Come funziona l'equo compenso professionisti 2018? L'equo compenso professionisti 2018, funziona così: in base a quanto previsto dalla legge di conversione del decreto fiscale, è stabilito che tutti i professionisti hanno diritto ad un compenso minimo al di sotto del quale non si può scendere. Tale equo compenso, ovviamente, deve essere «proporzionato alla qualità e quantità del lavoro».

l criteri in base a quali verrà definito il valore economico delle prestazioni professionali ed il limite al di sotto del quale non si potrà scendere, non verranno stabiliti in maniera assoluta ma ci sarà sempre la possibilità di derogarli qualora vi sia un accordo tra le parti.

La nuova disposizione contenuta del Decreto fiscale 2018, oltre all'equo compenso per i professionisti, prevede anche l'introduzione di 9 clausole vessatorie in base alle quali il professionista può richiedere l'annullamento del contratto entro 2 anni dalla firma ferma restando la possibilità di mantenere valido il rapporto di lavoro.

Tra le 9 clausole vessatorie che consentono al professionista di impugnare il contratto, c'è ad esempio:

  • l'anticipo delle spese a carico esclusivo del professionista;
  • tempi di pagamento delle fatture oltre 60 giorni;
  • possibilità di modificare il contratto unilateralmente, ossa, solo da parte del committente;
  • l'imposizione al dover rinunciare al rimborso delle spese ecc.

Si ricorda che in caso presenza di clausole vessatorie, la nullità del contratto può essere fatta valere solo dal professionista e non si estende al resto del contratto.

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Una manifestazione e un nuovo soggetto per rappresentare le categorie. Ribaltato il presupposto Antitrust secondo il quale si restringerebbe il mercato a discapito dei più giovani

Una manifestazione per difendere il diritto all'equo compenso, inserito del decreto fiscale ma bocciato da un parere (non vincolante) dell'Antitrust. L'occasone per battezzare, al teatro Brancaccio di Roma, un nuovo soggetto per aggregare Ordini, Casse previdenziali ed associazioni di lavoratori autonomi: si chiama "Alleanza professionisti per l'Italia", iniziativa voluta dai vertici del Comitato unitario delle professioni (Cup) e della Rete delle professioni tecniche (Rtp), Marina Calderone ed Armando Zambrano.

I professionisti italiani fanno quadrato per assicurarsi che il principio dell'equo compenso passi indenne all'esame parlamentare, dove il decreto che lo contiene è blindato dalla fiducia. Le professioni italiane, si legge nel manifesto, "rappresentano una risorsa strategica per il Paese, in termini di tutela dei diritti dei cittadini, cultura, competenze, garanzie di legalità" e la platea di coloro che sono riuniti in Ordini e Collegi è di "2,3 milioni" di persone. I servizi forniti dai non dipendenti, inoltre, "producono l'11% del Prodotto interno lordo".

All'evento romano, oltre ai numeri uno di decine di Ordini e di diverse associazioni di categoria, hanno preso parte (con interventi video, o salendo sul palco del teatro di via Merulana) i presidenti di alcuni Enti previdenziali ed una serie di parlamentari di diverse formazioni politiche (dal senatore Maurizio Sacconi di Epi alla deputata di Si Serena Pellegrino, dalla deputata del Pd Chiara Gribaudo al deputato del M5s Davide Crippa, solo per citarne alcuni), esprimendosi sulla battaglia condotta dai professionisti per arrivare alla determinazione di un equo compenso, ad oltre dieci anni dall'abolizione delle tariffe professionali, decisa attraverso le Liberalizzazioni dell'allora ministro per lo Sviluppo economico Pierluigi Bersani.

Tra i numeri portati a sostegno dell'esigenza di un equo compenso, mentre la cronaca segnala sempre più casi di bandi pubblici per consulenze professionali al costo simbolico di 1 euro, quelli degli Ingegneri su chi abbia pagato di più il costo delle "lenzuolate" bersaniane. "A dispetto di quanto affermato dall'Antitrust a subire la maggiore penalizzazione sono stati i giovani e le donne. I giovani dai 25 ai 30 anni hanno perso l'8,4% del loro reddito professionale medio, quelli dai 30 ai 35 il 14,9%, quelli dai 35 ai 40 il 19,4%. Quanto alle professioniste hanno lasciato sul terreno il 9,5%. Fatto 100 il reddito dei professionisti dai 55 ai 60 anni, nel 2015 hanno accresciuto la loro quota di reddito solo quelli della fascia immediatamente precedente (dai 50 ai 55) che hanno raggiunto il 93,9% del reddito dei più anziani (+2,6%). I professionisti dai 35 ai 40 si attestano sul 47,7% (-4,8%) e quelli dai 30 ai 35 sul 34,4% del reddito dei colleghi più anziani (-1,5%). In sostanza, i professionisti dai 50 anni in su hanno guadagnato reddito. Tutti quelli più giovani guadagnano meno rispetto al 2007".

Il tutto in un contesto difficile per il reddito dei professionisti. Il Centro studi Cni scandisce: "Si dice che la politica delle 'lenzuolate' abbia contribuito ad incrementare il reddito dei professionisti. Indicativo il caso degli avvocati passati da 7,1 miliardi di euro nel 2007 a 8,41 miliardi nel 2015. Peccato, però, che nel frattempo il numero complessivo dei professionisti sia notevolmente cresciuto, di gran lunga più del monte dei redditi: da 1,28 a 1,48 milioni. Di conseguenza, il reddito medio dei professionisti italiani nel 2015 è sceso a 33.954 euro procapite: con una perdita secca dell'8,6% rispetto al 2007".

fonte: repubblica.it

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (cosiddetta manovra correttiva 2017) ha introdotto un’importante agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta a favore di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

Per aver diritto al credito d’imposta è necessario che l’investimento sia superiore almeno dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente. Il beneficio sarà attribuito nel 2018 per le spese effettuate dal 24/6/2017 (ossia dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017). Per le Micro imprese, PMI e startup innovative il credito è del 90%, per gli altri soggetti del 75%. Tale credito sarà utilizzabile tramite compensazione nel modello F24 previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Premessa

Il beneficio sarà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati a partire dal 24/06/2017 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017, ossia dal 24.06.2017), sotto forma di Credito d’imposta.

L’agevolazione è concedibile ai soggetti beneficiari solo se il valore degli investimenti effettuati supera dell’1% il valore degli analoghi investimenti sostenuti nell’anno precedente, sugli stessi mezzi di informazione.

Il credito d’imposta è concesso ad istanza di parte diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pari al:

– 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;

– 90%, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, da presentare nel 2019.

Che cosa è il Bonus Pubblicità

Una delle novità introdotte dalla manovra correttiva dei conti pubblici, D.L: 50/2017 art. 57-bis riguarda il Bonus pubblicità: a partire dal 2018 imprese e lavoratori potranno beneficiare di un credito di imposta in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con Dpcm (adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, legge 198/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L’incentivo vale anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

Il credito d’imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, cioè dal 24 giugno 2017.

Requisiti soggettivi ed oggettivi

I contribuenti che possono beneficiare del bonus investimenti pubblicitari, sono:

    Lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti;

    Imprese: di qualsiasi natura giuridica.

Il bonus pubblicità 2018 spetta anche ai professionisti ma sembra che per loro possano esserci dei vincoli in più.

Attenzione: la riforma degli ordinamenti professionali (attuata con il Dpr 137/2012) ha previsto che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente a oggetto ‘’l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni” (articolo 4, comma 1).

I vincoli, potrebbero essere:

    Bonus pubblicità solo se la campagna pubblicitaria rispetta le disposizioni del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, ovvero, di una pubblicità informativa non ingannevole, equivoca o denigratoria;

    Pubblicità focalizzata su:

        attività della professione;

        specializzazione e titoli posseduti;

        struttura del proprio studio;

        compensi richiesti per le prestazioni professionali.

I requisiti bonus pubblicità, non sono stati ancora ufficializzati perché manca ancora il decreto attuativo.

Già si sa comunque che per beneficiare del bonus pubblicità 2018 occorre che:

   - nell’anno precedente alla domanda del bonus, si siano effettuati investimenti pubblicitari;

    -che tali investimenti, nel 2018, siano maggiori di almeno l’1% rispetto al 2017.

    -che l’investimento in campagne pubblicitarie avvenga su:

        quotidiani e periodici;

        emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

    -per gli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative è riconosciuto un aumento del credito d’imposta al 90%.

Attenzione:per stabilire il momento dell’effettuazione degli investimenti appare ragionevole l’applicazione dell’art. 109, comma 2) lettera b) del TUIR , che stabilisce che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Poiché la concessione del credito di imposta è sottoposta ad eventuali adempimenti europei, si ritiene che tale agevolazione sia compatibile con la norma europea degli aiuti di stato in quanto misura agevolativa a carattere generale.

Come calcolare il Bonus Pubblicità 2018

Alle imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dal 2018 investono in campagne pubblicitarie è riconosciuto un credito d’imposta se tali investimenti avvengono sulla carta stampa di giornali e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per beneficiare del credito d’imposta, l’investimento deve essere di tipo incrementale, e ciò significa che il suo valore deve superare almeno dell’1% quello relativo agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Bonus pubblicità 2018 quanto spetta?

Spetta un credito d’imposta pari a:

    -75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;

    -90% del valore incrementale nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da parte di microimprese, PMI e cioè dalle piccole e medie imprese e start up innovative.

Attenzione

Si ricorda che, la definizione di “microimprese”, piccole e medie imprese è contenuta nelle fonti legislative comunitarie.

In particolare, ci si deve rifare alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) che effettua distinzioni basate sul numero di dipendenti di una società e sul suo fatturato o bilancio annuo e, precisamente:

– microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro;

– piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;

– media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Calcolo bonus pubblicità: in entrambi i casi, le aliquote si applicano al valore incrementale.

l credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, previa istanza diretta al dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Come calcolare l’incremento

    -Individuare l’ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti dall’entrata in vigore della legge di conversione (24 giugno 2017);
    -Comprovare l’effettivo sostenimento: sarà utile analizzare il piano dei conti della società e le fatture di acquisto dei servizi pubblicitari;
    -Riclassificare i costi in funzione del canale mediatico attraverso il quale la pubblicità è stata diffusa;
    -Effettuare la stessa analisi per gli analoghi investimenti sostenuti nell’anno precedente;
    -Comparare i valori dei due esercizi, determinando l’incremento dell’1%;
    -Presentare l’istanza di fruizione del credito;
    -Contabilizzare il credito nell’esercizio di competenza dei costi;

    Utilizzare il credito in compensazione tenendo conto dell’eventuale decorrenza della sua fruizione.

Esempio 1

La Alfa srl ha effettuato nell’anno n spese pubblicitarie per un importo pari a € 20.000. Per poter usufruire del bonus pubblicità nell’anno n + 1 deve sostenere almeno un importo pari a € 20.200 (20.000 + 1%). Ipotizzando che nell’anno n + 1 ha effettuato spese pubblicitarie per € 27.000 il credito d’imposta alla stessa spettante risulta pari a € 5.250 [(27.000 – 20.000) x 75%].

Esempio 2

Se nel 2017 l’azienda Gamma ha sostenuto spese pubblicitarie in TV pari a 50.000 €, per poter godere dell’agevolazione sarà necessario che nel 2018 l’azienda investa 51.000 €. Il credito di imposta sarà calcolato sui 1000 € aggiuntivi di spesa applicando l’aliquota agevolata del 75% oppure quella ancora più vantaggiosa del 90% nell’ipotesi in cui l’azienda Gamma fosse una Start-up innovativa, o una microimpresa o una piccola o media impresa.

Obiettivi:

    Incentivare le imprese e i lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;

    Sostenere “il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale.

La manovra prevede anche un band  annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, che sarà istituito con decreto ministeriale, per favorire la realizzazione di progetti innovativi.

La legge di Bilancio 2018, la manovra proroga le agevolazioni per la ristrutturazione edilizia e il risparmio energetico. Confermato anche il bonus mobili.

L’articolo 3 del DDL della legge di bilancio contiene le seguenti proroghe e novità:

   - agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici,
   - agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili,
   - detrazioni per sistemazione a verde (cd. bonus verde,
   - proroga cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato.

In particolare, vengono apportate modifiche al DL 63/2013  prevedendo che nell’articolo 14 concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

  -  le parole 31.12.2017 siano sostituite da  31.12.2018;
  -  le detrazioni siano ridotte al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
  -  la detrazione al 50% si applichi anche alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo con procedure e modalità disciplinate con decreto MISE di concerto con il MEF da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti

    -istituiti nella forma di società
    -che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing
    -che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013

per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.
Con più decreti del MISE, di concerto con il MEF, il MIPAAF e il MIT, da adottare entro 60 giorni dalla data in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti

   - i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo,
   - i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento,
   - le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

All’articolo 16 DL 63/2013 concernente le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia le parole 31.12.2017 sono sostituite da 31 dicembre 2018 prorogando così tutte le agevolazioni previste dalla normativa vigente.  Come previsto per gli interventi di efficienza energetica, le detrazioni per le ristrutturazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari alle medesime condizioni.

Un’altra proroga contenuta nell’articolo 3 del DDL della Legge di bilancio riguarda il bonus mobili. In particolare, per l'anno 2018 è confermata l’agevolazione fiscale per le spese effettuate per l’acquisto di:

    -mobili
    -grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica

finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018. Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l’importo massimo di 10.000 euro per immobile.

fonte: fiscoetasse.com

Ecobonus 2018 nuove detrazioni fiscali per le spese risparmio energetico e efficienza energetica, come funziona a chi spetta e quando, cosa cambia?

Ecobonus 2018: con la nuova Legge di Stabilità 2018, il governo, non solo riconfermerà il bonus per la riqualificazione energetica per un altro anno, ma introdurrà delle modifiche alla normativa, al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolabili.

Secondo quanto anticipato dal ministro Galletti, nel nuovo Ecobonus 2018, rientreranno anche i lavori di messa in sicurezza dei giardini condominiali nonché la rimozione dell'amianto dai tetti, inoltre, ci saranno nuove detrazioni fiscali con il bonus ristrutturazioni 2018 ed il bonus riqualificazione energetica 2018, modulate, e quindi diverse, in base al grado di efficientamento raggiunto dall'immobile con gli interventi eseguiti.
Ma vediamo in dettaglio cos'è l'Ecobonus 2018, come funziona e a chi e per cosa spetta, e cosa cambia con la nuova legge di Bilancio 2018.

Ecobonus, ristrutturazioni e mobili: novità legge di Bilancio 2018

I bonus casa 2018, saranno riconfermati nella Legge di bilancio 2018?
Sulla base delle ultime notizie e anticipazioni, i bonus casa 2018 verranno non solo riconfermati con la nuova Legge di Stabilità 2018 ma saranno anche ampliati.
Le modifiche per l'apliamento dei bonus casa, dovrebbero riguardare tutte le attuali detrazioni fiscali:

    -Bonus ristrutturazioni 2018 50% per gli interventi di ristrutturazione per una spesa massima fino 96mila euro sia per le singole abitazioni che per i condomini, ivi compresa la manutenzione ordinaria.
    -Bonus mobili 2018 ed elettrodomestici con detrazione del 50% per una spesa massima di 10.000 euro ma solo se l'acquisto è a seguito ristrutturazione;
    -Ecobonus per il risparmio energetico al 65%;
    -Sismabonus con detrazioni dal 70 all’85%.
    -Detrazione 50% Iva pagata per chi acquista dal costruttore una casa di case in classe A o B;
    -Cedolare secca al 10% sugli affitti a canone concordato riconfermata.
    -Nuovo bonus verde 2018 giardini terrazzi e balconi, anche condominiali, con detrazione 36% per un massimo di spesa pari a 5.000 euro.

Quali saranno i bonus casa 2018 che saranno ampliati?

I bonus che dovrebbero venire ampliati con la Legge di stabilità 2018, sono:
-Il bonus casa 2018: il nuovo bonus casa cambia forma e nome e si chiamerà bonus città 2018, in quanto servirà ad agevolare gli interventi di riqualificazione urbana, il piano del governo è quindi quello di estendere la detrazione del 50% riconosciuta con il bonus ristrutturazioni anche ai lavori di verde urbano finanziati da privati, ai lavori condominiali al fine di favorire il rifacimento delle facciate dei palazzi, estensione dell’ecobonus 2018 e del sismabonus 2018 all’edilizia popolare.
-Per il sismabonus, si parla di una possibile estesione dell'agevolazione ai capannoni e alle imprese.
-Ecobonus 2018 nuove detrazioni fiscali: un'altra novità che dovrebbe essere introdotta sempre con la nuova legge di bilancio 2018, è la rimodulazione delle percentuali di detrazione legate al bonus risparmio energetico 2018  in base agli obiettivi raggiunti anche in termini di mpatto sulle emissioni.
-Sismabonus 2018: la detrazione fiscale che spetta dal 1° gennaio dello scorso anno fino al 31 dicembre 2021, potrebbe subire un'importante modifica, secondo quanto anticipato dal ministro Delrio, è stata proposta una detrazione 100% per la diagnosi sismica degli edifici. Inoltre, si cercherà di unire l'Ecobonus al sisma bonus in modo che i condomini possano avere un unico cantiere lavori.
-In arrivo dal 2018, secondo quanto affermato dal Presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, la detrazione Sismabonus 2018 anche per le spese di certificazione statica ad opera di professionisti, il sismabonus esteso ai capannoni delle imprese e probabilmete un bonus smaltimento amianto e il nuovo bonus verde 2018.

Ecobonus 2018: che cos'è e come funziona la detrazione?

L'Ecobonus 2018 è un'agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. Tale agevolazione, consiste in una detrazioni dall’Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’Ires se impresa o società, che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l'efficienza energetica degli edifici già esistenti.

Sono spese detraibili Ecobonus e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all'interno dell'edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.
La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è al 65% ma siamo in attesa delle novità che il governo inserirà nella nuova legge di bilancio 2018.

Attualmente però il tetto di spesa massima con l'Ecobonus, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti, è:

   - Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
   - Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro;
   - Installazione di pannelli solari 60.000 euro;
    -Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro.

Importante: per effetto della nuova legge di Bilancio 2018 la detrazione:

   - per le spese di sostituzione di infissi e schermature;
    -caldaie a condensazione e a biomasse,


passa dal 65% al 50%.

 
Ecobonus: a chi spetta detrazione fiscale al 65%?

La detrazione Ecobonus 65% spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all'Ecobonus spese per l'aumento efficienza energetica edifici quindi:

    -Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali,  gli inquilini che hanno in comodato d'uso l’immobile.
    -Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
    -Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull'IRES.
    -Associazioni tra professionisti.
    -Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che ditiene o possiede l'immobile oggetto dell'agevolazione.

Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell'agevolazione fiscale.

Riguardo invece gli interventi che rientrano nell'Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi.
 
Spese e gli interventi di risparmio energetico agevolabili:

Le spese e gli interventi di risparmio energetico per cui spetta l'agevolazione fiscale della detrazione dell’imposta lorda sul reddito Irpef o IRES pari al 65% è su quelle spese sostenute dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 ma è già nota la proroga Ecobonus 2018 con la nuova legge di stabilità 2018

Quali sono gli interventi di risparmio energetico ammessi all'agevolazione Ecobonus?
In attesa di conoscere le novità Ecobonus 2018, diciamo che attualmente gli interventi che rientrano nell'agevolazione, sono i seguenti:

   - Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008 per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
   - Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto
    2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro. La sostituzione di infissi e schermature, per effetto della Legge di Bilancio, scende dal 65 al 50% dal 1° gennaio 2018.
    -Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per uso domestico che industriale e sia per l’acquisto di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in questo caso però la detrazione spetta solo per la componente per l'acqua. Tetto spesa massima è pari a 60 mila euro.
    -Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia quindi anche per l'acquisto di pompe di calore ad alta efficienza e impianti a basso assorbimento di energia, e sostituzione dei vecchi scaldabagni con scaldacqua a pompa di calore. La detrazione 65% spetta entro un massimo di spesa di 30 mila euro. La detrazione per le spese di sostituzione o installazione caldaie a condensazione e a biomasse, dal 1° gennaio 2018, scende dal 65 al 50%.

Nell'Ecobonus sono ammesse inoltre le spese per eseguire gli interventi di risparmio energetico come ad esempio i costi per l'installazione dei pannelli solari, opere murarie, eventuali lavori di deviazione e allacciamenti, smontaggio e prestazioni professionali per la redazione della certificazione energetica indispensabile per far fruire al contribuente la detrazione spettante.

 
Ecobonus calcolo, limiti e come dividere quota in detrazione 730 o Unico?

L'Ecobonus come abbiamo detto consiste in un'agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica.
La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull'IRPEF in caso di contribuenti privati e sull'IRES in caso di società.
Ma come funziona la detrazione? La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi.
La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso  se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.

 
Ecobonus quali documenti servono?

Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell'agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione Ecobonus, ovvero:

    -Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l'intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
    -Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
    -Attestazione di corrispondenza dell'intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
    -Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.

Documenti Ecobonus pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell'agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità:

Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale. Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.

Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?

    -Asseverazione del tecnico abilitato.
    -Dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all'ENEA + copia inviata.
    -Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all'Ecobonus.
    -Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
    -Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
    -Per gli interventi effettuati dall'affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all'intervento da parte del proprietario.
    -Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell'immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.

fonte: guidafisco.it

Bonus casa 2017. La Legge di Stabilità 2017 ha rinnovato le precedenti detrazioni fiscali per ristrutturazioni, acquisto di arredi e miglioramento dell’efficienza energetica. In alcuni casi, l’ammontare detraibile si è innalzato fino all’85%. Inoltre, sono stati inseriti incentivi per la riqualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici.

Non prorogato, invece, il bonus mobili giovani coppie: introdotto nel 2016, permetteva ai giovani under 35, coniugati o conviventi, di detrarre ai fini Irpef il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi per la prima casa.

Detrazioni fiscali ristrutturazioni 2017

Confermato il bonus ristrutturazioni sulla casa: la detrazione sull’Irpef è del 50%, sino ad un massimo di 96 mila euro, frazionata in 10 quote annuali dello stesso importo.

Possono ottenere il bonus ristrutturazione:

  • il proprietario dell’immobile;
  • il conduttore dell’immobile (inquilini);
  • il nudo proprietario;
  • l’usufruttuario;
  • il comodatario;
  • i familiari conviventi (purchè siano loro a sostenere le spese e risultino intestatari dibonifici e fatture)

Bonus ristrutturazioni 2017: interventi incentivati

Ci sono requisiti specifici al fine di ottenere l’agevolazione fiscale. In particolare, gli interventi devono essere fatti all’interno di immobili già esistenti. Può trattarsi di opere di:

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È operativo il sito http://finanziaria2017.enea.it per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alla detrazione fiscale del 65% e conclusi dopo il 31/12/2016.

Inoltre, per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale http://www.acs.enea.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti, curato dei tecnici ENEA.

Si ricorda che le detrazioni fiscali del 65% sono un meccanismo di incentivazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall'art. 14 del D.L. 63/2013, come modificato dalla legge n.90/2013.

Ieri sera il decreto conto termico è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il decreto entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta. Entro tale data è presumibile che verranno aggiornate le Regola applicative del GSE, in particolare modo per ciò che concerne la gestione del Catalogo dei prodotti prequalificati. 

Si dà finalmente seguito a quanto già previsto dalla legge Sblocca Italia (n.164/2014) in merito ad una semplificazione del meccanismo di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’incremento dell'efficienza energetica in impianti di piccole dimensioni.

Il nuovo Conto Termico rilancia questa forma di incentivo, fino ad oggi ampiamente inutilizzato, mettendo a disposizione 900 milioni di euro annui, di cui 700 per privati e imprese e 200 per le PA, le cooperative sociali e le società di patrimonio pubblico.

ANIMA, Assoclima e Assotermica hanno lavorato costantemente con le Istituzioni per la pubblicazione ottimale della Revisione e in modo particolare per risolvere la  scarsa remunerabilità e la complessità dei processi legati al Conto termico.

"ANIMA e le sue Associazioni, impegnate fortemente sul tema dell'Efficienza energetica, sono la vera casa delle migliori tecnologie. - dichiara il Presidente di ANIMA Alberto Caprari - Accogliamo con grande soddisfazione il nuovo Conto Termico, che diviene finalmente una misura senza scadenza e permanente. Non fluttuante pertanto come gli incentivi fiscali. Entrambi sono strumenti complementari e il Conto Termico  revisionato è ottimo per compensare l'incertezza delle detrazioni. Si favorisce così una certa stabilità per gli utilizzatori e le industrie delle tecnologie italiane. Riteniamo urgente, pertanto, che una parte dei fondi a disposizione siano investiti anche nella comunicazione agli utenti finali, affinché presto ne possano trarre vantaggio".

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Sono online sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico le linee guida per le imprese soggette alla diagnosi energetica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo sull’efficienza energetica (DLgs 102/2014). Si tratta di un documento molto atteso, nel quale vengono forniti chiarimenti sulle disposizioni di legge e sui quesiti più ricorrenti. I temi principali sono:

  • -individuazione del soggetto obbligato e definizione di sito produttivo
  • -modalità tecniche e termini per eseguire le diagnosi dei siti produttivi
  • -modalità di comunicazione dei risultati e sanzioni previste per gli inadempimenti
  • -problematiche relative alle imprese con più siti produttivi e proposta di un metodo per la selezione dei siti da assoggettare alla diagnosi

Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico dell’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica dell’ENEA e i contenuti sono il frutto del confronto con le principali associazioni di categoria e gli operatori interessati.

È previsto un aggiornamento del documento sulla base di ulteriori chiarimenti a quesiti che potranno emergere nell’attuazione dell’articolo 8 del decreto, che stabilisce l’obbligo per le grandi imprese e le aziende a forte consumo di energia, di eseguire entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni, una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, da auditor energetici o dall’ISPRA, relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati del decreto.

Il prossimo 17 giugno 2015 esperti ENEA e del Ministero dello Sviluppo Economico affronteranno questi temi in un incontro pubblico presso la sede dell'ENEA. Maggiori dettagli saranno disponibili a breve nella pagina “Appuntamenti” dell’homepage ENEA www.enea.it.

Il documento è scaricabile al seguente link: Diagnosi imprese ex art 8 dlgs 102/2014

L’ENEA, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e il CTI - Comitato Termotecnico Italiano, ha predisposto anche le Linee Guida per facilitare l’applicazione della normativa sui controlli per l’efficienza energetica (DPR 74/2013), che costituiscono un riferimento per le regioni o per le autorità competenti.

L’ENEA, inoltre, supporta  il MiSE nell’informazione ai cittadini, agli operatori del settore e alla Pubblica Amministrazione; per conto delle Amministrazioni Locali cura la formazione e il rilascio dell'attestato di idoneità tecnica ai professionisti abilitati ai controlli (ad oggi più di 1600)  che operano su tutto il territorio nazionale.