A causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020.

L’art. 1, comma 67, della L. 23/12/2005, n. 266 prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento (di cui all’art. 1, comma 65, della L. 266/2005) determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Con la Delibera ANAC del 01/04/2020, n. 289, a causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito indicati:
- le stazioni appaltanti di cui alla lett. o), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- gli operatori economici, di cui alla lett. p), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Mini guida pratica al bonus per autonomi (iscritti a gestione separata INPS, gestioni speciali, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo) e professionisti "ordinistici" (iscritti all'Ordine o Collegio e alla Cassa di previdenza).

Gli artt. 27-31 del D.L. 18/2020, e l’art. 38 del D.L. 18/2020 medesimo, riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi un’indennità di sostegno per il mese di marzo 2020 pari a 600 Euro.

A sua volta, l’art. 44 del D.L. 18/2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a erogare sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi - ivi compresi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.). In attuazione di detto articolo, è stato emanato il D. Min. Lavoro 28/03/2020 (allegato), che detta criteri e modalità attuative concernenti i lavoratori autonomi iscritti alle casse.

INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI “NON ORDINISTICI”
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.

Le indennità in questione:
- sono esenti da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non sono cumulabili tra di loro e con quella destinata ai professionisti “ordinistici” (vedi oltre);;
- non possono essere percepite da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori” (salva la possibilità di ulteriori stanziamenti).
Per tutte le indennità in questione sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali, che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse previdenziali di riferimento (per questi professionisti, vedi paragrafo dedicato).

SOGGETTI BENEFICIARI

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Pubblicati nuovi riferimenti di norme armonizzate a sostegno della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva macchine) a seguito della revisione del CEN e del CENELEC.

Con la Decisione di esecuzione del 01/04/2020, n. 480, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 02/04/2020, L 102, la Commissione ha modificato la Dec. Comm. UE 18/03/2019, n. 436, aggiungendo:
- nell'allegato I, nuovi riferimenti di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla Direttiva 2006/42/CE;
- nell'allegato III, i riferimenti che invece devono essere ritirati.
Viene inoltre sostituito il riferimento alla norma EN 62841-2-1:2018 nell'allegato I per includere il riferimento all’ultima modifica di tale norma.
La Decisione entra in vigore il 02/04/2020 (giorno di pubblicazione nella GUUE).

 

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Concesso un credito di imposta sulle locazioni di negozi e botteghe costretti a rimanere chiusi a causa dell’emergenza da COVID-19.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato la sospensione di numerose attività commerciali al fine di limitare al minimo il rischio del contagio. Per agevolare le imprese esercenti tali attività che nonostante la chiusura sono tenute a corrispondere l’affitto dei locali, l’art. 65 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha previsto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).

Il credito d’imposta:
- è riservato agli esercenti attività di impresa;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi delle disposizioni generali di cui all'art. 17, D. Leg.vo 241/1997).

ATTIVITÀ ESCLUSE
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11/03/2020, le quali non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 (attività qualificate come essenziali).

Nel dettaglio le attività escluse sono quelle di seguito elencate:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad un interpello, ha ribadito che per la fruizione del “Sismabonus” in caso di acquisto direttamente dall’impresa di unità immobiliari in edifici demoliti e ricostruiti con miglioramento sismico, rileva la data di inizio del procedimento edilizio.

LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE - L’art. 46-quater del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), rubricato “Incentivi per l’acquisto di case antisismiche”, ha introdotto il comma 1-septies all’art. 16 del D.L. 63/2013, ove è prevista una nuova agevolazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni, quando effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici destinati poi alla vendita entro 18 mesi.
In questi casi spettano all’acquirente delle unità immobiliari le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico, rispettivamente nella misura del 75% (riduzione di una classe di rischio) e dell’85% (riduzione di due classi di rischio) del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita, e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.
Vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione.
L’agevolazione è applicabile per gli edifici ubicati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (vedi La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi).

TEMPISTICHE - In proposito l’Agenzia delle entrate si è espressa con la risposta a Interpello 24/03/2020, n. 93 (vedi file allegato), con la quale - riprendendo i chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi - ha ulteriormente chiarito che l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.
Sarà onere del contribuente, in caso di contestazioni, di provare la sussistenza del requisito in oggetto con idonea documentazione (es. ricevuta di presentazione della SCIA o della documentazione per la richiesta di permesso di costruire).
Si ricorda infine che la compravendita deve avvenire entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, e comunque entro il 31/12/2021.

 

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Secondo il TAR Lazio-Roma la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato configura un intervento di ristrutturazione che necessita del permesso di costruire.

Sul tema esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale l’apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va qualificato sempre come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato al regime del permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 1, lett. c) (vedi per tutte C. Cass. pen. 11/07/2014, n. 30575. Vedi anche le Note Apertura di porte e finestre sui prospetti: necessità del permesso di costruire e Restauro con modifica delle aperture esterne esistenti: è ristrutturazione edilizia pesante).

Nel caso esaminato dal TAR Lazio Roma 17/03/2020, n. 3329, si trattava di una fattispecie in cui risultava che il fabbricato aveva una diversa collocazione delle aperture sulla facciata rispetto a quanto riportato nella DIA che era stata presentata per interventi di manutenzione straordinaria. Il ricorrente eccepiva che tale differenza era imputabile ad un mero errore grafico.

Al riguardo i giudici hanno affermato che anche la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato configura un intervento di ristrutturazione che comporta la modifica del prospetto dell’immobile. Tale situazione, se abusiva, deve essere rimossa, a nulla rilevando dunque l'errore grafico dedotto dal ricorrente emerso dal confronto dello stato dei luoghi con gli elaborati grafici allegati alla DIA.

Nella sentenza in discorso il TAR si pronuncia anche sulla legittimità dell’ordine di demolizione di una tettoia affermando che la costruzione di una tettoia di rilevanti dimensioni (nel caso di specie m. 3,30x1,80x2,20h) con caratteristiche costruttive stabili, comportante un utilizzo durevole e la modifica del prospetto del fabbricato, va ricondotta nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), soggetti al regime del permesso di costruire. Ne consegue in tali casi la legittimità dell'ordine di demolizione della tettoia priva di permesso di costruire, ex art. 33 del D.P.R. 380/2001.

Infine si segnala che i giudici hanno qualificato come opere di introduzione di elementi accessori, ascrivibili a interventi di risanamento conservativo, la realizzazione di una pensilina e di un comignolo, che se abusivi vanno correttamente sanzionati in via pecuniaria ex art. 37 del D.P.R. 380/2001.

 

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Sono attivi dal 25/03/2020 i portali per l'invio all'ENEA dei dati concernenti gli interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus), per il c.d. "Bonus facciate" e per quelli di ristrutturazione che conseguano anche un risparmio energetico, per i quali si intende usufruire delle agevolazioni fiscali.

Per l’invio della documentazione dei dati relativi agli interventi conclusi nel 2020, sono disponibili i siti:
- https://ecobonus2020.enea.it, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica e per il c.d. "Bonus facciate";
- https://bonuscasa2020.enea.it, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Vedi:
- Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)
- Bonus facciate: interventi ammessi, beneficiari, importo dell’agevolazione
- Bonus facciate, casi dubbi: individuazione zona urbanistica, intervento di isolamento a cappotto
- Bonus facciate: maggioranze condominiali per l’approvazione degli interventi

La trasmissione della documentazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a prescindere dalla data dei pagamenti. Se invece l’intervento non richiede la presentazione al Comune della fine lavori, la data può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che compila la scheda informativa, mentre non è considerata valida l’autocertificazione da parte del contribuente (Risoluzione Agenzia entrate 11/09/2007, n. 244/E; Circolare Agenzia entrate 23/04/2010, n. 21/E, risposta 3.1).
In caso di lavori terminati tra il 01/01/2020 e il 25/03/2020, il termine dei 90 giorni decorre dal 25/03/2020.

Si ricorda che nessun documento deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal momento che il D. Leg.vo 175/2014 (c.d. “decreto sulle semplificazioni fiscali”) ha infatti cancellato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.

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Il MIBACT finanzia interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) ha pubblicato un avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La dotazione finanziaria complessiva è di 30 milioni di euro.

Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che, al momento della presentazione della domanda, abbiano una popolazione residente risultante dai dati ISTAT al 31/12/2018:
- fino a 5.000 abitanti
oppure
- fino a 10.000 abitanti e che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi della lett. a), dell’art. 2, del D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444.

Oggetto dell’avviso è il finanziamento di interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario. L’intervento mira altresì a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, dando avvio a processi imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e l’attrattività.

Si veda Finanziamento per la valorizzazione di borghi e centri storici nel sud d’Italia per i dettagli degli interventi e delle spese ammissibili.

Ogni Comune può presentare una sola domanda di finanziamento da trasmettere entro il 29/05/2020, esclusivamente all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicando nell’oggetto la dicitura: “MiBACT – Interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni – Domanda di finanziamento”.

 

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Il Decreto legge Cura Italia, in vigore dal 17/03/2020, prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) - pubblicato nella G.U. del 17/03/2020 n. 70 ed in vigore dal 17/03/2020 - interviene con provvedimenti su quattro temi principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Vengono inoltre adottate disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti.

Tra le misure a sostegno del lavoro, si segnalano: estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (artt. 19-22); norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori: congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi (art. 23); congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25); contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43).

Tra le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, si segnalano: potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti (art. 49); misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55); misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56); supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57).

Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, si segnalano: proroga al 20/03/2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 60); sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61); sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra 08/03/2020 e il 31/05/2020 (art. 62); credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro (art. 64); sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 68).

Tra le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, si segnalano: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese (art. 75); rinvii e sospensioni fino al 15/04/2020 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83), amministrativa (art. 84) e contabile (art. 85); interventi di ristrutturazione e ripristino degli istituti penitenziari danneggiati (art. 86); istituzione temporanea del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (art. 87); disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, con modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016 (art. 91); sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario (art. 111) e enti locali (art. 112); rinvio al 30/06/2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113); nomina di un commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122); proroga dei termini per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (art. 125).

 

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Sul Suppl. al BURB 16/03/2020, n. 19 è stata pubblicata la proroga dei termini per il rilascio delle domande a valere sul bando per il sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali.

A seguito della difficoltà di acquisire la necessaria documentazione per l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus “Covid 19”, i termini previsti dalla Misura a sostegno alla costituzione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche risultano ora così prorogati:

- rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN: ore 14:00 del 18/04/2020;
- candidatura della domanda attraverso la piattaforma informatica SIA-RB: ore 17:00 del 24/04/2020.

Si ricorda che il bando prevede 10 milioni di euro per sostenere:
- il recupero funzionale di immobili, siti nell’azienda agricola e accatastati da almeno 5 anni;
- piccole costruzioni ex-novo per la realizzazione di laboratori polifunzionali aziendali, aule didattiche e servizi che non comportino perdita di SAU. Le trasformazioni ammesse sono quelle che vanno verso prodotti non agricoli (fuori Allegato I del TFUE);
- agricampeggi, aree verdi attrezzate, allestimento di spazi per musei sulle tradizioni contadine, sistemazioni esterne, piccole piscine, campetti pluriuso anche per il turismo equestre e relativi servizi;
- acquisto di nuovi impianti, macchinari, hardware, software, arredi ed attrezzature strettamente funzionali al progetto;
- spese generali, quali spese tecnico-progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico-forestali, geologiche ed ambientali, economico finanziarie, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta. Finanziabili, inoltre, le spese per la cartellonistica obbligatoria.

L’investimento massimo ammissibile per ogni azienda è di 400 mila euro e l’entità massima dell’aiuto è pari a 200 mila euro per azienda.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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