Modulo Radiante, il sopraelevato con impianto radiante idronico

Modulo Radiante, il sopraelevato con impianto radiante idronico

Tra le innovazioni sperimentate da Planium negli ultimi anni vi è un progetto che fa storia a sé, molto sofisticato nella progettazione, imperniato sul tema della regolazione climatica degli interni. È MR01 Modulo Radiante, il fiore all’occhiello del palinsesto tecnologico di Planium, all’insegna della sperimentazione e della funzionalità. L’azienda riserva altresì a questo progetto anche la questione di Sostenibilità ambientale, in conformità con l’obiettivo di aprire il mercato ai sistemi di Posa a secco.

Il sistema adotta la modularità: infatti è un sopraelevato a moduli componibili che può essere adottato e applicato sia su massetto che su una superficie preesistente: non c’è quindi necessità di smantellare la pavimentazione precedente.

Installabile in qualsiasi contesto edilizio, MR01 Modulo Radiante è un sopraelevato con impianto radiante idronico caldo/freddo integrato nei moduli, la cui funzione di sopraelevazione consente l’ispezionabilità dell’intercapedine sottostante. La possibilità di ispezione sottostante è un dettaglio importante.In questo progetto, la distribuzione del calore risulta omogenea. Si tratta di un sistema a pavimento che già racchiude in sé il principio di utilizzo razionale delle fonti energetiche e il raggiungimento dell’alta prestazione tecnica.
La sua natura modulare si combina alla scelta del cliente di poter optare per una finitura tra quelle proposte nella gamma del catalogo Planium e alternative all’Acciaio Zincato che viene fornito di: Acciaio Inox, Acciaio Ossidato, Calamina, Rame e le sue leghe, Bronzo e Ottone.

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Sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio: caratteristiche e conseguenze

Sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio: caratteristiche e conseguenze

La sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, un condominio citava in giudizio un privato innanzi il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare l'illegittimità di due manufatti da egli realizzati sul terrazzo di copertura del fabbricato condominiale prospiciente la sua proprietà individuale, sul presupposto che essi fossero vietati sia dal regolamento condominiale che dall'art. 1127 del Codice civile e per sentir condannare il convenuto all'eliminazione di dette costruzioni.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e condannava il convenuto alla demolizione delle tettoie, ritenendole contrarie al regolamento condominiale vigente e vietate dall'art. 1127 del Codice civile, in quanto arrecanti pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio, essendo parzialmente visibili dall'esterno ed in contrasto con gli elementi tipologici del fabbricato ricavato da una villa padronale del 1800. Non assumendo inoltre rilievo la circostanza che gli altri condomini avessero già alterato l'aspetto del fabbricato con la costruzione di verande o altro.

PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 29/07/2019, n. 20423 ha confermato la sentenza del Tribunale (già confermata dalla Corte di Appello) e richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti come nuova costruzione; comporta inoltre il pagamento della relativa indennità non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.



Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it