Sanatoria Off Limits: non ammissibilità dell'accertamento di conformità condizionato

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Il 15 novembre 2023, il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n. 9776/2023, che affronta la questione della "sanatoria condizionata" nel contesto del Testo Unico dell'Edilizia. La sanatoria condizionata si caratterizza per il fatto che i suoi effetti sono subordinati all'esecuzione di specifici interventi volti a garantire la conformità delle op...
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Distinzione tra pergolato e tettoia: il CdS interviene in sentenza

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La differenza tra pergolato e tettoia sta, di base, su quanto la struttura risulta stabile. In base alla sua minore o maggiore stabilità, sarà quindi possibile identificarla come "amovibile" o meno e quindi stabilire il suo regime abilitativo. La stessa Enciclopedia Treccani definisce il pergolato come: "destinato all'allevamento della vite e di al...
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Istallazione di un pergolato fotovoltaico? Dal TAR maggiori conferme sul procedimento edilizio da seguire.

Pergolato fotovoltaico
Per comprendere quando una struttura leggera necessiti di titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA), comunicazione (CILA) o possa considerarsi edilizia libera, le numerose sentenze di ogni ordine e grado ci hanno permesso di rilevare 4 caratteristiche che è necessario analizzare:- le dimensioni struttura; - la sua funzionalità; - la natura dei...
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Pratiche per pergolato o porticato: cosa usare?

Pratiche per pergolato o porticato: cosa usare?

Quando si parla di pergolato o porticato ci si riferisce a "opere edilizie minori": in questa categoria appartengono appunto pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture, porticati, ecc.
Definire queste opere esclusivamente come "minori" non è prettamente corretto inquanto dipende da tanti fattori che determinano una serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche.
In questi casi, si procede interpellando il tribunale che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà dare una defizione appropriata all'opera.

Il caso sotto esame riguarda un titolare di un'attività di ristorazione che per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare smontabile, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Allo scadere dei lavori però ha chiesto di riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata, sospendendo l'efficacia della SCIA.
Successivamente, alcuni tecnici del Comune, dopo un sopralluogo, hanno inviato un'ordinanza di demolizione, con ripristino dei luoghi e sanzione pecuniaria.
Per il Comune si trattava infatti di "intervento di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.

Il titolare dell'attività di ristorazione ha fatto ricorso al TAR, lamentando tra le altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso la sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale affronta il ricorso presentato.

Le osservazioni del Comune
I tecnici del Comune che hanno effettuato il sopralluogo, con le dovute misurazioni dell'opera, hanno dichiarato che si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento", secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Secondo alcuni giudici, il manufatto presenta "caratteristiche intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio".

Queste osservazioni si discostano da quanto dichiarato nella presentazione della SCIA, dove era stato descritto come"un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".

Inoltre, i giudici precisano la differenza tra pergolato e tettoia:
- il pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire";
- la tettoia non è altro che un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile; questo è soggetto al rilascio del permesso di costruire.
Aggiungono infine che si parla di "nuova costruzione" anche quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Bisogna, quindi, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio.

Ultima contestazione fatta dal Comune riguarda la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che ricade in zona sismica.
"La normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto": questo è quanto dichiarato dai giudici.

In conclusione, nella sentenza viene precisato che "sebbene l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori".

Il proprietario dell'attività commerciale dovrà quindi demolire il manufatto mentre i giudici hanno annullato la sanzione pecuniaria.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Il pergolato a supporto di pannelli fotovoltaici non necessita del permesso di costruire

Il pergolato a supporto di pannelli fotovoltaici non necessita del permesso di costruire

La realizzazione di un pergolato di modeste dimensioni sul quale installare un impianto fotovoltaico rientra nell’attività edilizia libera.

Nel caso di specie il ricorrente aveva depositato una SCIA per la realizzazione sul lastrico solare di un pergolato che il Comune aveva respinto vietandone la costruzione. In particolare si trattava di un’opera aperta sui lati, costituita da quattro pilastrini in legno lamellare appoggiati sul terrazzo e sormontati da piccole travi, sempre in legno lamellare, su cui era destinato ad essere installato un impianto fotovoltaico di modeste dimensioni finalizzato a produrre energia elettrica per uso domestico a servizio esclusivo dell’abitazione del ricorrente.

Il TAR Puglia-Bari con la sentenza 23/04/2020, n. 531, ha accolto il ricorso ritenendo che il pergolato sul quale installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia rientra nel concetto di pertinenza urbanistica per la quale non è richiesto il permesso di costruire, essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001.

Tale affermazione trova conferma, secondo i giudici, nella precedente giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, nelle disposizioni del D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222 che, introducendo la lettera e-quater al comma 1 dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, ha stabilito che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi relativi i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (centri storici) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 02/04/1968, n. 1444.

Al riguardo si ricorda che le principali opere che possono essere realizzate in regime di attività edilizia libera, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004) sono elencate nel D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio: caratteristiche e conseguenze

Sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio: caratteristiche e conseguenze

La sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, un condominio citava in giudizio un privato innanzi il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare l'illegittimità di due manufatti da egli realizzati sul terrazzo di copertura del fabbricato condominiale prospiciente la sua proprietà individuale, sul presupposto che essi fossero vietati sia dal regolamento condominiale che dall'art. 1127 del Codice civile e per sentir condannare il convenuto all'eliminazione di dette costruzioni.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e condannava il convenuto alla demolizione delle tettoie, ritenendole contrarie al regolamento condominiale vigente e vietate dall'art. 1127 del Codice civile, in quanto arrecanti pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio, essendo parzialmente visibili dall'esterno ed in contrasto con gli elementi tipologici del fabbricato ricavato da una villa padronale del 1800. Non assumendo inoltre rilievo la circostanza che gli altri condomini avessero già alterato l'aspetto del fabbricato con la costruzione di verande o altro.

PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 29/07/2019, n. 20423 ha confermato la sentenza del Tribunale (già confermata dalla Corte di Appello) e richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti come nuova costruzione; comporta inoltre il pagamento della relativa indennità non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.



Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it