, la Fondazione, non rientrando in nessuna delle categorie di operatori economici che ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, non aveva diritto all’iscrizione. La Fondazione proponeva ricorso davanti al TAR Lazio che rimetteva la questione alla Corte di giustizia europea.

Nel risolvere la questione la Corte UE ha richiamato alcune precedenti pronunce in cui aveva già affermato che gli Stati membri hanno il potere di autorizzare o non autorizzare talune categorie di operatori economici a fornire certi tipi di prestazioni e che essi possono, in particolare, autorizzare o meno enti che non perseguono finalità di lucro, e il cui oggetto sia principalmente volto alla didattica e alla ricerca, ad operare sul mercato in funzione della circostanza che l’attività in questione sia compatibile, o meno, con i loro fini istituzionali e statutari.
Tuttavia, una volta che - e nei limiti in cui - siffatti enti siano autorizzati a offrire taluni servizi sul mercato, il diritto nazionale non può vietare a questi ultimi di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

Tali orientamenti sono stati confermati con l’entrata in vigore della Direttiva 2014/24/UE che indica espressamente (considerando 14) che la nozione di operatore economico deve essere interpretata “in senso ampio”, in modo da includere qualunque persona e/o ente attivo sul mercato, “a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare”. Parimenti, l’art. 19, paragrafo 1, e l’art. 80, paragrafo 2, della medesima Direttiva prevedono espressamente che la candidatura di un operatore economico non può essere respinta soltanto per il fatto che, secondo il diritto nazionale, esso avrebbe dovuto essere una persona fisica o una persona giuridica.

Al riguardo non rileva l’interpretazione secondo la quale la definizione restrittiva della nozione di operatore economico di cui all’art. 46 del D. Leg.vo 50/2016 nel contesto di servizi connessi all’architettura e all’ingegneria sarebbe giustificata dall’elevata professionalità richiesta per garantire la qualità di tali servizi nonché da un’asserita presunzione secondo cui i soggetti che erogano tali servizi in via continuativa, a titolo professionale e remunerato, siano maggiormente affidabili per la continuità della pratica e dell’aggiornamento professionale. Tale presunzione a giudizio della Corte non può essere accolta nel diritto dell’Unione, essendo quest’ultima incompatibile con la citata giurisprudenza dalla quale deriva che, qualora un ente sia abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura nello Stato membro interessato, esso non può vedersi negato il diritto di partecipare alla gara.

Ne deriva la legittimazione della Fondazione a partecipare alle gare pubbliche per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, non potendo la normativa nazionale escludere a priori tali soggetti sulla base della loro forma giuridica.

In attesa che il Decreto Rilancio riceva i decreti attuativi, ecco chi può beneficiare della maxi detrazione e per quali interventi edilizi

Riqualificazione energetica, misure antisismiche, cappotto termico e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono solo alcuni degli interventi incoraggiati dal Decreto Rilancio con il superbonus del 110% per ristrutturare casa. Un incentivo volto a rimettere in moto il settore edilizio e che darà la possibilità a milioni di italiani di apportare migliorie alle proprie abitazioni. In attesa del decreto attuativo, maggiori ragguagli sono arrivati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I beneficiari – I soggetti che potranno usufruire del superbonus 110% sono: le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; i condomini; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per quanto riguarda i condomini, essi devono essere legalmente costituiti (cioè avere almeno due proprietari e due unità immobiliari). In questo modo potranno sempre ottenere le detrazioni fiscali del 110%, anche se all’interno ci siano seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso invece degli edifici unifamiliari l’ecobonus sarà fruibile per le abitazioni principali. Le seconde case dovrebbero essere coperte dalla misura se non di lusso.

Gli interventi – L’articolo 119 del Decreto Rilancio spiega quali sono i lavori che possono accedere al nuovo superbonus. I più importanti vengono definiti interventi trainanti, perché oltre a usufruire di detrazione Irpef e Ires del 110%, se associati ad altri lavori di risparmio energetico “qualificato” o all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, estendono il superbonus 110% anche a questi ultimi. Per accedere agli incentivi i lavori dovranno essere svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Vediamo nello specifico quali sono le migliorie che rientrano nelle detrazioni.

I lavori trainanti – I cosiddetti interventi trainanti sono tre e usufruiscono del superbonus 110%:

1.  Interventi di isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. La spesa massima è di 60mila euro per unità immobiliare dell’edificio.

2.  Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. In questo caso la spesa deve essere al massimo di 30mila euro per unità immobiliare dell’edificio.

3.  Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e di microcogenerazione. Le spese non devono superare i 30mila euro.

Ricarica dei veicoli elettrici – Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche sono uno degli interventi che, se svolti congiuntamente ad almeno uno dei lavori trainanti, ricadono nella detrazione del superbonus. Esse erano già agevolate al 50%, ma se verranno installate insieme agli interventi descritti sopra saranno praticamente gratuite.

Il bonus facciate – Per quanto riguarda il restauro delle facciate degli edifici, come la pulizia o la tinteggiatura esterna, esiste già un bonus del 90%, introdotto con la Legge di Bilancio 2020. Non è previsto nessun aumento dal 90% al 110%, ma chi ha intenzione di effettuare lavori sulle facciate esterne delle abitazioni potrà scegliere se passare al nuovo superbonus. Il meccanismo è sempre lo stesso: per usufruire delle nuove detrazioni bisogna agganciare i lavori a uno degli interventi trainanti. Il passaggio da un’agevolazione all’altra comporta però dei requisiti più stringenti, a cui bisogna fare attenzione. Il “vecchio” bonus facciate del 90% interessa tutti i contribuenti (anche le imprese e le società) e riguarda tutti gli immobili che si trovano in zona A e B. Il superbonus invece, come spiegato prima, si applica alle persone fisiche ma non nell’esercizio d’imprese, arte o professioni; ai condomini e agli Iapc, ma solo per lavori eseguiti sulle prime abitazioni.

Gli infissi – La detrazione fiscale del 110% riguarda ristrutturazioni pesanti e non lavori come il restauro di singoli appartamenti all’interno dei condomini. Usando però il meccanismo degli interventi trainanti, la sostituzione degli infissi potrebbe godere dell’aliquota del 110% se realizzata insieme al cappotto termico. Stesso discorso vale per esempio per la posa in opera di schermature solari, motivo per cui si consiglia a chi avrà la possibilità di attivare uno dei lavori trainanti di valutare e programmare anche altri interventi.

Il sismabonus – Il Decreto Rilancio estende la detrazione del 110% anche agli interventi antisismici per la messa in sicurezza degli edifici svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le abitazioni che possono beneficiare del bonus sono quelle che si trovano sulle zone sismiche 1, 2 e 3, con esclusione della zona 4. In quanto non si tratta di una nuova agevolazione, ma dell’adeguamento dell’aliquota, restano applicabili i precedenti limiti di spesa, cioè 96mila euro per ogni unità immobiliare e una nuova detrazione massima di 105.600 euro per ciascuna unità. Questo tipo di lavori non richiedono l’aggancio agli interventi trainanti per usufruire della detrazione, quindi essi potrebbero essere sempre agevolati, anche nel caso si tratti di seconde abitazioni, come ville al mare. Il dubbio riguarda invece gli immobili adibiti ad attività produttive: pur rientrando nella previsione agevolativa del sismabonus, il nuovo incentivo è concesso alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, articoli e professioni (imprenditori individuali ad esempio). Per questo motivo si attendono comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Impianti fotovoltaici – Superbonus del 110% che spetta anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo. L’unica prerogativa è che siano eseguite congiuntamente agli interventi trainanti o a quelli riguardanti il sismabonus.

Salto di classe energetica – Tutti gli interventi descritti in precedenza devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (Ape) rilasciato da un tecnico abilitato. Questa richiesta andrebbe però chiarita, in quanto l’Ape certifica la prestazione energetica delle singole unità immobiliari e non dell’intero fabbricato. Sembrerebbe quindi che tutte le singole abitazioni debbano certificare il doppio salto di classe energetica o il conseguimento di quella più alta.

Metodi di pagamento – Chi deciderà di avviare i lavori e usufruire del superbonus potrà optare per la detrazione fiscale o per un contributo sotto forma di sconto sul prezzo dovuto all’impresa. Quest’ultima anticiperà il bonus e lo recupererà dal fisco come credito d’imposta. Tale credito potrà in alternativa essere ceduto ad altri soggetti come banche, assicurazioni o altri intermediari abilitati. Un meccanismo, questo, che potrebbe però scoraggiare le piccole imprese edili, che non sempre possono permettersi un mancato incasso per poi risparmiare sulle tasse in futuro. Il rischio è che le aziende decidano di rinunciare ai lavori per non rimetterci.

 

Articolo realizzato in collaborazione con il master biennale in giornalismo della IULM, contenuto a cura di Benny Mirko Procopio.
Fonte RTI Spa

Con l’emanazione del Provvedimento Agenzia delle entrate 10/06/2020 definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo a fondo perduto, come previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio. Finestra temporale dal 15/06/2020 al 13/08/202. Chiarimenti sul requisito della diminuzione del fatturato.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento del Direttore in data 10/06/2020 (qui in allegato), con il quale sono state definite le modalità e i termini con cui imprese e lavoratori autonomi possono fare richiesta del contributo a fondo perduto istituito dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

L’Agenzia ha anche predisposto un’apposita “Guida” per i contribuenti (qui in allegato), che spiega in termini semplici chi e come può beneficiare della misura.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15/06/2020 e non oltre il giorno 13/08/2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25/06/2020 e non oltre il 24/08/2020.

Si rinvia a Contributo a fondo perduto per professionisti e imprese: beneficiari, ammontare e istanza, e alla Guida dell’Agenzia entrate, per maggiori indicazioni su a chi spetta il contributo e fondo perduto, a quali condizioni è subordinata la sua corresponsione e quale ne sia l’ammontare.
Si fornisce tuttavia un ulteriore chiarimento a proposito del requisito fondamentale della diminuzione del fatturato, che prevede la spettanza del contributo ai soggetti che nel mese di aprile del 2020 abbiano registrato ricavi o compensi inferiori ai 2/3 del corrispondente mese 2019.

Si veda l’esempio per dettagli.

APRILE 2019

2/3 APRILE 2019

APRILE 2020

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Il Consiglio di Stato specifica le condizioni per la deroga al principio di suddivisione in lotti dell’appalto pubblico e i limiti di legittimità della clausola di territorialità.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato si trattava di una procedura per affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari mediante termodistruzione prodotti presso le sedi di un’Azienda sanitaria locale. Il ricorrente contestava:
- la scissione in due distinte procedure delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti da un lato, e di smaltimento degli stessi dall’altro;
- la clausola contenuta nel disciplinare di gara che imponeva il possesso di un impianto di smaltimento dei rifiuti in un determinato ambito territoriale.

DEROGABILITÀ DEL PRINCIPIO DI SUDDIVISIONE IN LOTTI
Con la sentenza 06/04/2020, n. 2293, il Consiglio di Stato ha ribadito che in materia di appalti pubblici è principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese.

Tale principio, come recepito all'art. 51, D. Leg.vo 50/2016, non costituisce una regola inderogabile e consente alla Stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza della quale vi è violazione in caso di previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territoriali incongrui.
Il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di una scelta discrezionale della Stazione appaltante funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Nel ribadire tali principi il Consiglio di Stato ha peraltro rilevato che nel caso di specie il frazionamento riguardava non già la suddivisione in distinti lotti della medesima attività, bensì la previsione di due diverse gare in relazione a differenti attività afferenti il ciclo dei rifiuti sanitari. Tale scelta è stata ritenuta insindacabile sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza, avendo la Stazione appaltante motivato congruamente le ragioni che, in concreto e con riferimento allo specifico contesto, avevano indotto a preferire la scelta della differenziazione nella gestione del servizio, e dunque a bandire due distinte gare.

LIMITI DI LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI TERRITORIALITÀ
Con riferimento alle c.d. clausole di territorialità, la sentenza in discorso ha indicato i limiti entro i quali simili clausole possono considerarsi legittime, legati non solo all’estensione territoriale, ma anche alla natura dell’adempimento richiesto (quale condizione per la partecipazione alla gara, e non per la stipula del contratto).

È stato infatti affermato che può ritenersi legittima la clausola territoriale che richieda al concorrente aggiudicatario definitivo il possesso di un locale in un determinato ambito territoriale come condizione per la stipulazione del contratto.

Viceversa la clausola in parola risulta illegittima nel caso in cui richieda a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente e già al momento della domanda, la disponibilità di un locale localizzato nel ristretto ambito comunale, in quanto di fatto impone a carico dei medesimi un onere economico e organizzativo che potrebbe risultare ultroneo e sproporzionato, obbligandoli a sostenere i connessi investimenti per il reperimento degli immobili idonei in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa.

Sulla base di tali principi è stata ritenuta legittima la clausola territoriale contenuta nel disciplinare di gara che prevedeva l'obbligo per l’aggiudicataria di possedere un impianto finale di smaltimento nell'ambito di tre Regioni.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

L'ANAC ha pubblicato indicazioni per l'effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione ed una proposta di intervento normativo per consentire il ricorso alle procedure semplificate e d'urgenza fino al 31/12/2020.

I. Proposte ANAC per l'effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione
Con il documento pubblicato dall'ANAC il 27/05/2020, quest'ultima fornisce un quadro ricognitivo della normativa e delle problematiche in essere, individuando possibili strategie, azioni e strumenti in grado di semplificare la gestione degli appalti, rimuovendo gli ostacoli che oggi impediscono la piena digitalizzazione e una trasparenza semplificata ed efficace.

Linee strategiche di intervento: nella prima parte del documento si richiama l’attenzione sulla necessità di avviare azioni volte a consentire al sistema degli appalti pubblici italiano di arrivare preparato alle scadenze previste dal legislatore europeo relative alla digitalizzazione delle procedure per gli affidamenti pubblici, attraverso strategie, azioni e interventi normativi da attuare con diversi step.
Si segnala inoltre che il Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50) contiene già diverse norme che spingono verso la digitalizzazione, la cui attuazione comporterebbe un salto di qualità in termini di efficienza e semplificazione dell’intero sistema degli appalti. Poiché circa 1/3 delle gare oggi viene ancora svolto in modalità cartacea, si rileva un elevato potenziale per digitalizzare e semplificare il sistema degli appalti anche rispetto alle fasi a monte e a valle della gara (ovvero programmazione ed esecuzione), che ancora sono lontane da una vera digitalizzazione delle procedure.

La digitalizzazione dei contratti pubblici: la seconda parte del documento affronta il tema della digitalizzazione, guardando alle azioni e alle modifiche normative necessarie per la sua realizzazione. L'ANAC segnala che il Codice dei contratti pubblici prevede varie norme in materia di digitalizzazione, anche se non perfettamente coordinate tra loro, e per raggiungere lo scopo della digitalizzazione dei contratti occorre un complesso di interventi - sia attuativi delle norme già esistenti sia modificativi delle norme in vigore - finalizzati a prevedere, incentivare e utilizzare piattaforme telematiche con determinati standard di qualità e interoperabilità.

La trasparenza dei contratti pubblici: la terza parte illustra i profili della trasparenza e gli interventi, anche normativi, per limitarne gli oneri amministrativi e favorire una effettiva trasparenza attraverso la digitalizzazione. Parallelamente all’obiettivo della digitalizzazione, è opinione dell’ANAC che anche la trasparenza nel settore debba in generale riguardare tutti gli atti inerenti gli appalti lungo il loro ciclo di vita, dalla programmazione/progettazione fino al collaudo e al pagamento delle prestazioni. L’innalzamento dei livelli di trasparenza nel settore è funzionale alla limitazione e alla prevenzione di fenomeni corruttivi, ma più in generale ai principi di disponibilità e accessibilità degli atti e dei documenti a cittadini e istituzioni, anche in funzione di controllo sociale e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La completa digitalizzazione delle procedure di acquisto, ivi compresa la fase esecutiva, assicurerebbe la produzione di dati nativi digitali e l’immediata trasparenza di tutte le fasi del rapporto contrattuale. Il modello a cui tendere è pertanto quello in cui tutte le informazioni inerenti i contratti pubblici confluiscano nella piattaforma dell’ANAC. Anche nella prospettiva dell’auspicato processo di digitalizzazione, risulta necessaria la rivisitazione delle norme sulla trasparenza amministrativa nei contratti pubblici per razionalizzare e eliminare duplicazioni e asimmetrie di fonti normative, concependo un unico corpus normativo sulla trasparenza, contenente le varie norme oggi vigenti sui contratti sparse in più testi.

Proposta per le verifiche rapide post-aggiudicazione: la quarta parte del documento illustra una proposta di verifica rapida dei requisiti di aggiudicazione. In particolare, secondo l'ANAC, in attesa di avviare la banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, si potrebbe rapidamente attuare una proposta che ha l’obiettivo di semplificare e ridurre notevolmente i tempi di verifica dei requisiti generali nelle procedure di gara ove risulti aggiudicatario un operatore economico già verificato positivamente in una procedura di gara antecedente entro un intervallo di tempo prestabilito (ad esempio, 6 mesi), mediante il ricorso alle informazioni e ai documenti disponibili tramite il sistema AVCPass.

Digitalizzazione e trasparenza nella qualificazione delle stazioni appaltanti: la parte quinta conclude il documento affrontando più in dettaglio il tema delle competenze necessarie per l’attuazione della piena digitalizzazione nella prospettiva della qualificazione delle stazioni appaltanti.
Secondo l'ANAC prevedere che gli acquisti più complessi, solitamente di numero notevolmente inferiore rispetto a quelli ripetitivi e standardizzati, vengano svolti soltanto da soggetti dotati delle competenze necessarie, rappresenta un’importante semplificazione del sistema, consentendo di interrompere la rincorsa a continue modifiche normative. Si suggerisce un sistema che preveda tra i requisiti per la qualificazione alcuni elementi imprescindibili, anche per i soggetti che oggi sono qualificati di diritto. Tra i requisiti obbligatori dovrebbero essere ricompresi la disponibilità e l’utilizzo corrente di piattaforme telematiche, interoperabili con i sistemi dall’ANAC per assicurare l’automatica trasmissione di atti, dati e informazioni alla BDNCP a fini conoscitivi e di trasparenza. Inoltre, la stazione appaltante che aspira alla qualificazione dovrebbe dimostrare di avere a disposizione, oltre al personale tecnico e amministrativo per la gestione dei contratti per i quali intende qualificarsi, specifiche competenze informatiche per la corretta gestione delle piattaforme in uso.  

II. Proposta di intervento normativo per consentire il ricorso alle procedure semplificate e d'urgenza fino al 31/12/2020
Con il Documento illustrativo e il Vademecum (si veda Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: Vademecum Anac per affidamenti rapidi) l’ANAC ha chiarito come siano a disposizione delle stazioni appaltanti disposizioni (contenute nel Codice dei contratti pubblici) che consentono l’accelerazione e la semplificazione nello svolgimento delle procedure di gara. L'ANAC, con il documento del 01/06/2020, intende fornire supporto per l’adeguato ricorso agli strumenti emergenziali.
Tenuto conto che la maggiore criticità nel ricorso agli stessi risiede nell’individuazione, da parte delle stazioni appaltanti, della motivazione sulla base della quale legittimare l’affidamento diretto o la procedura negoziata senza bando, si forniscono alcune indicazioni desumibili dal quadro normativo e dai dati in possesso dell’ANAC stessa.
In particolare, la motivazione da parte delle stazioni appaltanti potrebbe poggiare su due elementi: uno temporale (che non dovrebbe superare la data del 31/12/2020) ed uno sostanziale afferente all’oggetto dell’affidamento (quali manutenzioni, lavori di ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, iInterventi sulla rete viaria, approvvigionamenti nel settore informatico e sanitario e relativi al sistema dei trasporti).
L'ANAC suggerisce poi l’adozione di una specifica norma di legge, che espressamente autorizzi le stazioni appaltanti a motivare il ricorso alle procedure di urgenza e emergenza previste dal Codice dei contratti pubblici fino al 31/12/2020.
L'ANAC ricorda inoltre che il ricorso alle procedure di emergenza non può comunque comportare l’inosservanza delle seguenti condizioni: la necessaria verifica del possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico affidatario del contratto; la verifica antimafia; la tracciabilità degli atti compiuti (a fini di controlli successivi, a campione); la tracciabilità dei flussi finanziari; la necessaria autorizzazione per l’utilizzazione di imprese subappaltatrici; la possibilità di controlli successivi, a campione, sui prezzi praticati; la piena trasparenza, attraverso la pubblicazione sul sito dell’amministrazione, di tutti gli atti adottati, anche relativi alla fase di esecuzione del contratto.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Disposta una serie di misure transitorie che comprendono la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA, l’obbligo di adottare entro 30 giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni e semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.

L’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria. Dette misure si affiancano a quelle già contenute nell’art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), aventi invece un’efficacia più generalizzata e per i quali si rinvia a:
- Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi
- Permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e altri regimi: le misure adottate con il D.L. Cura Italia

MISURE TRANSITORIE - Alcune misure hanno un’efficacia limitata al 31/12/2020 (comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020) e riguardano in sintesi quanto segue.

Lettera a) L’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare - nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni - le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

Lettera b) La limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi adottati in relazione all’emergenza Covid-19, al termine di 3 mesi decorrenti dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso, in deroga all’art. 21-nonies della L. 241/1990.

Lettera c) La fissazione di un termine di tre mesi entro il quale la P.A. può intervenire, con poteri inibitori, repressivi e conformativi, sulle attività in relazione all’emergenza Covid-19 avviate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e seguenti.

Lettera d) La limitazione della possibilità per le P.A. di esercitare il potere di revoca in autotutela solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenuto. La disposizione, oltre ad avere efficacia temporale limitata (come le altre disposizioni del comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020, si applica fino al 31/12/2020), riguarda solo i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza Covid-19.

Lettera e) La previsione che nei casi in cui la normativa generale prevede meccanismi di silenzio-assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro 30 giorni dal formarsi del silenzio. Le ipotesi richiamate dalla norma riguardano:
- i casi in cui, ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/1990, comma 2, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni;
- i casi di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, commi 4 e 5;
- i casi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, comma 7.

Lettera f) La previsione, in via generale, che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali.
Nella relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame si sottolinea che l’intervento della lettera f) “liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività culturali e del paesaggio”.
La lettera f) definisce nello specifico detti interventi come opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e stabilisce che si proceda, attraverso una comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del D.P.R 380/2001).
La CILA in questione deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 del D.P.R. 445/2000), attestante che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si specifica inoltre che tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 Testo unico dell’edilizia (attività di edilizia libera), in quanto quest’ultimi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa.

MISURE PERMANENTI - Un secondo gruppo di disposizioni introdotte dall’art. 264 del D.L. 34/2020 modifica alcune norme del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevedendo un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Con ulteriori modifiche al D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Si dispone infine che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle P.A.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it