Il rapporto, presentato da Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, e Paolo Fassa, presidente Fassa Bortolo; rappresenta una visione completa di tutto il settore. In particolare, risalta il tema dello sviluppo di materiali e tecnologie innovative per la messa in sicurezza degli edifici storici.
Realacci interviene affermando che i restauri italiani sono apprezzati e premiati in tutto il mondo, e ciò è dimostrato anche dal più prestigioso riconoscimento europeo, l’European Heritage Award, assegnato all'intervento sulla Basilica di Santa Maria di Collemaggio distrutta durante il terremoto de L’Aquila. L'intervento in questione è stato interamente sostenuto da Eni Spa.
Il rapporto inoltre, illustra alcuni materiali e tecnologie innovative utilizzate nel campo del restauro, come ad esempio il progetto WeACT3 di CIVITA. Questo progetto, grazie all'utilizzo del laser scanner 3D a colori sviluppato da ENEA, ha consentito di scannerizzare la volta di Pietro da Cortona a Palazzo Barberini. L'innovazione consiste nell'essere riusciti a restituire, a 18 metri di altezza, un modello 3D ad altissima risoluzione e nel rispetto dei colori originali. Questo ha permesso di verificare i precedenti interventi di restauro, l’eventuale presenza di infiltrazioni e micro-fessure, e pianificare i lavori di restauro per gli anni successivi.
Un altra innovazione riportata dal rapporto è l'illuminazione della Cappella degli Scrovegni a Padova a cura di iGuzzini illuminazione. Tramite tale intervento si è ottenuto un restauro percettivo degli affreschi e un risparmio energetico del 60% rispetto al precedente impianto attraverso la pionieristica applicazione di IoT.
Tra le eccellenze italiane, il rapporto nomina anche la Green Building Council Italia, realizzatrice del primo protocollo al mondo che certifica la sostenibilità nel recupero dell’edilizia storica. Il primo edificio soggetto a recupero ad essere certificato sostenibile è il complesso delle ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant’Apollinare nei pressi di Spina (PG).
RICONQUISTARE I RUDIMENTI E LE REGOLE CHE PER SECOLI HANNO TRAMANDATO L’ARTE DELL’USO DELLA MATERIA E LA PREPARAZIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE.
UTILIZZO DI TECNOLOGIE E DI MATERIALI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE.
STUDIO DEL DEGRADO DEI SISTEMI MURARI CAUSATO DA PRESENZA DI ACQUA.
GLI EFFETTI DELL’UMIDITÀ ECCESSIVA SUL COMFORT DEGLI AMBIENTI INTERNI.
TECNOLOGIE E MATERIALI MESSI A CONFRONTO.
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Emma Francia - Architetto
I luoghi della città antica e la materia degli edifici storici: l’esigenza di manutenzione, restauro e recupero. Esperienze di lavoro nel recupero di murature invase dall’acqua per risalita capillare.
ore 16,30
Luigi Vantangoli - Tecnico Ricercatore
Materiali e tecnologie per affrontare il restauro e la manutenzione della facciata. Analisi diagnostiche in situ e di laboratorio.
L’Agenzia del Demanio, in data 06 luglio 2020, ha pubblicato la gara, con procedura aperta, per i lavori di restauro, risanamento e rifunzionalizzazione di Palazzo Fondi Genzano a Napoli con metodo BIM e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11-10-2017.
Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è per offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per una base d'asta d'appalto pari a 791,656,21 euro, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
Il bando prevede l'aggiornamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione dei lavori e il Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione.
Sono da ritenersi prestazioni principali gli interventi di restauro di edifici di interesse storico-artistico, mentre le prestazioni secondarie sono costituite da attività afferenti i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico.
La durata massima dei servizi relativi all’aggiornamento della Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e all’eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento stabilita dall'Agenzia del Demanio è di 105 giorni. La tempistica d'appalto dei lavori, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stimata a 480 giorni. Per ciascuna fase il Direttore di esecuzione del contratto procederà a comunicare l’avvio della singola prestazione mediante invito formale. Dalla ricezione dell'invito decorrono i termini indicati per le specifiche prestazioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattuali sarà applicabile una penale pari all’1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell’importo contrattuale.
I soggetti ammessi a partecipare alla gara, in forma singola e associata, sono:
• liberi professionisti;
• società di professionisti;
• prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
• raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;
• consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
• consorzi stabili professionali;
• aggregazioni tra gli operatori economici.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete, al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale, e al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.
Ai fini dell’espletamento dell’incarico, è richiesto, un gruppo di lavoro minimo composto dalle figure professionali in possesso dei relativi requisiti:
• Coordinatore del gruppo: Tecnico abilitato all’esercizio della professione di Architetto iscritto alla sezione A dell’Albo Professionale con esperienza almeno decennale;
• Responsabile della redazione del progetto architettonico: Tecnico abilitato all’esercizio della professione di Architetto iscritto alla sezione A dell’Albo Professionale;
• Responsabile della redazione del progetto strutturale: Tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/Architetto iscritto alla sezione A dell’Ordine Professionale;
• Responsabile della redazione del progetto impiantistico: Tecnico diplomato/laureato abilitato all’esercizio della professione con competenze in materia impiantistica;
• Responsabile in materia di prevenzione incendi: Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto da almeno dieci anni negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto Legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84);
• Un Professionista con qualifica di Direttore dei Lavori, coadiuvato da un Ufficio della Direzione dei lavori composto, oltre che dal D.L., da almeno un Ispettore di Cantiere per ciascuna delle categorie ID di cui si compone il servizio oggetto dell’appalto: Tecnico abilitato all’esercizio della professione di Architetto iscritto alla sezione A dell’Albo Professionale con esperienza almeno decennale;
• Coordinatore della Sicurezza abilitato: Tecnico in possesso di abilitazione come Coordinatore della sicurezza nei cantieri;
• Responsabile del processo BIM: Diploma o Laurea (triennale, quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico;
• Responsabile delle attività geologiche: Tecnico abilitato all’esercizio della professione di geologo, ed abilitato alla sezione A dell’Ordine Professionale;
• Restauratore: Soggetto iscritto nell’elenco nazionale dei restauratori.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 2 settembre 2020.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Il Regolamento recante le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali è stato adottato con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 112/2019, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242.
Ai fini del conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, il D. Min. Beni e Att. Culturali 10/08/2019, n. 112, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242, stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo.
Ai sensi del comma 1-quinquies, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, sono riservate a coloro i quali:
- abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali o
- entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1, dell’allegato B del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni.
In particolare, il Decreto adotta disposizioni relative ai requisiti di ammissione, alla domanda di partecipazione e modalità di svolgimento delle prove di idoneità, alla composizione ed ai compiti della Commissione, all'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it
La Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulle differenze tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.
FATTISPECIE
Nel caso in esame, Il Tribunale di Agrigento, veniva adito per l'annullamento del decreto con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un complesso immobiliare in relazione ai reati di cui alla lett. c), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/01, art. 181 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 e art. 734 del Codice penale, ritenuti integrati attraverso la realizzazione sul predetto complesso, con modifica di destinazione d'uso da residenza ad utilizzo turistico ricettivo, di plurimi interventi edili di nuova costruzione e ristrutturazione ed effettuati in assenza di permesso di costruire ovvero in forza di provvedimenti autorizzativi da considerare illegittimi.
Il Tribunale accoglieva il riesame annullando il decreto, su rilievo dell'intervenuta realizzazione di un legittimo intervento di generale ristrutturazione del complesso, effettuato sulla base di regolari titoli concessori ed autorizzatori.
Avverso il predetto decreto proponeva ricorso il PM poiché il Tribunale, nella parte in cui sembrava sostenere che l'intervento in esame integrava un'attività di restauro conservativo, non avrebbe tenuto conto delle emergenze istruttorie che illustravano l'intervenuta realizzazione di una complessiva attività di trasformazione urbanistico-edilizia del complesso immobiliare in esame, con modifica d'uso, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e di vincolo.
Si trattava in particolare della realizzazione di un ampio parcheggio, previi significativi sbancamenti, terrazzamenti, camminamenti e scalinate, di una fontana e di una piscina, tutti in grado di alterare il paesaggio originario; oltre a nuove costruzioni in corso, destinate a integrare un "museo delle carrozze", un gazebo, un locale "servizio gazebo" ed il corpo denominato "ingresso al Parco". Ancora, la realizzazione in luogo di un preesistente "giardino all'italiana" di una piazza pavimentata priva di essenze arboree con sottostante locale seminterrato destinato, in variante, a "centro benessere" con annessi servizi igienici e tecnici, che integrava un imponente intervento nel cuore del complesso monumentale, ovvero tra il corpo A (residenziale) e il corpo B (amministrazione), qualificabile in termini di nuova costruzione, tale da avere trasformato irreversibilmente un'area destinata a giardino secondo apposito schema planimetrico.
In tale quadro, di non configurabilità di interventi di restauro e risanamento conservativo, si ponevano gli interventi correlati o strumentali a quelli sopra sintetizzati, quali la demolizione dei due magazzini con sostituzione con un'unica struttura a due piani, rivestita con un muro coronato da merlatura, lo svuotamento di fondazioni del corpo amministrazione, per ricavarne camere di albergo, l'innalzamento di un tetto per ricavare un piano da adibire a struttura ricettiva, la creazione di nuove scale e percorsi interni anche sotterranei, lo sventramento della cisterna per creare un bagno turco, le demolizioni e ricostruzioni in genere e il rifacimento di parti dirute; con questi ultimi interventi, peraltro su bene vincolato, non qualificabili, quali "integrazioni architettoniche" imposte per rifare elementi parzialmente o totalmente distrutti, bensì integranti opere di ristrutturazione o nuove costruzioni.
PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 18/09/2019, n. 38611 fornisce importanti chiarimenti con riferimento alle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, nonché alle differenze tra tali interventi.
Ristrutturazione edilizia “leggera” e “pesante”
Solo gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nella lett. c), dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 richiedono il permesso di costruire, essendo sufficiente per gli altri la s.c.i.a. Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, individuati come quelli che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica. Al contrario, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del permesso di costruire.
Restauro e risanamento conservativo
In materia edilizia, la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”, il quale impone che non possono essere mutati:
- la “qualificazione tipologica” del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- gli “elementi formali” (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso;
- gli “elementi strutturali”, cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio.
Da quanto esposto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre dedotto il principio della finalità di conservazione come caratteristico degli interventi di recupero e risanamento conservativo, così sottolineando la necessità che sia inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno.
Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Gli interventi edilizi che alterino anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi non si configurano come manutenzione straordinaria (né come restauro o risanamento conservativo), ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, che è pertanto ravvisabile nella modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell'edificio anche per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente: infatti anche in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
Differentemente dalla ristrutturazione, gli interventi di restauro e risanamento conservativo non possono modificare in modo particolarmente pregnante l'assetto edilizio preesistente, consentendo soltanto variazioni d'uso “compatibili” con l'edificio conservato.
Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
Mentre gli interventi di restauro e risanamento conservativo non contemplano aumenti di volumetria, essi sono possibili in sede di ristrutturazione; tuttavia le “modifiche volumetriche” previste dall'art. 10 del D.P.R. 380/2001 per le attività di ristrutturazione edilizia devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria. Ciò in quanto, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it
Durante l'intera giornata si parlerà di: Architettura e restauro, Certificazione Leed e Sostenibilità nelle costruzioni con il segretario del Chapter Piemonte di GBC Italia, Mobilità elettrica e promozione territoriale con gli esperti di evway.
Saranno inoltre organizzati test drive gratuiti di auto elettriche per l’intera giornata.
Saranno illustrati i nuovi prodotti e le novità di alcune aziende: Casalgrande Padana, Gruppo Viv, iGuzzini, Sertec e altri...
Si potrà anche conoscere e degustare alcuni prodotti
presenti sul territorio.
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