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Decreto DL PNRR-Ter convertito in legge dal Senato: fonti rinnovabili e fotovoltaico

Il Senato, in data 13 aprile 2023, ha approvato la conversione del DL 13/2023 PNRR-Ter nel testo DDL n.564. Obiettivo è fornire disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), fornendo inoltre, disposizioni sulle politiche di coesione e sulla politica agricola comune. Il testo necessita solo dell'approvazione della Camera, prima della sua definitiva conversione in legge e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento originario era incentrato sugli impianti rinnovabili, fotovoltaici e agrivoltaici con aggiunte però, fornite durante l'esame in Parlamento da parte del Senato, che riguardano energie rinnovabili, comunità energetiche rinnovabili e impianti fotovoltaici. Diverse norme del testo, riguardano il settore dell'edilizia e i professionisti direttamente.

L'articolo 47, comma 9-bis, introdotto durante l'esame del testo da parte del Senato, ridetermina gli impegni massimi di spesa annua cumulata per il riconoscimento degli incentivi alla realizzazione di interventi per incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica prodotta da fonti rinnovabili, previsti dal D.M. 16 febbraio 2016. L'impegno massimo di spesa annua cumulata viene incrementato da 200 a 400 milioni di euro, secondo i benefici riconosciuti alle pubbliche amministrazioni; viene, al contrario, ridotto dal 700 a 500 milioni secondo i benefici riconosciuti ai soggetti privati.

L'articolo 47 prevede che vengano individuate in via definitiva le aree idonee all'installazione di impianti rinnovabili, tenendo in considerazione la classificazione già operata in via transitoria dell'articolo 20, comma 8. Questa disposizione è stata modificata per ampliare il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti dove vengono realizzate modifiche sostanziali agli impianti di produzione già esistenti, ai siti e agli impianti all'interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da bene sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di 3 kilometri, in caso di impianti eolici.

Viene disposto anche che le semplificazioni per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, siano applicate alle infrastrutture elettriche interrate, di connessione agli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per i siti e gli impianti nella disponibilità di società concessionarie autostradali, qualificate come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, si prevede il loro affidamento in concessione mediante procedura competitiva. Nel caso in cui non vengano presentate offerte adeguate, queste aree possono essere affidate a società collegate o controllate.

L'articolo 47 prevede anche che la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, a eccezion fatta per la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego, nel caso in cui il provvedimento sia incompatibile con i vincoli paesaggistici esistenti. In riferimento alle comunità energetiche rinnovabili, viene favorita la partecipazione ad esse di associazioni con personalità giuridica di diritto privato; introdotte modalità semplificate per concedere le aree per la realizzazione di impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR.

Ancora, lo stesso articolo permette che attraverso un decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), venga data piena operatività alla Piattaforma Unica Nazionale, sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche e che siano definite altresì le relative modalità di alimentazione.
Il comma 6 dell'art.47 fissa come termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico a 45 giorni. Una volta decorso il termine, l'autorizzazione è da intendere come rilasciata.

Durante l'esame del Senato sono stati integrati dal comma 1-bis al comma 1-quarter: questi prevedono l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale fino al 30 giugno 2024 per i progetti di impianti di energia rinnovabile, per i progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico. Vengono anche introdotti incentivi tariffari per la produzione e l'immissione in rete di biometano, esteso anche alla produzione di quest'ultimo tramite gassificazione delle biomasse.

L'articolo 49, nei commi da 1 a 3, introduce anche altre semplificazioni nelle procedure di autorizzazione per realizzare impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili. La grande novità introdotta è infatti costituita dalla classificazione come intervento di manutenzione ordinaria per l'installazione di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e con altezza superiore ai 5 metri, se installati fuori dalle zone territoriali omogenee A e B e posti fuori le aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Per questi interventi con le su riportate caratteristiche, non sono necessari permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.
Infine, l'articolo 16, comma 3-bis, consente all'Agenzia del Demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali.

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