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Restauro e risanamento conservativo, i rifacimenti di muratura ne fanno parte?

È possibile inserire all'interno di un rifacimento di muratura perimetrale il risanamento conservativo, purché vengano rispettate le caratteristiche della struttura preesistente.
Ciò è valido solo per specifici tipi di ristrutturazione che, per l'appunto, vengono identificate come parte di un'opera di restauro o risanamento, e che in tal modo possono usufruire di alcuni benefici specifici previsti dal comune in cui si trovano.

In particolare, la sentenza 8564/2023 del 28 settembre condivisa dal Consiglio di Stato fornisce dei dettagli in merito agli interventi per la riqualificazione energetica in contesti di ristrutturazione.

Obiettivi e richieste di cantiere

L'obiettivo del progetto conteso era quello di predisporre ben sette edifici residenziali attraverso la demolizione e ricostruzione parziale dei muri perimetrali, è stata infatti inserita nella tipologia di risanamento B. Oltre a ciò, era necessario ottenere l'altezza minima prevista dall'art. 105 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, portando a rialzarlo entro un metro.

A seguito di un controllo in loco, si è riscontrato che alcuni aspetti di quanto stilato nel progetto non erano conformi a quanto realmente richiesto dall'edificio, si è quindi proceduto a informare direttamente il Comune di riferimento e, con il successivo rifiuto al ricorso da parte del TAR, si è proceduto all'appello del Consiglio di Stato.

Controllando il Piano urbanistico comunale, si è confermata la possibilità di inserire nel risanamento conservativo di tipo B tali lavori attraverso demolizione e ricostruzione delle mura in quanto rientranti negli elementi strutturali della costruzione. Tale apporto alla struttura è consentito in quanto l'edificio necessita di risanamento conservativo, il consolidamento delle mura perimetrali non è quindi possibile se si tiene conto dell'art. 17 del P.G.I.S. della Valle del Sole.

Manutenzione straordinaria e risanamento

I lavori in esso compreso sono infatti consentiti nella manutenzione straordinaria, è quindi automatico ed imprescindibile l'applicazione di tali procedure anche nei casi di risanamento conservativo. Per questo Palazzo Spada specifica che la modifica di elementi degradati dell'edificio rientra nell'area delle manutenzioni straordinarie.

Sulla base del cfr., ex multis, Cons. Stato sez. VI, 21/11/2022, n. 10200, gli interventi strutturali che rientrino nella manutenzione straordinaria e nel risanamento conservativo sono interventi volti al miglioramento delle componenti e che di conseguenza non prevedono una modifica strutturale o alterata dell'edificio, per questo integrabili in tali lavori.

Non sviano quindi dall'obiettivo ultimo del restauro e della conservazione che è quello di migliorare la struttura ma con l'attenzione a non attuare modifiche essenziali che ne altererebbero le componenti, non categorizzandolo più nel restauro.

La muratura perimetrale in stato di degrado è infatti indicata come elemento costituente della costruzione, con specifiche funzioni strutturali e per questo integrabile nel risanamento conservativo. (Cons. Stato, sez. VI 30 ottobre 2019 n. 7428)

L'appellante aveva, invece, criticato la decisione in quanto il rifacimento di ampie mura portano ad una ricostruzione che va aldilà del restauro ma, come considerato, il Consiglio di Stato ha fornito valide ragioni discordanti con questo punto di vista, appellandosi a vigenti normative di settore.

Si è visto, in seguito, come i lavori non abbiano modificato l'aspetto della struttura e abbiano avuto l'obiettivo di risanare i muri perimetrali in pericolo senza modificarne l'aspetto, attraverso una prima parziale demolizione e la sua successiva ricostruzione, permessa tramite il consenso n.2/2018.

Inoltre, i lavori di demolizione non sono avvenuti su tutta la struttura, ma bensì solo nelle aree che ne hanno richiesto necessità, mantenendo le strutture già esistenti e rafforzandole semplicemente.

Il verdetto dalla perizia

A seguito della perizia del tecnico strutturista si è poi constatato che non sarebbe stato possibile semplicemente conservare la struttura preesistente in quanto costituiva un pericolo già sul cantiere.

Per questo, sulla base delle prove e dei controlli in loco, si è riconosciuta la doppia conformità, facendo rientrare i lavori al fine di un risanamento conservativo dell'edificio.

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