2 minuti di lettura (356 parole)

Demolizione e ricostruzione: la “modesta” modifica alla sagoma non pregiudica la sanatoria

Palazzo SpadaIl Consiglio di Stato si pronuncia sulla sanatoria per un intervento di demolizione e ricostruzione con una modesta modifica della sagoma e della volumetria inferiore al limite di tolleranza del 2%.

Nella fattispecie era stata presentata una SCIA per la ristrutturazione di due fabbricati rurali preesistenti. I lavori erano stati sospesi perché, a seguito di sopralluogo, risultava che erano stati effettuati lavori di demolizione e di successiva ricostruzione con un lieve incremento sia della volumetria che della sagoma. Il ricorrente presentava quindi un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 che veniva rifiutata sulla base dell’accertamento di modifiche della volumetria e della sagoma.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 26/03/2020, n. 2113, ha in primo luogo ricordato che ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), nel testo modificato dall'art. 30 del D.L. 21/06/2013, n. 69, rientrano nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia (soggetti a SCIA) anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, senza che sia più necessario che rimanga immutata anche la sagoma (tranne che per gli edifici vincolati, per i quali resta il vincolo del rispetto della sagoma dell’edificio preesistente).

Con riferimento alla modifica della volumetria, il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 34, D.P.R. 380/2001, comma 2-ter, con il quale il legislatore ha introdotto una soglia di rilevanza minima delle variazioni rispetto al titolo edilizio. Tale soglia riguarda quegli scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati un illecito edilizio, quali le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.

Sulla base di tali normative i giudici hanno ritenuto illegittimo il diniego della sanatoria in quanto dalla documentazione presentata dall’appellante risultava un modesto aumento della sagoma (quantificata nel 2,66%) e una modifica della volumetria inferiore al margine di tolleranza del 2% previsto dal citato comma 2-ter dell’art. 34, D.P.R. 380/2001.

Quanto in particolare alla modifica della sagoma, il Consiglio l’ha ritenuta “di misura non rilevante”, e quindi non tale da giustificare il diniego della sanatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Scuola: le indicazioni ENEA per aule più salubri e...
Semplificazione dei procedimenti amministrativi an...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Accettando accederai a un servizio fornito da una terza parte esterna a https://www.edilsocialnetwork.it/