ENEA ha attivato il servizio online Virgilio, un vero e proprio assistente virtuale che sfrutta le potenzialità dell'intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici (Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa). Concepito per facilitare l'accesso alle m...
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Prima domanda posta all'Agenzia delle Entrate: "Un architetto regolarmente iscritto all'Albo può redigere e firmare la documentazione necessaria per accedere all'ecobonus 110% (tra cui l'APE convenzionale) prevista dal Decreto Rilancio?" L'agenzia, con risposta n. 122 del 22 febbraio 2021, chiarisce alcuni aspetti relativi alla fruizione delle detr...
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Novità in vista per le etichette energetiche di alcuni elettrodomestici che, a partire dal prossimo 1 marzo, torneranno ad essere classificate in base a una scala compresa tra A (massima efficienza) e G (bassa efficienza), in sostituzione dell'attuale classificazione da A "con tre più" (A+++) a G.Per supportare cittadini e consumatori l'ENEA ha rea...
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Testa, Superbonus strumento innovativo per crescita e ambienteÈ online sul sito dell'ENEA il nuovo numero della rivista Energia, Ambiente e Innovazione dal titolo Efficienza energetica, avanti tutta con un inserto speciale dedicato al Superbonus 110%. Gli interventi sono a cura di protagonisti del settore e degli esperti del Dipartimento di Efficie...
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La Commissione di monitoraggio, costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), all'Agenzia delle Entrate, chiarisce alcune incomprensioni riguardo la fruizione del Sismabonus ordinario e potenziato al 110%. Nel dettaglio, è previsto il rilascio di due distinte asseverazioni:- ...
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Il Conto Termico, istituito nel Decreto Ministeriale 28/12, è uno strumento grazie al quale imprese, privati e Pubbliche Amministrazioni vengono incentivati ad eseguire interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia ricavabile da fonti rinnovabili.

Questo strumento si sta diffondendo in modo graduale ma c'è già un incremento di richiesta a partire dal 2019 rispetto all'anno precedente pari al 23%.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) controlla il Conto Termico, in particolare ha il compito di destinare ed erogare un contributo, seguendo quelli che sono i criteri dettati dalla legge.
Lo Stato, infatti, msovvenzione un fondo di 900 milioni di euro (di cui 200 milioni riservati esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni) per il Conto Termico, con un recupero fiscale del 65% della spesa sostenuta per chi usufruisce di questo strumento.

Indispensabile è il possesso della Certificazione Ambientale: questo documento, voluto dalla Comunità Europea, attesta che i lavori svolti in un determinato ambiente non avranno un forte impatto sull’ecosistema presente e che verranno eseguiti nel pieno rispetto dell’ambiente.

Quali novità ci sono...
Vista l'emergenza sanitaria, è stato aggiornato nel mese di luglio 2020 il Contatore del Conto Termico nel mese di luglio 2020 utilizzato per monitorare i dati riguardanti gli incentivi.

Questi dati hanno riscontrato un andamento nel secondo semestre del 2020 molto simile all’andamento del primo semetre. Infatti, nel primo semstre del 2020 sono stati impegnati 265 milioni di euro, dei quali  175 milioni di euro sono stati destinati ad interventi eseguiti da parte di privati e 91 milioni di euro, invece, alle Pubbliche Amministrazioni.

Le modifiche apportate nel Conto Temico 2.0 riguardano in primo luogo, i beneficiari dell'incentivo.
Oggi infatti, oltre alle Pubbliche Amministrazioni (compresi gli Istituti Autonomi Case Popolari e le Cooperative di Abitanti presenti all’interno dell’Albo delle Cooperative) e soggetti privati (cittadini e imprese), anche le società in house e le cooperative di abitanti possono presentare la domanda.

I destinatari potranno quindi inoltrare direttamente la domanda oppure appoggiarsi su imprese che forniscono tutte quelle prestazioni utili per realizzare interventi di riqualificazione energetica, cioè le cosiddette ESCo (Energy Service Company).

Quando una P.A. ed un privato vogliono usufruire del Conto Termico sottoscrivono due contratti distinti: infatti, le Pubbliche Amministrazioni inoltrano una richiesta di prestazione energetica, invece i soggetti privati di servizio di energia.

La domanda per il Conto Termico va fatta sul portale del GSE, dopo essersi inscritti e dopo aver completato tutti gli interventi necessari bisogna inoltrare la domanda al GSE (nella sezione apposita del Conto Termico) per ottenere l’incentivo. Affinchè la domanda venga presa in carico il richiedente dovrà inoltrarla facendo attenzione che non passino più di 60 giorni dalla fine dei lavori.
Alla domanda bisogna allegare il documento di identità del soggetto richiedente, delega, nel caso in cui la domanda dovesse presentarla un soggetto diverso da colui che ha beneficiato degli interventi, autorizzazione firmata dal proprietario che ha consentito di realizzare l’intervento su un determinato edificio e fattura che attesti che ci sono stati realmente degli interventi

Ulteriori modifiche...
Altre modifiche apportate riguardano l'aumento della dimensione degli impianti e l'ampliamento dell’elenco dei lavori ammessi, come la sostituzione dell’illuminazione interna o ad esempio il Building Automation. Per quanto riguarda gli incentivi, le rate verranno erogate in un’unica soluzione passando da 600 euro a 5.000 euro e la procedura che deve essere seguita per presentare la domanda prevede tempi burocratici più veloci.
Anche gli incentivi sono aumentati nel 2021: raggiungono il 65% per interventi eseguiti su edifici nZEB ed il 40% per interventi di isolamento termico. Inoltre, chi abbina i lavori di isolamento termico ad una qualsiasi tipologia di installazione (impianto solare termico, caldaia a condensazione, eccetera) avrà un incentivo fino al 50% mentre chi sceglie di realizzare impianti e apparecchi la percentuale ottenibile arriva al 65%.

Il 100% della spesa sostenuta è destinato a chi farà eseguire una Diagnosi Energetica dell’edificio per il conseguimento dell’APE.

In particolare, gli interventi che beneficiano del Conto Termico sono opere che riguardano nstallazione di nuovi serramenti, sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con quelli a condensazione, installazione di impianto fotovoltaico e tutti quegli interventi il cui fine è di incrementare il potere isolante dell’involucro edilizio (isolamento termico).

Anche le spese sostenute per quanto riguarda la certificazione energetica APE rientrano tra le spese che beneficiano di questo contributo.

Il Conto Termico è quindi un incentivo; infatti il totale che deve essere corrisposto viene erogato mediante bonifico bancario direttamente sul conto del soggetto richiedente.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 58 del 27 gennaio 2021 dichiara che potranno fruire del superbonus 110% anche i lavori eseguiti su un edificio composto da due unità immobiliari, una di piena proprietà di un soggetto e l’altra detenuta dallo stesso soggetto a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del padre.

Questa novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha quindi evidenziato che la detrazione è valida per interventi eseguiti su un massimo di quattro unità immobiliari situate in un edificio di proprietà di un unico soggetto
 
Naturalmente, gli interventi che potranno essere valutati per ottenere il Superbonus riguardano il miglioramento sismico, rinforzando le mura, una nuova copertura con orditura portante in legno, la realizzazione di sottofondazioni e altre opere strutturali, nonchè la realizzazione di un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.

La sostituzione dei serramenti rappresenta un intervento autonomo per il quale è possibile fruire dell’ecobonus e pertanto l’intervento è ammesso al superbonus, come intervento trainato, se eseguito congiuntamente agli interventi trainanti e con miglioramento di almeno due classi energetiche o della classe energetica più alta.

In particolare, alla lettera n), dell’articolo 1, comma 66 della Legge di Bilancio 2021, l’Agenzia delle Entarte ha previsto che il superbonus si applichi anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Per questa variazione, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

L'Agenzia indica, inoltre, che il limite massimo di spesa ammesso dal superbonus per lavori antisismici ed energetici sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi con la condizione che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti.


Cambiando l’articolo 119 del Decreto Rilancio, si è esteso il superbonus per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione sia ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Nello stesso articolo della Legge di Bilancio, alla lettera m) viene indicato che, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), cioè i condomìni, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Quindi soltanto agli edifici costituiti in condominio e non a quelli composti da più unità immobiliari di un unico proprietario spettano i 6 mesi in più.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Quando si parla di pergolato o porticato ci si riferisce a "opere edilizie minori": in questa categoria appartengono appunto pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture, porticati, ecc.
Definire queste opere esclusivamente come "minori" non è prettamente corretto inquanto dipende da tanti fattori che determinano una serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche.
In questi casi, si procede interpellando il tribunale che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà dare una defizione appropriata all'opera.

Il caso sotto esame riguarda un titolare di un'attività di ristorazione che per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare smontabile, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Allo scadere dei lavori però ha chiesto di riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata, sospendendo l'efficacia della SCIA.
Successivamente, alcuni tecnici del Comune, dopo un sopralluogo, hanno inviato un'ordinanza di demolizione, con ripristino dei luoghi e sanzione pecuniaria.
Per il Comune si trattava infatti di "intervento di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.

Il titolare dell'attività di ristorazione ha fatto ricorso al TAR, lamentando tra le altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso la sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale affronta il ricorso presentato.

Le osservazioni del Comune
I tecnici del Comune che hanno effettuato il sopralluogo, con le dovute misurazioni dell'opera, hanno dichiarato che si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento", secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Secondo alcuni giudici, il manufatto presenta "caratteristiche intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio".

Queste osservazioni si discostano da quanto dichiarato nella presentazione della SCIA, dove era stato descritto come"un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".

Inoltre, i giudici precisano la differenza tra pergolato e tettoia:
- il pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire";
- la tettoia non è altro che un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile; questo è soggetto al rilascio del permesso di costruire.
Aggiungono infine che si parla di "nuova costruzione" anche quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Bisogna, quindi, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio.

Ultima contestazione fatta dal Comune riguarda la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che ricade in zona sismica.
"La normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto": questo è quanto dichiarato dai giudici.

In conclusione, nella sentenza viene precisato che "sebbene l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori".

Il proprietario dell'attività commerciale dovrà quindi demolire il manufatto mentre i giudici hanno annullato la sanzione pecuniaria.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Se ci troviamo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, che spese sono soggette alla detrazione del 110%?

La risposta a questa domanda arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate chiarendo eventuali dubbi sulla detrazione fiscaale nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico o di interventi di efficentamento energetico di un edificio con ampliamento.

Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è riportata la definizione di ristrutturazione edilizia, aggiornata con il Decreto Semplificazioni.

Cosa è cambiato?
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, precisati nel Testo Unico, sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Al Comune o altro ente territoriale spetta la qualificazione delle opere edilizie; pe ottenre la detrazione  dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori, deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Le opere devono essere eseguite su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, fatta eccezione la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E mette in chiaro che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Ristrutturazione senza demolizione
Senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso si avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) riguardo le spese riferibili alla parte esistente.

L'Istante potrà quindi usufruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, sempre se l'immobile oggetto di istanza possiede le caratteristiche previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, non potrà utilizzare il sismabonus 110% in quanto i lavori di ristrutturazione per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento sono iniziati nel 2019 e nell'istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.

"...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» questo è infatti puntualizzato al comma 3 articolo 3 del 9 gennaio 2020 nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ampliamento volumetrico
In questo caso, la detrazione fa riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una "nuova costruzione".
Gavante del contribuente è mantenere distinte le due tipologie di intervento - ristrutturazione e ampliamento - in termini di fatturazione, o disporre di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che evidenzi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Se invece si fa rifermiento a ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

La Legge di Bilancio 2021 pubblicata il 30 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore da 1° gennaio 2021, prevede una proroga finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attuativo del Next Generation EU.

Il superbonus 110%, infatti, è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 e, per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP), per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Sono prorogate a tutto il 2022 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
 
Requisiti per ottenere l'agevolazione

-Per edifici con unico proprietario:
Vengono chiariti alcuni dubbi rilevati nell'articolo 119 del Decreto Rilancio; in particolare saranno ammessi al superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- Per edifici funzionalmente indipendenti:
Viene chiarito nella Legge di Bilancio il concetto di 'funzionalmente indipendente' cioè una unità immobiliare dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
 
- Coibentazione tetto, unità collabenti, barriere architettoniche:
Gli interventi di coibentazione del tetto sono trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Inoltre, sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap).
La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.
Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
- Colonnine di ricarica auto elettriche:
Per gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ammessi al superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono stabiliti tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare.
Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.



Per quanto riguiarda i condomini, alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale (l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura) viene aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Riguardo l’obbligo di assicurazione per i professionisti, non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
 
Per l’anno 2021, i Comuni potranno assumere a tempo determinato e parziale per massimo un anno, personale da dedicare al potenziamento degli uffici preposti alle pratiche amministrative relative al superbonus 110%, al fine di svolgere tempestivamente le attività.
 
Anche gli ex-IACP riceveranno 1 milione di euro per l’anno 2021 per far fronte ai costi per le esternalizzazioni delle attività tecniche e professionali.
 
Inoltre viene introdotto l’obbligo, per istituti di credito e altri intermediari finanziari che acquisiscono il credito, di quantificare le parcelle professionali rispettando il principio dell’equo compenso.
Questa norma è contenuta nella Legge di conversione dei Decreti Ristori.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork