Come ristrutturare un edificio storico

Come ristrutturare un edificio storico

Il patrimonio edilizio storico è da un bene prezioso; è parte dell’identità culturale di un paese e va preservato.
Come la maggior parte delle costruzioni realizzate prima dell’avvento delle più recenti normative, però, gli edifici storici non sono adeguati a rispondere alle più moderne esigenze di comfort abitativo.

Per ristruttursre edifici di valore bisogna eseguire un’attenta valutazione e una progettazione accurata, inquanto eseguire opportuni interventi spesso è complesso anche a causa dei vincoli di tutela.
Sono infatti necessarie valutazioni ponderate e una progettazione accurata per gli interventi di riqualificazione, soprattutto quando si parla di impianti.

La necessità di installare nuove soluzioni impiantistiche in un edificio storico nasce dal bisogno di renderlo fruibile e adeguato alle esigenze moderne.
Indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio storico, i principali interventi che si devono eseguire a livello impiantistico riguardano:
- l'impianto elettrico, per questioni di sicurezza;
- l'impianto idrico sanitario, per questioni di igiene;
- l'impianto per la climatizzazione;
- altre applicazioni, come la ventilazione e l'antincendio.

L’approccio corretto quando si interviene su un edificio storico è sempre quello che prevede un’analisi dettagliata dello stato di fatto e delle esigenze, valutando la soluzione migliore (e compatibile) per l’edificio in questione. Infatti è necessario rispettare l’estetica e la natura dell’edificio, considerando in modo opportuno tutti i vincoli architettonici presenti.


Impianto elettrico:
Per garantire una maggiore sicurezza, la CEI ha emanato una specifica norma, ovvero la CEI 64-15 per gli impianti elettrici negli edifici pregevoli per valenza storica e/o artistica.
Obiettivo è fornire precise indicazioni per quei casi in cui non è possibile rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza ed impianti elettrici a causa di vincoli architettonici; infatti la norma la norma non va applicate agli edifici storici in genere, ma solo a quelli vincolati dalla Soprintendenza.
Vengono quindi fornite dalla norma le indicazioni in ambito di protezione dai sovraccarichi, misure antincendio, sistemi per cui è previsto il sistema di sicurezza e condizioni di illuminamento per la sicurezza delle persone, anche in caso di evacuazione.

Impianti per la climatizzazione:
Per quanto riguarda le soluzioni impiantistiche di riscaldamento e raffrescamento, invece, sono da prendere in considerazione gli aspetti relativi al comfort e al consumo energetico.
Gli edifici storici generalmente non si caratterizzano per buone prestazioni a livello energetico, con assenza di isolamento, infissi vecchi e grossi spazi da riscaldare. Questo provoca contemporaneamente un elevato consumo energetico e difficoltà a garantire il comfort interno.
Infatti, la scelta del sistema per il riscaldamento viene fatta sia sulla base dell’esistente, in relazione alla geometria e alla tipologia di edificio, sia sulla base di eventuali impianti già presenti.
Un impianto per il riscaldamento, infatti, si compone di un generatore, ma anche di una rete di distribuzione e un sistema di emissione. Tra le parti più critiche sicuramente ci sono le canne fumarie, se richieste dall’impianto come nel caso di una caldaia a condensazione e la realizzazione ex novo di un sistema di tubi per la distribuzione del calore.
Non richiedono la predisposizione di canne fumarie, né l’allaccio alla rete del gas, le pompe di calore ad aria però possono presentare un’unità esterna, visibile sulla facciata e quindi non sempre possibile da installare.
Per non intaccare l’integrità dell’edificio, in molti casi si opta per delle tubazioni a vista, che si distaccano nettamente dall’esistente, senza però comprometterlo in alcun modo.
Altri sistemi per la distribuzione, ad esempio, prevedono la realizzazione di appositi battiscopa attrezzati in cui scorrono delle tubazioni per la climatizzazione e che spesso fungono anche da sistema di emissione del calore.
I pannelli radianti a pavimento, invece, hanno il limite di prevedere la rimozione o copertura dei pavimenti esistenti, per cui l’intervento deve essere attentamente valutato.
In molti edifici storici adibiti a luoghi pubblici, come musei o biblioteche, si è optato per dei sistemi di riscaldamento ad aria. Questi sistemi, che generalmente racchiudono in una macchina tutte le funzionalità (freddo/caldo) hanno lo svantaggio di muovere polvere e di provocare sbalzi termici più repentini e importanti, talvolta dannosi per le strutture esistenti.

Impianti antincendio negli edifici storici:
Per quanto riguarda la predisposizione degli impianti antincendio negli edifici storici, nella maggior parte dei casi non si riescono ad applicare i sistemi di protezione passiva, che prevedono interventi come la realizzazione di barriere antincendio o di strutture resistenti al fuoco, come muri e porte tagliafuoco.
Per questo, si tratta per lo più di predisporre i dovuti sistemi di protezione attiva, da scegliere e installare considerando le caratteristiche dell’edificio e l’impatto che potrebbero avere sulla struttura, sui materiali e sugli oggetti presenti.
Per regolare la difficoltà di far convivere il rispetto dei vincoli architettonici con la necessità di garantire la massima sicurezza per le persone, sono state predisposte specifiche normative. Il DM n.569 del 20/05/1992 racchiude le “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”. Vi sono poi specifiche normative che forniscono ulteriori indicazioni, ma in relazione all’attività che si svolge in un dato edificio.
In molti casi, però, l’adeguamento alle norme vigenti risulta pressoché impossibile senza violare i vincoli per la tutela. Per questo motivo, è stata introdotta la “FSE – Fire Safety Engineering”, che prevede l’applicazione di un approccio ingegneristico al tema dell’antincendio basato su una reale simulazione del pericolo.

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Come installare un condizionatore senza unità esterna senza fori

Come installare un condizionatore senza unità esterna senza fori

Installare un condizionatore senza unità esterna senza fori sulla parete è possibile e anche più facile di quanto si possa ipotizzare.

Mentre gli impianti di condizionamento tradizionale necessitano di una motocondensante esterna posta sulla facciata, oggi la ricerca tecnologica ha permesso l’introduzione sul mercato di climatizzatori completamente invisibili ad impatto estetico zero. Scopriamo insieme come si installa un condizionatore senza unità esterna senza forare.

Perché installare un condizionatore senza unità esterna senza fori
Il condizionatore senza unità esterna senza fori permette di eseguire una installazione completamente invisibile. Oggigiorno la legislazione si è fatta particolarmente sensibile verso il tema del decoro architettonico.
Attraverso precisi regolamenti atti a tutelarne il rispetto, l’adozione di climatizzatori tradizionali che intacchino l’estetica delle facciate degli edifici, in particolar modo nei centri storici, viene sempre più spesso vietata ove perseguita a norma di legge qualora non si rispettino le normative.
Inoltre sono sempre più frequenti i casi in cui siano gli stessi regolamenti condominiali a proibirne l’installazione.
La soluzione, fortunatamente, c’è, ed è rappresentata dal climatizzatore senza unità esterna senza fori sui muri che garantisce comunque il massimo comfort abitativo senza compromessi.

Come si installa un condizionatore senza unità esterna senza forare
Non volendo adottare una soluzione di condizionamento senza unità esterna senza i fori, si può considerare l’installazione di un modello condensato ad acqua. Questa tipologia di impianti non ha la necessità di forare il muro per lo scambio termico, adottando una fonte energetica diversa, ossia, appunto, l’acqua. Per installare il condizionatore senza unità esterna senza forare la parete è sufficiente collegarlo a una rete idrica, tenendo presente un range minimo di pressione in entrata e una temperatura possibilmente non inferiore ai 7 gradi.
Solitamente questi climatizzatori invisibili usano l’acqua ” a perdere”, sebbene la gamma preveda dei modelli che possono essere installati anche su impianti ad anello d’acqua, presenti per lo più nei centri commerciali.

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La nuova regola tecnica per edifici sottoposti a tutela

La nuova regola tecnica per edifici sottoposti a tutela

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, con il DM 10/7/2020, la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Tale modifica al codice di prevenzione degli incendi entra in vigore dal 21 agosto 2020, ovvero dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della stessa.

La RTV differenzia le aree dell'attività in base alla presenza di persone o sostanze infiammabili, classificandole in: TA, locali aperti al pubblico e destinati a sale espositive, sale lettura, sale di consultazione e relativi servizi; TC, aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi di superficie maggiore di 200mq; TM, depositi con carico di incendio specifico superiore ai 600 MJ/mq e aventi superficie maggiore di 25mq; TK1, locali ove si detengono o trattano sostanze o  miscele pericolose o si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione e  locali con carico di incendio specifico maggiore di 1200MJ/mq; TK2, depositi di beni tutelati; TO, locali con affollamento superiore alle 100 persone; TT, locali in cui siano presenti quantità   significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e locali tecnici rilevanti ai fini della   sicurezza antincendio; TZ, altre aree non ricomprese nelle precedenti o zone ad accesso soggetto a particolari condizioni d’uso.
Di questa classificazione sono ritenute aree a rischio specifico quelle dove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose (utilizzate per il restauro) o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, ovvero le aree TK1.
Per la strategia antincendio la nuova regola impone che vengano applicate tutte le misure della regola tecnica orizzontale e quelle della presente RVT per le aree definite a rischio specifico. Per le vie di esodo verticali devono essere impiegati solo materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco, mentre la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a 30, per quelli a quota superiore a -1m, ed a 60, per quelli a quota non superiore a -1m. Per le aree TA, TC, TO, ovvero nelle aree in cui non è possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta, devono essere adottati dei requisiti aggiuntivi, quali l'assunzione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
In caso di esodo per fasi è ammesso l’utilizzo di scala d’esodo protetta anziché a prova di fumo o  esterna, con le seguenti misure antincendio minime:
• nell’attività deve essere prevista una gestione della sicurezza con livello di prestazione III;
• ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto;
• la procedura di esodo per fasi non sia utilizzata per vie di esodo verticali che servono piani a quota inferiore a -5 m.
Gli infissi, qualora di interesse storico artistico, presenti lungo le vie di esodo e che non possiedono le caratteristiche richieste, devono essere mantenuti costantemente aperti, durante l’esercizio dell’attività. Inoltre, sono ammesse larghezze delle vie di esodo orizzontali o verticali inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 800 mm, a condizione che vengano impiegati materiali  appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, che la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma e che venga fatta una segnalazione specifica a tutti gli occupanti.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Chiarimenti sulla necessità del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia

Chiarimenti sulla necessità del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia

Il TAR Campania-Napoli fornisce chiarimenti sulle condizioni che determinano la necessità del permesso di costruire per l’installazione di una tettoia, attribuendo particolare rilevanza alle dimensioni della stessa.

Nella fattispecie la ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione, intimata ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001, di alcune opere costruite in assenza di titolo edilizio. Nel dettaglio si trattava di un manufatto con struttura portante in ferro dell’estensione di circa 80 mq poggiato su una piattaforma di calcestruzzo e di un’adiacente tettoia di 20 mq. La ricorrente sosteneva, per quanto riguarda la tettoia, che si trattasse di opera pertinenziale rientrante nel regime dell’attività edilizia libera.

Posto che il manufatto costituiva senz’altro una “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, e come tale integrava l’abuso edilizio, il TAR Campania-Napoli 04/05/2020, n. 1623 ha confermato anche l’abusività della tettoia, ritenendola soggetta al permesso di costruire.

In proposito i giudici amministrativi hanno richiamato alcuni precedenti del Consiglio di stato secondo i quali:

- non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il permesso di costruire e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa sia stata realizzata. Ed infatti a tal fine è necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. e-quinquies (nel testo novellato dall’art. 3, D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222, comma 1, lett. b), n. 3) o se, invece, essa sia una "nuova costruzione" ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e), assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire (C. Stato 09/10/2018, n. 5781);

- la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall'art. 817, Cod. civ. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale (C. Stato 06/02/2019, n. 904; C. Stato17/05/2010, n. 3127).

Ne deriva in particolare che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.

Sulla base di tali considerazioni il TAR ha ritenuto che, data l’”ampia estensione” (20 mq) della tettoia che comportava una rilevante alterazione della sagoma dell’edificio, nel caso di specie fossero presenti i caratteri di una nuova costruzione da assoggettare al permesso di costruire.

Infine il TAR ha aggiunto che comunque la tettoia doveva considerarsi illegittima in quanto accessoria a un manufatto del tutto abusivo.

Sulla nozione di tettoia ai fini della necessità del permesso di costruire si veda anche la Nota: Chiarimenti sulla nozione di tettoia “aperta” o “chiusa” e titoli abilitativi necessari e la Nota: Realizzazione di una tettoia o pensilina e qualificazione come pertinenza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici

Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici

Con l’emanazione del D.P.R. 31/2017 e a decorrere dal 6 aprile 2017 è stata modificata la procedura per il rilascio della cosiddetta “Autorizzazione paesaggistica”, in quanto sono state ridefinite le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, riviste le attività edilizie libere dal nullaosta ed è stato accelerato l’iter procedurale grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze.
L’autorizzazione paesaggistica, già contemplata dal Codice dei Beni Culturali (D. Leg.vo 42/2004), è obbligatoria per la maggior parte degli interventi nelle aree soggette alla tutela paesaggistica e viene rilasciata, dietro richiesta del soggetto interessato, dall'ente territoriale competente previo accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento da attuare.
L’evento fornisce una formazione specialistica sulla tematica e, dopo una ricognizione normativa anche regionale, analizza nello specifico il procedimento autorizzatorio nella forma ordinaria e nella forma semplificata, le casistiche di interventi non soggetti ad autorizzazione e prevede un’ampia sessione finale dedicata alla prassi e alla casistica giurisprudenziale sia consolidata sia in via di formazione.
Il Seminario è indirizzato sia a professionisti dell’area tecnica che a professionisti dell’area legale.

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