Riforma Antincendio: semplificazioni e nuove procedure

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L'asseverazione dei tecnici sostituirà l'omologazione dei prodotti esclusi dall'applicazione del marchio CE. Le novità del ddl delega L'evoluzione delle normative antincendio in Italia sta prendendo una svolta significativa con l'introduzione di una serie di cambiamenti volti alla semplificazione delle procedure e delle autorizzazioni necessarie pe...
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"Costruire e Recuperare” : Riqualificare per dare Sicurezza

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 Il Centro Studi "Edilizia Reale" e ISI - Ingegneria Sismica Italiana promuovono il confronto nazionale "La prevenzione è un aspetto della cultura civica. È giunto il momento di affrontare nel merito il tema della riqualificazione sismica" "Patrimonio edilizio e infrastrutturale: riqualificare per dare sicurezza". Questo è il tema della due gi...
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Alberghi e strutture ricettive: adeguamento antincendio

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Entro oggi 30 giugno 2023, le strutture ricettive con più di 25 posti letto dovranno depositare la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) parziale ai Vigili del Fuoco. La deadline fissata dal Decreto Milleproroghe, per le attività di adeguamento contro gli incendi, sarà il 31 dicembre 2023 per i rifugi alpini; il 31 dicembre 2024 per pe...
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FILA Solutions e Fondazione Umberto Veronesi insieme per il “Progetto Care4You”

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Prevenzione per uomini e donne, FILA Solutions e Fondazione Umberto Veronesi fanno squadra con il nuovo "Progetto Care4You".Coinvolte collaboratrici e collaboratori dell'Azienda. Parola d'ordine: prevenzione. Per "quote rosa" e non. Nasce da questo principio la nuova collaborazione tra FILA Solutions e Fondazione Umberto Veronesi, ribattezzata "Pro...
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Fire Digital Check: il Codice di prevenzione incendi diventa digitale con il BIM

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Il dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato di recente il documento contenente le schede necessarie per lo sviluppo di una pratica di prevenzione incendi utilizzando la metodologia BIM. La Relazione del Progetto FDC e le relative schede sono disponibili qui: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (vigilfuoco.it) Questa pubblicazione rientra ne...
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ISI richiama l'attenzione sulla sicurezza sismica delle scuole

ISI richiama l'attenzione sulla sicurezza sismica delle scuole
A un mese dall'apertura dell'anno scolastico, ISI richiama l'attenzione sulla sicurezza sismica delle scuole. Solo il 7% degli edifici nazionali progettati secondo la normativa antisismica. Del XX Rapporto "Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola", da poco presentato da Cittadinanzattiva, l'Associazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana, richi...
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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: manuale Inail aggiornato

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: manuale Inail aggiornato
Il dm 10 marzo 1998 ha rappresentato il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro; dopo circa 20 anni si è reso necessario allineare i contenuti del decreto alla costante evoluzione normativa che ha caratterizzato questo settore. L'emanazione dei tre provvedimenti: dm 1 settembre 2021 relativo al c...
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Comportamento al fuoco: da domani valida la nuova Regola Tecnica Verticale

Comportamento al fuoco
Dopo i novanta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà in vigore da domani la Regola Tecnica Verticale, cioè la norma tecnica che introduce nuove regole per il comportamento al fuoco, la definizione di "chiusura d'ambito dell'edificio" e una specifica disciplina antincendio sia per le facciate che per le coperture degli edif...
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Antincendio, Novità in vigore dal 1 gennaio 2022

Antincendio
Il Codice di prevenzione incendi cambia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24 novembre 2021, che modifica l'Allegato 1 del DM 5 agosto 2015, recante il Codice per la prevenzione degli incendi. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, cioè 30 giorni dopo la pubblicazione del DM 24 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale del ...
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Antincendio, nuove norme in vigore dal 24 novembre per gli edifici tutelati e aperti al pubblico

Antincendio
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 14 ottobre 2021, che definisce le regole per gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), aperti al pubblico. Si tratta di una serie di alberghi, uffici, scuole, negozi, ma anche attività per le quali si utilizzano gas e liquidi infiammabili, come ad esemp...
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La nuova regola tecnica per edifici sottoposti a tutela

La nuova regola tecnica per edifici sottoposti a tutela

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, con il DM 10/7/2020, la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Tale modifica al codice di prevenzione degli incendi entra in vigore dal 21 agosto 2020, ovvero dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della stessa.

La RTV differenzia le aree dell'attività in base alla presenza di persone o sostanze infiammabili, classificandole in: TA, locali aperti al pubblico e destinati a sale espositive, sale lettura, sale di consultazione e relativi servizi; TC, aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi di superficie maggiore di 200mq; TM, depositi con carico di incendio specifico superiore ai 600 MJ/mq e aventi superficie maggiore di 25mq; TK1, locali ove si detengono o trattano sostanze o  miscele pericolose o si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione e  locali con carico di incendio specifico maggiore di 1200MJ/mq; TK2, depositi di beni tutelati; TO, locali con affollamento superiore alle 100 persone; TT, locali in cui siano presenti quantità   significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e locali tecnici rilevanti ai fini della   sicurezza antincendio; TZ, altre aree non ricomprese nelle precedenti o zone ad accesso soggetto a particolari condizioni d’uso.
Di questa classificazione sono ritenute aree a rischio specifico quelle dove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose (utilizzate per il restauro) o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, ovvero le aree TK1.
Per la strategia antincendio la nuova regola impone che vengano applicate tutte le misure della regola tecnica orizzontale e quelle della presente RVT per le aree definite a rischio specifico. Per le vie di esodo verticali devono essere impiegati solo materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco, mentre la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a 30, per quelli a quota superiore a -1m, ed a 60, per quelli a quota non superiore a -1m. Per le aree TA, TC, TO, ovvero nelle aree in cui non è possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta, devono essere adottati dei requisiti aggiuntivi, quali l'assunzione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
In caso di esodo per fasi è ammesso l’utilizzo di scala d’esodo protetta anziché a prova di fumo o  esterna, con le seguenti misure antincendio minime:
• nell’attività deve essere prevista una gestione della sicurezza con livello di prestazione III;
• ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto;
• la procedura di esodo per fasi non sia utilizzata per vie di esodo verticali che servono piani a quota inferiore a -5 m.
Gli infissi, qualora di interesse storico artistico, presenti lungo le vie di esodo e che non possiedono le caratteristiche richieste, devono essere mantenuti costantemente aperti, durante l’esercizio dell’attività. Inoltre, sono ammesse larghezze delle vie di esodo orizzontali o verticali inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 800 mm, a condizione che vengano impiegati materiali  appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, che la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma e che venga fatta una segnalazione specifica a tutti gli occupanti.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Nuova RTV di Prevenzione incendi per le autorimesse

Nuova RTV di Prevenzione incendi per le autorimesse

Pubblicato in Gazzetta il decreto che - da novembre - manda in archivio le vecchie norme del 1986 e del 2002.

Il D.M. 15/05/2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23/05/2020 - approva la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) di prevenzione incendi per le attività di autorimessa con superficie complessiva superiore a 300 m2 (attività individuate al n. 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011).

Con l’entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 19/11/2020, e cioè il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
- è integralmente sostituito il Capitolo V.6 della Sezione V (Regole Tecniche Verticali) del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 (Capitolo che a sua volta è stato aggiunto dal D.M. 21/02/2017 e poi sostituito dal D.M. 14/02/2020);
- sono abrogati i precedenti provvedimenti recati dal D.M. 01/02/1986 (Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) e dal D.M. 22/11/2002 (Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto).
- è abrogata la lettera e) dell’art. 2-bis del D.M. 03/08/2015, concernente la possibile applicazione in alternativa (fino al 18/11/2020) delle regole tecniche pregresse di cui ai decreti menzionati al punto precedente.

Si rinvia a Norme di Prevenzione incendi per maggiori dettagli e per l’accesso alla banca dati completa e aggiornata di tutte le norme di prevenzione incendi, con chiarimenti e circolari pertinenti.

Pertanto, dal 19/11/2020 non è più data la possibilità di applicazione in alternativa delle pregresse regole tecniche, e quindi alle attività di autorimessa si applica integralmente la RTO di cui al D.M. 03/08/2015, unitamente alla RTV di cui al presente decreto, introdotta come Capitolo V.6 del citato D.M. 03/08/2015.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. il 19/11/2020), si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015, commi 3 e 4, in base ai quali:
- la RTO di applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- in caso contrario, o si applica la RTO all’intera attività, oppure si continuano ad applicare le norme tecniche pregresse di cui all’art. 5 del D.M. 03/08/2015, comma 1-bis, e per quanto non disciplinato dalle stesse i criteri generali di cui all’art. 15 del D. Leg.vo 139/2006.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in arrivo le nuove regole

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in arrivo le nuove regole

Analisi degli aspetti innovativi dei due decreti in corso di emanazione che rivedono i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e i requisiti dei docenti; le modalità per la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Due distinti decreti del Ministro dell’interno, in corso di emanazione, si propongono di regolamentare, in attuazione dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 3:
1) i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, comprensivi dei criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, nonché dei requisiti dei docenti per i suddetti corsi di formazione e aggiornamento;
2) i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nonché i requisiti e le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.
I due decreti - consultabili in allegato in bozza - sono stati esaminati dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) in data 11/02/2020 e sono ora sottoposti a consultazione pubblica.
Di seguito alcuni dettagli e indicazioni.

SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA E IN ESERCIZIO - Il provvedimento si applica ai “luoghi di lavoro” come definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008, e detta in primo luogo criteri per la gestione delle emergenze, oltre a definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera f); gli artt. 5-7 del D. Min. Interno 10/03/1998 medesimo. Risulteranno altresì superati gli Allegati VII, VIII e IX del D. Min. Interno 10/03/1998.
Quando deve essere predisposto il piano di emergenza. Risulta rilevante la nuova definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Corsi di formazione degli addetti antincendio, requisiti dei docenti. Innovativa anche la definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini del corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio. Vengono in primo luogo distinte tre categorie di docenti:
1) docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica;
2) docenti per la sola parte teorica;
3) docenti per la sola parte pratica.
Sono in particolare qualificati i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza come docenti in materia antincendio (in ambito teorico e/o pratico a seconda della categoria di riferimento), di almeno 90 ore;
- frequenza di un corso di formazione per docenti, erogato dal Corpo nazionale dei VV.F. in base alle indicazioni contenute nell’Allegato V al decreto in oggetto (28 ore per i docenti della sola parte pratica; 48 ore per i docenti della sola parte teorica; 60 ore, di cui 12 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti);
- iscrizione agli elenchi ministeriali dei “Professionisti antincendio”, ai sensi del D.M. 05/08/2011 (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio);
- personale cessato dal servizio presso il Corpo nazionale dei VV.F. con almeno 10 anni di esperienza (nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per i docenti della sola parte pratica; nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento per gli altri casi).
Inoltre, i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’Allegato V (8 ore per i docenti della sola parte pratica; 12 ore per i docenti della sola parte teorica; 16 ore, di cui 4 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti).

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Il provvedimento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera e); l’Allegato VI del D. Min. Interno 10/03/1998.
Occorre in primo luogo dare conto di una sovrapposizione con la normativa in vigore, dal momento che gli “impianti di protezione antincendio” risultano già contemplati dal D.M. 37/2008, che a sua volta reca disposizioni concernenti l’installazione e la manutenzione degli impianti all’interno degli edifici (vedi Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)).
Manutenzione e controllo periodico. L’Allegato I al decreto in bozza reca l’elenco delle norme e delle specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, come da tabella di seguito riportata (vedi anche Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 5/7 - Impianti tecnologici).

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Professionisti antincendio: aggiornato il programma dei corsi di specializzazione

Professionisti antincendio: aggiornato il programma dei corsi di specializzazione

Il nuovo programma del corso base di specializzazione in prevenzione incendi è stato definito con la Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno 15480/2019.

Alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi ed in attuazione dell'art. 4, del D. Min. Interno 05/08/2011, la Circ. Min. Interno 16/10/2019, n. 15480, definisce l'articolazione aggiornata del programma del corso base di specializzazione in prevenzione incendi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire i requisiti della sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto.
Il corso, di una durata minima complessiva di 120 ore, si articola in 10 moduli formativi sui seguenti argomenti:
- legislazione in materia di prevenzione incendi;
- fisica e chimica dell'incendio;
- la progettazione antincendio;
- la progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi;
- procedure di prevenzione incendi;
- approccio ingegneristico;
- progettazione - attività di tipo civile;
- progettazione - attività produttive/industriali;
- attività a rischio di incidente rilevante;
- visita/e presso una attività soggetta.

La Circ. Min. Interno 16/10/2019, n. 15480 precisa che restano validi i corsi già autorizzati e quelli per i quali sia già stata inoltrata la relativa richiesta di autorizzazione. Rimangono inoltre invariate le procedure di autorizzazione del corso base, del relativo esame finale e dei successivi adempimenti amministrativi.




Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi è in G.U.

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi è in G.U.

Entra in vigore dal 01/11/2019 il D.M. 18/10/2019, che apporta profonde modifiche al D.M. 03/08/2015, il Codice di prevenzione incendi (c.d. “Regola Tecnica Orizzontale”, RTO).

Con il D.M. 18/10/2019 prosegue il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali, tramite la sostituzione integrale di alcune sezioni dell’Allegato I al Codice, contenuto nel D.M. 03/08/2015 (del testo precedente rimangono in pratica solamente le RTV aggiunte successivamente alla prima stesura (V.4 - Uffici; V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere; V.6 - Attività di autorimessa; V.7 - Attività scolastiche; V.8 - Attività commerciali).

Si ricorda che dal 20/10/2019 è entrato in vigore anche il D.M. 12/04/2019, ha previsto l'eliminazione del c.d. “doppio binario” per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, rendendo pertanto la normativa “prestazionale” di cui al Codice di prevenzione incendi da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.
Si veda in proposito Progettazione antincendio, abolizione doppio binario: Circolare dei VV.F. con tabella riepilogativa, con i chiarimenti recati dalla Circolare 15/10/2019, n. 15406.



Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Progettazione antincendio, abolizione doppio binario: Circolare dei VV.F. con tabella riepilogativa

Progettazione antincendio, abolizione doppio binario: Circolare dei VV.F. con tabella riepilogativa

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'interno, con la Circolare 15/10/2019, n. 15406, fornisce una tabella riepilogativa delle norme di prevenzione incendi da applicare a seguito del D.M. 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, che ha introdotto rilevanti novità.

Si ricorda in particolare che il D.M. 12/04/2019 ha previsto l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

Per ulteriori dettagli sul D.M. 12/04/2019 si rinvia, oltre che al testo dello stesso, anche a:
- Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019
- Codice di prevenzione incendi: pubblicato in G.U. il Decreto con le modifiche

Nel rinviare anche al testo della Circolare 15/10/2019, n. 15406 per i chiarimenti forniti dal Dipartimento dei VV.F., si riporta di seguito l'utile tabella in essa contenuta, che evidenzia la normativa da applicarsi alle attività soggette, normate o meno (cioè per le quali sia stata o meno emanata una specifica Regola Tecnica Verticale - RTV), in caso di progettazione di nuova attività oppure di progettazione di modifiche o ampliamenti ad attività già esistenti.

Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019

Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019

Entra in vigore il 20/10/2019 il Decreto del Ministero dell'interno che apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, al fine di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi.

Il D. Min. Interno 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, apporta importanti modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015.

Si prevede l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

In particolare, il nuovo art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015 prevede che le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi (cd. "regola tecnica orizzontale", RTO), si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis per le attività individuate ai seguenti punti di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151: 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni; 71; 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Inoltre, le RTO si applicano alle attività sopra elencate di nuova realizzazione.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività sopra elencate esistenti, le RTO si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le RTO possono essere comunque di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

***

Si ricorda che è in via di approvazione lo Schema di decreto ministeriale di aggiornamento del D. Min. Interno 03/08/2015, il quale scaturisce dal monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento delle norme tecniche stesse, con riferimento in particolare alle seguenti sezioni:
- Sezione G – Generalità; Sezione S - Strategia antincendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali: capitoli V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive) e V.3 (Vani degli ascensori);
- Sezione M - Metodi.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

30 settembre: 1a Giornata nazionale della Prevenzione Sismica

30 settembre: 1a Giornata nazionale della Prevenzione Sismica

La Fondazione Inarcassa, con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, con il contributo scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, ha istituito la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica che si terrà il 30 settembre 2018.

L’iniziativa dall’elevato valore sociale, è stata ideata con lo scopo di migliorare le condizioni generali di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese e soprattutto di chi lo abita, attraverso la divulgazione di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini della pratica della prevenzione sismica, è stata presentata ufficialmente il 14 giugno a Roma, presso la sala del Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Ministero delle Infrastrutture.

Il 30 settembre, in occasione della Giornata celebrativa, prenderà il via la campagna di sensibilizzazione “Diamoci una scossa!”, grazie a centinaia di punti informativi nelle piazze delle principali città italiane a cura degli Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri, con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni e di divulgare il programma di “prevenzione attiva”. Professionisti esperti in materia saranno a disposizione dei cittadini per spiegare in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni previste dal legislatore (Sima Bonus e Eco Bonus).

Migliaia di Architetti e Ingegneri, consapevoli del valore sociale dell'iniziativa e del proprio ruolo, grazie al coordinamento degli Ordini di appartenenza, parteciperanno volontariamente alla campagna di sensibilizzazione "Diamoci una scossa!", la prima nel suo genere in Italia, e saranno a disposizione per effettuare delle visite tecniche informative nel mese di ottobre, per fornire una prima indicazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo a costi quasi zero.

L’iniziativa prevede la partecipazione attiva dei professionisti che nei prossimi giorni riceveranno dall’Ordine di appartenenza un’informativa analitica con le modalità di adesione.

“SEISMIC ACADEMY” 2015: ritorna a fine Ottobre il Convegno Nazionale organizzato da Hilti Italia dedicato alla prevenzione e al rischio sismico

“SEISMIC ACADEMY” 2015: ritorna a fine Ottobre il Convegno Nazionale organizzato da Hilti Italia dedicato alla prevenzione e al rischio sismico

Partirà il 29 ottobre la terza edizione di “Seismic Academy”, il Convegno Nazionale organizzato da Hilti, con l’obiettivo di dedicare una intera giornata ad un appuntamento totalmente rivolto alla prevenzione e al rischio sismico. Durante l’incontro, tra dibattiti e discussioni, verrà focalizzata l’attenzione dei presenti e del target interessato sullo stato della ricerca, sulle novità in tema di soluzioni antisismiche e sugli ultimi aggiornamenti normativi di riferimento.

L’edizione 2015 si terrà in uno scenario unico e prestigioso, l’Almo Collegio Borromeo di Pavia, riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca come Ente di Alta Qualificazione Culturale. E’ il collegio di merito più antico d’Italia tuttora in attività. Un palcoscenico straordinario in cui organizzare l’edizione 2015 di Seismic Academy che, proprio quest’anno, assume un carattere ancor più accademico grazie alla presenza di relatori nazionali ed internazionali che apriranno dibattiti e confronti dedicati esclusivamente ai tecnici di impresa e ai professionisti del settore.

Il Convegno Seismic Academy 2015 è a numero chiuso e la partecipazione certificata medesimo prevede il rilascio di 6 CFP da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia.

L’appuntamento di quest’anno vanta una partnership ancora più forte con la Fondazione Eucentre situata a Pavia, l’Ente senza fine di lucro nato per promuovere e sviluppare la ricerca e la formazione nel campo della riduzione del rischio, in particolare sismico. Hilti ed Eucentre, due importanti realtà che hanno come propria mission la costante ricerca di innovazioni e sperimentazioni tecnologiche al fine di prevenire e diminuire i rischi di crolli e cedimenti nelle abitazioni e nelle strutture pubbliche e private. Recentemente Hilti ed Eucentre hanno rafforzato la propria collaborazione, il cui obiettivo è quello di accrescere, attraverso attività analitiche, numeriche e sperimentali, la conoscenza sulla risposta sismica di elementi e sistemi non-strutturali.

Già le precedenti edizioni vantavano nel panel dei relatori la presenza di un esperto in materia quale il Professor Roberto Nascimbene, ricercatore all’interno della Fondazione Eucentre, che anche quest’anno sarà presente all’evento.

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