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Professionisti e Partite Iva, nel DL Sostegni Bis un nuovo bonus a fondo perduto

Secondo la bozza del DL Sostegni Bis in approvazione entro questa settimana, i soggetti che già hanno beneficiato a marzo dell'aiuto economico introdotto dal DL Sostegni, riceveranno nuovamente il bonus una tantum, senza la necessità di presentare un'ulteriore istanza.

Il contributo dovrebbe essere erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, in favore di coloro che avessero la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis, e non abbiano indebitamente percepito il precedente contributo naturalmente.
Per quanto riguarda la modalità di fruizione sarebbe confermata quella già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze. La scelta è fra l'erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale o il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Per i soggetti 'forfettari' (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l'importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.
Il contributo spettante viene calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019.
Inoltre, vengono considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), ed un il limite massimo di 150 mila euro per tutti i soggetti.

A questa operazione, sono stati destinati 11,1 miliardi di euro.
Un'iniziativa inoltre molto interessante è il contributo a fondo perduto previsto per i titolari di partita IVA che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del DL Sostegni Bis non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Per quantificare questo contribuito si considera, quindi, un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo del calo delle fatture e dei corrispettivi medie mensili, cioè il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Restano fermi gli altri requisiti, i criteri di calcolo e le modalità già previste nel DL Sostegni.

Questo contributo è alternativo a quello che 'bissa' il bonus a marzo 2021. Infatti, i soggetti che, in virtù della domanda presentata per il riconoscimento del contributo di marzo, siano di diritto beneficiari della seconda tranche, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo e da quest'ultimo verranno scomputate le somme gia` riconosciute dall'Agenzia delle Entrate.

La quantificazione del contributo - si legge ancora nella bozza del DL Sostegni Bis - è determinata applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 le stesse percentuali fissate dal DL Sostegni.
I termini e le modalità attuative di presentazione dell'istanza saranno definiti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

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