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Alberghi e strutture ricettive: adeguamento antincendio

Entro oggi 30 giugno 2023, le strutture ricettive con più di 25 posti letto dovranno depositare la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) parziale ai Vigili del Fuoco.

La deadline fissata dal Decreto Milleproroghe, per le attività di adeguamento contro gli incendi, sarà il 31 dicembre 2023 per i rifugi alpini; il 31 dicembre 2024 per per le strutture ricettive con più di 25 posti letto.

Secondo il Decreto, le strutture turistico-ricettive con più di 25 posti letto ed esistenti a maggio 1994, in possesso dei requisiti per accedere al piano straordinario di adeguamento antincendio come previsto dal DM 16 marzo 2012, devono ultimare i lavori di adeguamento entro il 31 dicembre 2024.

Perché le strutture rientrino nel piano straordinario, le strutture devono essere dotate di impianti elettrici e di sicurezza conformi, si sistemi di allarme, sistemi di rilevazione e segnalazione di incendi e di personale addestrato in caso di emergenza.

Ad oggi, le strutture che possiedono i requisiti sopra citati, prima degli interventi di adeguamento definitivi, devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la Scia parziale. L'attestazione va a confermare il rispetto di almeno 6 delle voci a seguire, previste dalle Regole Tecniche Verticali:
-resistenza al fuoco dei materiali;
-reazione al fuoco dei materiali;
-scale;
-corridoi;
-ascensori e montacarichi;
-compartimentazioni;
-impianti idrici antincendio;
-vie di uscita ad uso esclusivo, ad eccezione dei punti dove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
-vie di uscita ad uso promiscuo, ad eccezione dei punti dove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
-locali adibiti a depositi.

Inoltre, il Decreto Milleproroghe è andato ad introdurre delle misure che le strutture ricettive devono mettere in atto, una volta presentata la Scia parziale, seguendo sempre i termini per l'adeguamento.

I titolari di tali strutture devono occuparsi di pianificare le attività di sorveglianza degli impianti, dispositivi e attrezzature antincendio; devono controllare e vigilare l'operatività e l'accessibilità dei sistemi per accedere alle porte sulle vie di fuga e sulla fruibilità dei percorsi di fuga; occuparsi di formare gli addetti antincendio con un corso della durata di almeno 8 ore, che sia conforme al Decreto sulla gestione della sicurezza; infine, devono occuparsi di aggiornare il piano di emergenza.

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