2 minuti di lettura (343 parole)

La Cassazione interviene sulle norme di ristrutturazione edilizia

Lo scorso 18 gennaio, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla sentenza n.1669. La materia del caso trattato ha a che vedere con la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia; si contempla, secondo la legge, la possibilità di alterare e ristrutturare gli edifici purché essi conservino un impianto originale integro.
La Cassazione è stata coinvolta nel ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica in merito al sequestro preventivo di un'area su cui sorgevano edifici considerati abusivi, secondo il reato di lottizzazione.
Tali interventi edilizi di ristrutturazione hanno visto la demolizione della casa di campagna originale, costituita da due unità immobiliari e cinque annessi agricoli; una volta demoliti gli edifici preesistenti, è stato apportato un significativo cambiamento al carattere edilizio della struttura: al suo posto si è vista la costruzione di un intero complesso residenziale costituito da dieci villini e un parcheggio con copertura fotovoltaica, con 24 stalli.
Tali interventi sono stati in una prima istanza giudicati come conformi alla norma di configurabilità dell'intervento di ristrutturazione edilizia. Successivamente,la Cassazione ha completamente ribaltato il giudizio iniziale: secondo il Procuratore della Repubblica del tribunale, l'edificio "ristrutturato" ha perso continuità e coerenza con la conformazione iniziale, pur considerando lecite secondo la legge alcune modifiche; inoltre, sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) non sarebbe stato concesso il permesso a edificare nuove abitazioni; ma ad essere concesso sarebbe stato solo il lavoro di ampliamento della residenza familiare e della costruzione di strutture accessorie per l'attività agricola.
La Cassazione ha quindi operato degli interventi circa l'art. 10 della "legge Semplificazioni" (n.120/2020): si è definito che l'azione di ristrutturare preveda il recupero dell'edificio coinvolto nell'opera, con ammesse modifiche ad esso. Si specifica però, che la ristrutturazione deve prevedere una certa continuità con l'edificio e prevede la conservazione del patrimonio edilizio esistente. Si definisce quindi una netta differenza fra gli interventi di recupero e qualificazione del patrimonio edilizio e gli interventi che portano alla scomparsa dell'edificio preesistente con conseguente interventi di nuova costruzione.

Copyright

© Edilsocialnetwork

BuildingSMART International Standards Summit “Deli...
Nel 2022 la domanda di acquisto di case in alta qu...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Accettando accederai a un servizio fornito da una terza parte esterna a https://www.edilsocialnetwork.it/