E’ stato pubblicato lo scorso 7 aprile sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che fa l’elenco delle opere realizzabili in regime di attività edilizia libera. "Detto in due parole, i piccoli interventi di manutenzione privati che da adesso in poi, per la loro attuazione, non hanno più bisogno come in precedenza dell’obbligatorio placet del Comune - illustra l’assessore alla Gestione e Programmazione del territorio, Roberta Frisoni -. Rientrano in questa attesa operazione di semplificazione edilizia la sostituzione della pavimentazione interna e esterna, il rifacimento degli intonaci e degli infissi, il rinnovamento e la messa a norma degli impianti, l’installazione e la sostituzione dei pannelli solari, il rinnovamento degli arredi nelle aree di pertinenza (muretti, fioriere e riposti attrezzi)".

"Si tratta indubbiamente di una bella sforbiciata a procedure e lunghe attese e carichi per Comuni e cittadini - viene evidenziato -. Interventi che possono essere realizzati senza necessità di titolo abilitativo i quali andranno anch’essi a dare impulso a un settore che solo adesso, e molto lentamente, sta riprendendosi dalla grande crisi iniziata una decina di anni fa. Il Comune di Rimini accoglie questo decreto con favore, in piena linea con la filosofia programmatica (no al consumo di nuovo suolo, sì alle riqualificazioni e alle rigenerazioni) e soprattutto organizzativa degli uffici comunali che proprio in questi mesi sta entrando nella fase più operativa. Da metà gennaio 2018, infatti, è possibile consultare online l’elenco delle pratiche edilizie associate al fabbricato di riferimento sul territorio. Una ricerca delle pratiche che, tramite un applicativo sviluppato dal Sistema informativo territoriale del Comune di Rimini, consente di effettuare ricerche per via e numero civico, oppure per estremi catastali dell’ immobile o, infine, per numero pratica".

Spiega ancora l'assessore Frisoni: "L’applicativo consente la consultazione del Fascicolo Edilizio, vale a dire l’elenco dei procedimenti edilizi relativi ai fabbricati presenti nel territorio. La base dati, che al momento rappresenta oltre il 70% della documentazione ed è in corso di completamento, è stata costruita mettendo a sistema il patrimonio informativo rappresentato dai vari archivi dei settori dello Sportello per l’Edilizia (Sue). Per accedervi basta cliccare sul link ‘Vai alla consultazione elenco pratiche edilizie’ presente nella pagina web raggiungibile all’URL http://www.comune.rimini.it/consultazione-elenco-pratiche-edilizie. Un pezzo di un processo in corso ancora più ambizioso, e cioè la digitalizzazione dei documenti in archivio e la trasmissione digitale delle pratiche, per migliorare il servizio offerto a cittadini, professionisti e operatori del settore. Una rincorsa per recuperare settant’anni di pratiche pregresse che sta riguardando circa 15mila faldoni".

Frisoni ammette che "c’è un gap enorme da recuperare in Italia sul fronte della burocrazia e di procedure farraginose. Ma credo che quella della semplificazione e della massima flessibilità sia la strada maestra da seguire, insieme all’utilizzo delle nuove tecnologie per rendere il contatto con i cittadini ‘in tempo reale’, per una pubblica amministrazione sempre più moderna. A questa deve necessariamente affiancarsi un processo di semplificazione normativa che consenta di essere più efficaci nella predisposizione di interventi sul patrimonio edilizio esistente, soprattutto in riferimento a progettualità relative alla messa in sicurezza sismica e all’efficientamento energetico".

"E’ evidente che Il percorso intrapreso dalla Regione Emilia Romagna in materia di riuso e rigenerazione del tessuto urbano non può essere ostacolato da una realtà edilizia complessa che crea non poche difficoltà nei processi autorizzativi, si pensi alla mancata legittimità dello stato di fatto derivante da meri errori materiali di rappresentazione grafica o errori progettuali poi corretti in cantiere, tutte difformità rimaste per anni oggetto - conclude -. Purtroppo di non agevoli interpretazioni. un passo in avanti in questa direzione è stato fatto recentemente dalla Regione Emilia Romagna con i provvedimenti in materia di edilizia e di tolleranze costruttive. Crediamo che questa sia la strada corretta da percorrere e da perseguire a tutti i livelli di governo".

 

fonte: riminitoday.it

L’aggregazione dei professionisti in forme più evolute rispetto allo studio professionale personale in Italia è ancora poco diffuso rispetto alle esigenze del mercato dei servizi, pur tuttavia non mancano strumenti che abilitano lo sviluppo organizzato delle attività “protette” sia in forma mono-specialistica sia in forma multi-specialistica. Le Società tra Professionisti (S.t.P.) rappresentano l’ultima categoria introdotta nel nostro ordinamento e si aggiunge alle forme associative preesistenti (studi associati, società di professionisti, società di ingegneria). Ciascuna di esse presenta caratteristiche proprie sotto il profilo amministrativo, fiscale e previdenziale.

Abbiamo ricevuto da parte di associati richieste di chiarimento sulle modalità di fatturazione delle prestazioni professionali e sugli obblighi contributivi derivanti dall’esercizio di attività multidisciplinari (con soci iscritti a Ordini o Collegi diversi). Quali sono gli adempimenti in capo alle società e in capo ai soci? Dedichiamo questa rassegna a chiarire questi aspetti.

L’esercizio associato delle professioni protette di ingegneria ed architettura può essere esercitato mediante una delle seguenti forme giuridiche:

    Associazioni professionali o studi associati (art. 1 legge 1815/1939);
    Società di professionisti – SdP (art. 46 d.lgs. 50/2016);
    Società di ingegneria – SdI (art. 46 d.lgs. 50/2016);
    Società tra Professionisti – StP (art. 10 legge 183/2011).


La riforma del 2011 che ha introdotto la nuova figura della Società tra Professionisti non ha abrogato i modelli societari o associativi preesistenti che restano pertanto in vigore.

Scarica il PDF allegato per leggere tutti i dettagli e le principali caratteristiche delle diverse forme societarie.

I professionisti e le società di ingegneria che vantano crediti verso la P.A. possono trarre benefici dalla certificazione di questi crediti sul sistema PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) del Ministero dell’Economia

Il sistema PCC (http://crediticommerciali.mef.gov.it) acquisisce automaticamente tutte le fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni che sono tenute a registrare dati e indicare tempi di pagamento.

QUALI VANTAGGI

La certificazione sul sistema PCC ne offre due in particolare:

  • Si può verificare on line che il credito verso ogni P.A. debitrice sia stato regolarmente inserito e si può monitorarne in modo continuativo lo stato di avanzamento ed i relativi tempi di pagamento;
  • Diventa più facile rendere liquido il credito certificato, cedendolo a Banche o intermediari finanziari abilitati, oppure compensandolo con somme dovute all’amministrazione finanziaria. Il creditore può inoltre utilizzarlo per ottenere il rilascio del DURC a fronte di oneri previdenziali non versati.

COSA FARE SUBITO

Prima di tutto bisogna effettuare la richiesta di accreditamento sul sistema PCC.

Il libero professionista deve recarsi – munito di documento di riconoscimento e di una email PEC – presso, in alternativa:

  • la competente Ragioneria Territoriale dello Stato (scelta consigliata);
  • la Pubblica Amministrazione verso cui si vanta il credito;
  • il competente Ufficio Centrale del Bilancio.

E’ preferibile in precedenza aver contattato la struttura per fissare un appuntamento. Una volta ottenute le credenziali, si potrà completare on line l’accreditamento al sistema PCC. Invece le imprese possono effettuare l’intera operazione on line sul portale della PCC.

COME OTTENERE L’ATTO DI CERTIFICAZIONE

Una volta accreditati sul sistema PCC, è possibile accedere alla piattaforma. Si potrà così visionare lo stato di gestione delle proprie fatture ed inoltrare istanza di certificazione per una o più di esse, al fine di ottenere il rilascio dell’atto. Da quel momento, la P.A. ha 30 giorni di tempo per emettere il documento. E’ quindi molto importante richiederlo il prima possibile.

VITRUVIO: UN’OPPORTUNITA’ DI INCASSO IMMEDIATO

Certificare i propri crediti con la P.A. significa anche poter accedere a VITRUVIO, il nuovo progetto operativo avviato da Inarcassa, con due partners qualificati, per offrire alle società, agli architetti e agli ingegneri liberi professionisti la possibilità di facilitarne l’incasso immediato a condizioni molto competitive.

E’ la prima volta che i liberi professionisti possono avvalersi della cessione del credito pro soluto – trasferendo all’acquirente l’onere ed il rischio dell’incasso – un’opportunità fino ad ora disponibile solo per le imprese.

VITRUVIO è una soluzione innovativa realizzata anche per favorire gli associati ad Inarcassa che hanno necessità di sanare eventuali morosità, offrendo loro la possibilità di ottenere un certificato di regolarità contributiva. Tra l’altro nel caso in cui il credito non sia sufficiente a coprire il debito contributivo esiste la possibilità di rateizzare la differenza.

Gli iscritti che sceglieranno VITRUVIO saranno accompagnati da un servizio di assistenza in ogni fase e durante tutto l’iter dell’operazione, dalla certificazione sul sistema PCC fino allo smobilizzo del credito.

Per accedere a VITRUVIO è però indispensabile essere già in possesso dell’atto di certificazione rilasciato dalla PCC, da presentare al gestore del nuovo veicolo finanziario, cui comunque si può richiedere un preventivo di fattibilità e costo della cessione.

"Siamo pronti a firmare, anche subito, la convenzione con l'Inps per rendere operativo il cumulo gratuito dei contributi".

A dirlo, a margine dei lavori del convegno dell'Alleanza professionisti per l'Italia, a Roma, il presidente di Inarcassa (Ente di previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti) Giuseppe Santoro, all'indomani della presentazione dei contenuti della convenzione da parte dei presidenti dell'Inps e dell'Adepp (Associazione delle Casse private) Tito Boeri ed Alberto Oliveti. Documento che l'Istituto di previdenza pubblico dovrà, poi, sottoscrivere con ogni singolo Ente previdenziale. (ANSA)

Presto operativa la possibilità di cumulare gratuitamente i contributi versati a Inarcassa con quelli versati ad altri fondi.

Più vicina la pensione per ingegneri e architetti, grazie al cumulo dei contributi: è stata infatti recentemente approvata, dai ministeri del Lavoro e dell’Economia, la delibera di Inarcassa (la gestione previdenziale a cui, appunto, sono iscritti gli ingegneri e architetti liberi ministeri del Lavoro e dell’Economia professionisti) che stabilisce le regole per chiedere il cumulo dei contributi versati a più fondi di previdenza.

Il cumulo, che consiste nella possibilità di sommare gratuitamente i contributi versati in più gestioni previdenziali, comprese, dal 2017 [1], anche quelle dei liberi professionisti, sinora, nonostante l’emanazione di una circolare di dettaglio dell’Inps [2], per questi ultimi soggetti è rimasto lettera morta: non basta, difatti, la sola circolare Inps, perché diventi operativo il cumulo, ma è necessaria la delibera della cassa professionale coinvolta, la sua approvazione da parte dei ministeri e, infine, una convenzione quadro tra la cassa professionale e l’Inps, attraverso l’Adepp (associazione degli enti previdenziali privati).

Un iter piuttosto articolato, che per gli ingegneri e gli architetti, grazie alla recente approvazione dei ministeri competenti della delibera Inarcassa, si sta per fortuna volgendo al termine: manca solo la convenzione, difatti, perché questi professionisti possano finalmente andare in pensione sommando i contributi presenti in casse diverse.

Ma procediamo per ordine e vediamo come funziona, per la pensione ingegneri e architetti, il cumulo dei contributi.

Indice

    1 Pensione col cumulo dei contributi
    2 Pensione ingegneri e architetti
    3 Pensione in cumulo ingegneri e architetti

Pensione col cumulo dei contributi

Innanzitutto, è necessario ricordare che con il cumulo dei contributi, ossia sommando gratuitamente contributi presenti in diversi fondi ai fini del diritto alla pensione, non è possibile ottenere qualsiasi tipo di trattamento, ma soltanto la pensione di vecchiaia ordinaria (con un minimo di 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi), la pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), la pensione di inabilità e ai superstiti. Ogni gestione calcola la quota di pensione di competenza secondo le proprie regole, senza necessariamente applicare il ricalcolo del trattamento col sistema contributivo.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, però, alla maturazione dei requisiti appena esposti è possibile, come precisato dall’Inps [2], ottenere soltanto la quota di pensione maturata presso i fondi e le gestioni facenti capo all’Inps stessa (fondo pensione lavoratori dipendenti, commercianti, gestione separata…). Per ottenere la quota della pensione di vecchiaia maturata presso la cassa professionale, invece, devono essere soddisfatti i requisiti previsti presso la specifica gestione previdenziale.
Pensione ingegneri e architetti

Gli ingegneri e gli architetti possono, ad oggi, ottenere le seguenti tipologie di pensione presso Inarcassa:

    -pensione di vecchiaia unificata: il trattamento può essere ottenuto con almeno 66 anni di età e 32 anni e 6 mesi di contributi (esiste una deroga che prevede solo 20 anni di versamenti per chi ha versato il primo contributo antecedentemente al 29 gennaio 1981, se matura 65 anni di età e 20 anni di contributi alla data del 19 novembre 2015);
    -pensione di vecchiaia unificata anticipata: in questo caso, è possibile pensionarsi, nel 2018, con 63 anni di età e 32 anni e 6 mesi di contributi; nel 2019, con 63 anni di età e 33 anni di contributi; si è però soggetti a una penalizzazione percentuale che diminuisce al crescere dell’età;
    -pensione di vecchiaia posticipata: il pensionamento è possibile a 70 anni di età, senza requisito di contribuzione minimo, ma l’assegno è calcolato col sistema interamente contributivo, senza la quota retributiva; la quota di retributivo spetta solo a chi ha oltre 30 anni di contributi, oppure a chi ha raggiunto almeno 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012;
    -pensione contributiva: è una pensione che spetta a chi compie 66 anni di età entro il 2017, se possiede almeno 5 anni di contribuzione; dal 2018 la pensione è abolita e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata.

Possono inoltre essere ottenuti i trattamenti d’invalidità, inabilità e le pensioni ai superstiti (indiretta e di reversibilità).

Il calcolo della pensione è misto (in parte reddituale, cioè basato sui redditi professionali, in parte contributivo, ossia basato sui contributi versati).
Pensione in cumulo ingegneri e architetti

Secondo quanto deliberato da Inarcassa, la pensione ingegneri e architetti con cumulo dei contributi può essere ottenuta con le regole previste per la pensione di vecchiaia unificata, ma senza utilizzare il calcolo misto della pensione. Dovrà essere utilizzato, invece, il sistema di calcolo contributivo, solitamente meno favorevole al pensionato.

Una doccia fredda per coloro che, in base alla normativa generale sul cumulo, e considerate le delibere più favorevoli emanate da altre casse professionali, non si aspettavano il ricalcolo contributivo della prestazione.

 

fonte: laleggepertutti.it

L'obbligo all'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere sotto 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025

Entra in vigore sabato 27 gennaio il decreto BIM - in attuazione dell'art.23, comma 13, del Codice Appalti, che definisce le modalità e i tempi di introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.

Il decreto, firmato lo scorso 1° dicembre da Graziano Delrio, è stato poi pubblicato il 12 gennaio scorso sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIT.

Ricordiamo, però, che nonostante l'entrata in vigore, i primi 'effetti' della nuova normativa si avranno solo a partire dal 2019. L'obbligo dell'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre infatti dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

Vengono disciplinati anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

E' previsto l'utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l'utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento.

Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l'utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.

Bonus mobili ed elettrodomestici: come accedere alle detrazioni. Di recente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida che spiega nel dettaglio come ottenere il lo sconto del 50%  per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+.

I paletti da tenere in conto sono molti, ma con un po’ di pazienza è possibile risparmiare un bel po’ di soldi. Iniziamo col dire che per ottenere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione del 50%). La ristrutturazione può essere effettuata sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni di edifici.
È necessario iniziare prima i lavori

Nella guida dell'agenzia delle Entrate viene specificato che per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Va inoltre sottolineato che si ha diritto alla detrazione anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Per avere lo sconto su mobili ed elettrodomestici è necessario effettuare uno o più interventi di ristrutturazione che però, per quanto riguarda gli appartamenti, devono avere natura "straordinaria". Per essere chiari non basta ad esempio tinteggiare le pareti e neppure sostituire i pavimenti. Per le parti comuni di un condominio, al contrario, sono sufficienti anche interventi di natura "ordinaria". L’Agenzia delle Entrate specifica nel dettaglio le tipologie di lavori valide:

    -manutenzione straordinaria su singoli appartamenti. I lavori di semplice manutenzione ordinaria (tinteggiatura , sostituzione di pavimenti, infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus.
    -ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
    -restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
    -manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Tipologie di lavori che danno diritto al bonus

Sono validi per ottenere l’agevolazione interventi quali: realizzazione dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni, installazione di ascensori, rifacimento o costruzione di scale e rampe.

Su quali acquisti è valido lo sconto

    -Mobili nuovi come letti, armadi, tavoli, sedie e divani.
    -Grandi elettrodomestici come frigoriferi e congelatori con classe energetica A+.
    -Forni, anche modelli di classe energetica A.

È possibile inoltre detrarre anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

A quanto ammonta lo sconto

La detrazione è pari al 50% e va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Le Entrate specificano inoltre che "la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo".
Bisogna pagare con bonifico o carta

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Gli adempimenti burocratici

Le spese sostenute dovranno ovviamente essere indicate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). E' necessario conservare i seguenti documenti.

    -ricevuta del bonifico
    -ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
    -documentazione di addebito sul conto corrente
    -fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura,
    -la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

fonte: today.it

In attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto n. 560 del 1 dicembre 2017 che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Il decreto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIT, quindi il 28 gennaio 2018.

Possiamo quindi pensare che, almeno dal punto di vista formale, sia confortante l’introduzione del DM perchè permette al nostro Paese di assumere una posizione di vantaggio rispetto a molti altri paesi europei; non dimentichiamo inoltre, che attraverso la Norma UNI 11337:2017, non richiamata dal DM, possiamo fregiarci di un consistente “corpus” normativo in via di completamento. Ci sono insomma tutte le premesse per consentire al comparto delle costruzioni di fare un passo deciso e consapevole verso un nuovo modo di concepire, realizzare e gestire il nostro patrimonio costruito.

Le agevolazioni
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Cos'è
È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.

 
Cosa finanzia
Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

    -migliorare l'efficienza aziendale;
    -modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
    -sviluppare soluzioni di e-commerce;
    -fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
    -realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher adottato su base regionale.


Come funziona
Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione del Voucher, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.

Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio provvedimento l'importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

Ecobonus 2018: con la nuova Legge di Stabilità 2018, il governo, non solo riconfermerà il bonus per la riqualificazione energetica per un altro anno, ma introdurrà delle modifiche alla normativa, al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolabili.

Secondo quanto anticipato dal ministro Galletti, nel nuovo Ecobonus 2018, rientreranno anche i lavori di messa in sicurezza dei giardini condominiali nonché la rimozione dell'amianto dai tetti, inoltre, ci saranno nuove detrazioni fiscali con il bonus ristrutturazioni 2018 ed il bonus riqualificazione energetica 2018, modulate, e quindi diverse, in base al grado di efficientamento raggiunto dall'immobile con gli interventi eseguiti.

Ma vediamo in dettaglio cos'è l'Ecobonus 2018, come funziona e a chi e per cosa spetta, e cosa cambia con la nuova legge di Bilancio 2018.

 
Ecobonus, ristrutturazioni e mobili: novità legge di Bilancio 2018

I bonus casa 2018, saranno riconfermati nella Legge di bilancio 2018?

Sulla base delle ultime notizie e anticipazioni, i bonus casa 2018 verranno non solo riconfermati con la nuova Legge di Stabilità 2018 ma saranno anche ampliati.

Le modifiche per l'apliamento dei bonus casa, dovrebbero le seguenti detrazioni fiscali:

    -Bonus ristrutturazioni 2018 50% per gli interventi di ristrutturazione per una spesa massima fino 96mila euro sia per le singole abitazioni che per i condomini, ivi compresa la manutenzione ordinaria, confermata la proroga per tutto il 2018;
    -Bonus mobili 2018 ed elettrodomestici con detrazione del 50% per una spesa massima di 10.000 euro ma solo se l'acquisto è a seguito ristrutturazione, confermato per tutto il 2018;
    -Ecobonus per il risparmio energetico al 65%: la detrazione Ecobonus cambia e scende in alcuni casi specifici, ad esempio la detrazione bonus caldaia 2018diventa:
        detrazione 65%: se si installa una caldaia a condensazione di classe A con contestuale istallazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
        detrazione 50% se si istalla una caldaia a condensazione di classe A;
        detrazione 0%: se si istalla una caldaia di classe B.
    Sismabonus: confermato, ampliato per i condomini: se infatti ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, possono beneficiare di una detrazione unica con il nuovo bonus unico condomini 2018 se effettuano lavori di Ecobonus + sismabonus.
    Detrazione 50% Iva pagata per chi acquista dal costruttore una casa di case in classe A o B, ancora da confermare;
    Cedolare secca al 10% sugli affitti a canone concordato riconfermata.
    Nuovo bonus verde 2018 giardini terrazzi e balconi, anche condominiali, con detrazione 36% per un massimo di spesa pari a 5.000 euro.

Quali saranno i bonus casa 2018 che saranno ampliati?

I bonus che dovrebbero venire ampliati con la Legge di stabilità 2018, sono:

    Il bonus casa 2018: il nuovo bonus casa cambia forma e nome e si chiamerà bonus città 2018, in quanto servirà ad agevolare gli interventi di riqualificazione urbana, il piano del governo è quindi quello di estendere la detrazione del 50% riconosciuta con il bonus ristrutturazioni anche ai lavori di verde urbano finanziati da privati, ai lavori condominiali al fine di favorire il rifacimento delle facciate dei palazzi, estensione dell’ecobonus 2018 e del sismabonus 2018 all’edilizia popolare.
    Ecobonus 2018 nuove detrazioni fiscali: un'altra novità che dovrebbe essere introdotta sempre con la nuova legge di bilancio 2018, è la rimodulazione delle percentuali di detrazione legate al bonus risparmio energetico 2018  in base agli obiettivi raggiunti anche in termini di impatto sulle emissioni, per quanto riguarda le caldaie a condensazione.
    Sismabonus 2018: la detrazione fiscale che spetta dal 1° gennaio dello scorso anno fino al 31 dicembre 2021, potrebbe subire un'importante modifica, secondo quanto anticipato dal ministro Delrio, è stata proposta una detrazione 100% per la diagnosi sismica degli edifici. Inoltre, è stato unito l'Ecobonus al sisma bonus in modo che i condomini possano avere un unico cantiere lavori.
    In arrivo dal 2018, secondo quanto affermato dal Presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, la detrazione Sismabonus 2018 anche per le spese di certificazione statica ad opera di professionisti, il sismabonus esteso ai capannoni delle imprese e probabilmete un bonus smaltimento amianto e il nuovo bonus verde 2018.

 
Ecobonus 2018: che cos'è e come funziona la detrazione?

L'Ecobonus 2018 è un'agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. Tale agevolazione, consiste in una detrazioni dall’Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’Ires se impresa o società, che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l'efficienza energetica degli edifici già esistenti.

Sono spese detraibili Ecobonus e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all'interno dell'edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.

La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è al 65% ma siamo in attesa delle novità che il governo inserirà nella nuova legge di bilancio 2018.

Attualmente però il tetto di spesa massima con l'Ecobonus, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti, è:

    -Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
    -Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro;
    -Installazione di pannelli solari 60.000 euro;
    -Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro.

Importante: per effetto della nuova legge di Bilancio 2018 la detrazione:

    -per le spese di sostituzione di infissi e schermature: detrazione scende al 50%;
    -caldaie a condensazione: per chi sostituisce la caldaia, dal 2018, spetta la seguente detrazione:
        detrazione 65%: se si installa una caldaia a condensazione di classe A con contestuale istallazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
        detrazione 50% se si istalla una caldaia a condensazione di classe A;
        detrazione 0%: se si istalla una caldaia di classe B.

 
Ecobonus: a chi spetta detrazione fiscale al 65%?

La detrazione Ecobonus 65% spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all'Ecobonus spese per l'aumento efficienza energetica edifici quindi:

    -Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali,  gli inquilini che hanno in comodato d'uso l’immobile.
    -Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
    -Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull'IRES.
    -Associazioni tra professionisti.
    -Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che ditiene o possiede l'immobile oggetto dell'agevolazione.

Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell'agevolazione fiscale.

Riguardo invece gli interventi che rientrano nell'Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi.
 
Spese e gli interventi di risparmio energetico agevolabili:

Le spese e gli interventi di risparmio energetico per cui spetta l'agevolazione fiscale della detrazione dell’imposta lorda sul reddito Irpef o IRES pari al 65% è su quelle spese sostenute dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 ma è già nota la proroga Ecobonus 2018 con la nuova legge di stabilità 2018

Quali sono gli interventi di risparmio energetico ammessi all'agevolazione Ecobonus?

In attesa di conoscere le novità Ecobonus 2018, diciamo che attualmente gli interventi che rientrano nell'agevolazione, sono i seguenti:

    -Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008 per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
    -Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto
    2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro. La sostituzione di infissi e schermature, per effetto della Legge di Bilancio, scende dal 65 al 50% dal 1° gennaio 2018.
    -Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per uso domestico che industriale e sia per l’acquisto di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in questo caso però la detrazione spetta solo per la componente per l'acqua. Tetto spesa massima è pari a 60 mila euro.
    -Sostituzione impianti di climatizzazione invernalecon impianti dotati di caldaia quindi anche per l'acquisto di pompe di calore ad alta efficienza e impianti a basso assorbimento di energia, e sostituzione dei vecchi scaldabagni con scaldacqua a pompa di calore. La detrazione 65% spetta entro un massimo di spesa di 30 mila euro. La detrazione per le spese di sostituzione o installazione caldaie a condensazione dal 1° gennaio 2018, varia così:
        detrazione 65%: se si installa una caldaia a condensazione di classe A con contestuale istallazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
        detrazione 50% se si istalla una caldaia a condensazione di classe A;
        detrazione 0%: se si istalla una caldaia di classe B.

Nell'Ecobonus sono ammesse inoltre le spese per eseguire gli interventi di risparmio energetico come ad esempio i costi per l'installazione dei pannelli solari, opere murarie, eventuali lavori di deviazione e allacciamenti, smontaggio e prestazioni professionali per la redazione della certificazione energetica indispensabile per far fruire al contribuente la detrazione spettante.

 
Ecobonus calcolo, limiti e come dividere quota in detrazione 730 o Unico?

L'Ecobonus come abbiamo detto consiste in un'agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica.

La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull'IRPEF in caso di contribuenti privati e sull'IRES in caso di società.

Ma come funziona la detrazione? La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi.

La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso  se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.

 
Ecobonus quali documenti servono?

Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell'agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione Ecobonus, ovvero:

    -Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l'intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
    -Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
    -Attestazione di corrispondenza dell'intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
    -Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.

Documenti Ecobonus pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell'agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità:

Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale. Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.

Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?

    -Asseverazione del tecnico abilitato.
    -Dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all'ENEA + copia inviata.
    -Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all'Ecobonus.
    -Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
    -Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
    -Per gli interventi effettuati dall'affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all'intervento da parte del proprietario.
    -Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell'immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.

 

fonte: guidafisco.it