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Sostituzione della canna fumaria: la sentenza del TAR del Lazio

Il TAR del Lazio è intervenuto a proposito dell'installazione di una canna fumaria: l'intervento è considerabile come uno di edilizia libera? Il caso studio è partito da un condominio che ha presentato ricorso contro un'Amministrazione comunale che aveva comminato una sanzione di 25.000 euro per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo senza alcun titolo.

Un condominio ha collocato una nuova canna fumaria senza presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), in aderenza alla facciata, orientata verso il giardino interno dell'edificio condominiale e in sovrapposizione a quella preesistente e probabilmente in disuso. Stando al condominio, l'installazione della canna fumaria era funzionale ad un impianto tecnologico già esistente; in tal caso, si sarebbe quindi dovuta applicare la normativa relativa agli interventi di manutenzione ordinaria liberi o di edilizia libera, presentando la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e non si sarebbe trattato di un intervento abusivo o difforme dalla SCIA secondo il Testo Unico Edilizia.

Secondo l'art. 22 del Testo Unico Edilizia, gli interventi che richiedono la SCIA in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti in materia edilizia e della normativa in campo urbanistico-edilizio, sono i seguenti:
-gli interventi di manutenzione straordinaria inclusi nell'art.3, comma 1, lettera b. se riguardanti le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
-gli interventi di restauro e di risanamento conservativo inclusi nell'art. 3, comma 1, lettera c. se riguardanti le parti strutturali dell'edificio;
-gli interventi di ristrutturazione edilizia inclusi nell'art.3, comma 1, lettera d. diversi da quelli indicati all'art.10, comma 1, lettera c.
Si segnala che viene richiesta la segnalazione certificata di inizio attività, anche per i seguenti interventi:
-le varianti a permessi di costruire che non hanno un impatto sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non alterino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, la sagoma dell'edificio nel caso in cui sia sottoposto a vincolo ai sensi del d.Lgs. n. 42/2004 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e che non vadano a violare eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
-le varianti ai permessi di costruire che non costituiscano una variazione essenziale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e vengano attuate dopo l'acquisizione degli atti di assenso prescritti dalla normativa per i vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative del settore.

Dopo aver esaminato il caso, il TAR del Lazio, ha disposto nella sentenza n. 3214/2023, che l'opera non era da comprendere nella categoria di interventi per la manutenzione ordinaria totalmente liberi, per i quali non si prevedono procedure da eseguire o sanzioni. L'intervento quindi non è da potersi considerare di servizio ad un impianto preesistente ma si tratta di una nuova installazione. Il Collegio ha ritenuto l'opera rientrante in una categoria di lavori da considerare come di "manutenzione straordinaria" e/o di "restauro e di risanamento conservativo" cui all'art. 22, comma 1, lett. a) e b) come recepito dall'art. 19, comma 3, della l.r. Lazio n.15/2008, eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività

Non viene quindi rilevato il carattere preesistente dell'impianto. Per l'opera in questione, non si esclude l'applicabilità dell'adempimento prescritto all'art.22 del d.P.R. n. 380/2001, in cui sono inclusi gli interventi di restauro e risanamento conservativo, anche quelli mirati a garantire la funzionalità degli impianti, attraverso il loro rinnovo e ripristino e non solo gli interventi finalizzati alla loro realizzazione ex novo. La canna fumaria presa in oggetto risultava comunque realizzata non ai fini di sostituire quella già esistente, ma collocata in aggiunta a quest'ultima. La sentenza ha quindi confermato la sanzione pecuniaria e respinto il ricorso del condominio. 

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