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Appalti pubblici, via libera alla riforma del codice dei contratti

Meno burocrazia, meno vincoli, meno poteri dell'Anticorruzione e appalto integrato

Secondo la premier Giorgia Meloni il nuovo Codice degli appalti approvato "è un volano per la crescita", un "provvedimento organico, equilibrato e di visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permetterà di semplificare le procedure e garantire tempi più veloci". Le fa eco il ministro per le infrastrutture Salvini che aggiunge: "Questo nuovo codice dovrà tagliare burocrazia e sprechi, dovrà offrire più lavoro, viene incontro alle Pmi, permetterà di aprire cantieri in tempi più veloci. E creerà posti di lavoro".

La riforma del codice degli appalti, approvata oggi in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri con un decreto legislativo attuativo della legge delega "si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1 aprile 2023 quando è prevista l'abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l'applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso". È quanto riporta il comunicato di Palazzo Chigi.

Le polemiche non mancano. I sindacati temono l'impatto del subappalto a cascata, che liberalizza di fatto alcuni meccanismi: "una nefandezza", commenta la Fillea Cgil che teme "infortuni, fruttamento e infiltrazioni". Il testo poi lima anche i poteri dell'autorità anticorruzione, tanto che il presidente Anac Giuseppe Busia auspica che "le giuste esigenze di semplificazione e velocità siano adeguatamente coniugate con le garanzie perché senza le garanzie, anche di trasparenza, non si spendono bene i soldi pubblici e si sfavoriscono le imprese migliori e non si fa un buon servizio ai cittadini".

I principali punti della riforma

Digitalizzazione
Il decreto definisce un "ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale" i cui cardini vengono identificati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, il decreto permetterà di realizzare una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con le modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici stessi, nonché riconoscere a tutti i cittadini la possibilità di avere accesso alla documentazione di gara attraverso l'accesso civico generalizzato.

Infrastrutture prioritarie
Il decreto prevede in fase di programmazione l'inserimento dell'elenco delle opere prioritarie nel Documento di economia e finanza (DEF), non prima di un confronto con Regioni e Governo, la riduzione dei termini di progettazione, l'istituzione di un comitato speciale dedicato all'esame di tali progetti, un meccanismo di superamento del dissenso qualificato mediante l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, infine, la valutazione in parallelo dell'interesse archeologico.

La novità dell'appalto integrato
A differenze di prima, il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, con esclusione degli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Subappalto "a cascata"
Introdotto e adattato alla normativa europea il subappalto a cascata, attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.

Procedure sotto soglia
Con il nuovo codice sono introdotte stabilmente le soglie previste per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate del precedente decreto "semplificazioni" (ndr. decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), con delle eccezioni riguardo l'applicazione delle procedure ordinarie "sopra-soglia", l'affidamento dei contratti di manifestato interesse transfrontaliero. La procedura inoltre stabilisce il principio di rotazione che prevede in caso di procedura negoziata il divieto di procedere all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

La figura del general contractor
Il decreto introduce nuovamente la figura del "general contractor". Con questi contratti, l'operatore economico "è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo".

Partenariato pubblico-privato
La semplificazione del quadro normativo rende più semplice la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l'affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato, con previsione di garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e conferma del diritto di prelazione per il promotore.

Concessioni
Per i concessionari senza gara, non rientranti nella categoria dei settori speciali, è fatto l'obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50% e il 60% del totale lavori, dei servizi e delle forniture.

Revisione dei prezzi
Confermato l'obbligo delle clausole di revisione prezzi in caso di variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con il riconoscimento in favore dell'impresa dell'80% del maggior costo.

Esecuzione
Introdotta la facoltà per l'appaltatore di chiedere la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria sugli stati di avanzamento lavori.

Contenzioso, governance e giurisdizione
Viene stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Inoltre, viene riordinata la competenza dell'ANAC rafforzando le funzioni di vigilanza e sanzionatorie.
Il tribunale può anche riconoscere delle azioni risarcitorie e di rivalsa nei confronti dell'operatore economico che ha determinato un esito della gara illegittimo.

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