Riforma Antincendio: semplificazioni e nuove procedure

normativa antincendio
L'asseverazione dei tecnici sostituirà l'omologazione dei prodotti esclusi dall'applicazione del marchio CE. Le novità del ddl delega L'evoluzione delle normative antincendio in Italia sta prendendo una svolta significativa con l'introduzione di una serie di cambiamenti volti alla semplificazione delle procedure e delle autorizzazioni necessarie pe...
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Fire Digital Check: il Codice di prevenzione incendi diventa digitale con il BIM

Harpaceas
Il dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato di recente il documento contenente le schede necessarie per lo sviluppo di una pratica di prevenzione incendi utilizzando la metodologia BIM. La Relazione del Progetto FDC e le relative schede sono disponibili qui: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (vigilfuoco.it) Questa pubblicazione rientra ne...
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Antincendio, Novità in vigore dal 1 gennaio 2022

Antincendio
Il Codice di prevenzione incendi cambia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24 novembre 2021, che modifica l'Allegato 1 del DM 5 agosto 2015, recante il Codice per la prevenzione degli incendi. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, cioè 30 giorni dopo la pubblicazione del DM 24 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale del ...
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Antincendio, nuove norme in vigore dal 24 novembre per gli edifici tutelati e aperti al pubblico

Antincendio
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 14 ottobre 2021, che definisce le regole per gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), aperti al pubblico. Si tratta di una serie di alberghi, uffici, scuole, negozi, ma anche attività per le quali si utilizzano gas e liquidi infiammabili, come ad esemp...
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Monitorare in modo continuo le aree incendiate nell'Alta Murgia con Rheticus e Copernicus

Rheticus e Copernicus
Gli incendi rappresentano una minaccia significativa per le risorse ambientali, con centinaia di migliaia di ettari di aree bruciate e inestimabili perdite di boschi e biodiversità ogni anno, in Italia e nel mondo. I cambiamenti climatici aumentano il rischio di incendi. Attraverso l'aumento delle temperature e la siccità, infatti, aumentano la fre...
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Guida alla prevenzione rischio incendio

Prevenzione incendi
La collaborazione tra Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha prodotto una pubblicazione per ridurre gli infortuni sul lavoro. In particolare, il rischio di incendio ed esplosione nei cantieri edili ha due principali cause: la presenza contemporanea di più imprese i...
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La nuova regola tecnica per edifici sottoposti a tutela

La nuova regola tecnica per edifici sottoposti a tutela

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, con il DM 10/7/2020, la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Tale modifica al codice di prevenzione degli incendi entra in vigore dal 21 agosto 2020, ovvero dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della stessa.

La RTV differenzia le aree dell'attività in base alla presenza di persone o sostanze infiammabili, classificandole in: TA, locali aperti al pubblico e destinati a sale espositive, sale lettura, sale di consultazione e relativi servizi; TC, aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi di superficie maggiore di 200mq; TM, depositi con carico di incendio specifico superiore ai 600 MJ/mq e aventi superficie maggiore di 25mq; TK1, locali ove si detengono o trattano sostanze o  miscele pericolose o si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione e  locali con carico di incendio specifico maggiore di 1200MJ/mq; TK2, depositi di beni tutelati; TO, locali con affollamento superiore alle 100 persone; TT, locali in cui siano presenti quantità   significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e locali tecnici rilevanti ai fini della   sicurezza antincendio; TZ, altre aree non ricomprese nelle precedenti o zone ad accesso soggetto a particolari condizioni d’uso.
Di questa classificazione sono ritenute aree a rischio specifico quelle dove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose (utilizzate per il restauro) o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, ovvero le aree TK1.
Per la strategia antincendio la nuova regola impone che vengano applicate tutte le misure della regola tecnica orizzontale e quelle della presente RVT per le aree definite a rischio specifico. Per le vie di esodo verticali devono essere impiegati solo materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco, mentre la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a 30, per quelli a quota superiore a -1m, ed a 60, per quelli a quota non superiore a -1m. Per le aree TA, TC, TO, ovvero nelle aree in cui non è possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta, devono essere adottati dei requisiti aggiuntivi, quali l'assunzione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
In caso di esodo per fasi è ammesso l’utilizzo di scala d’esodo protetta anziché a prova di fumo o  esterna, con le seguenti misure antincendio minime:
• nell’attività deve essere prevista una gestione della sicurezza con livello di prestazione III;
• ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto;
• la procedura di esodo per fasi non sia utilizzata per vie di esodo verticali che servono piani a quota inferiore a -5 m.
Gli infissi, qualora di interesse storico artistico, presenti lungo le vie di esodo e che non possiedono le caratteristiche richieste, devono essere mantenuti costantemente aperti, durante l’esercizio dell’attività. Inoltre, sono ammesse larghezze delle vie di esodo orizzontali o verticali inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 800 mm, a condizione che vengano impiegati materiali  appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, che la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma e che venga fatta una segnalazione specifica a tutti gli occupanti.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Nuova RTV di Prevenzione incendi per le autorimesse

Nuova RTV di Prevenzione incendi per le autorimesse

Pubblicato in Gazzetta il decreto che - da novembre - manda in archivio le vecchie norme del 1986 e del 2002.

Il D.M. 15/05/2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23/05/2020 - approva la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) di prevenzione incendi per le attività di autorimessa con superficie complessiva superiore a 300 m2 (attività individuate al n. 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011).

Con l’entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 19/11/2020, e cioè il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
- è integralmente sostituito il Capitolo V.6 della Sezione V (Regole Tecniche Verticali) del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 (Capitolo che a sua volta è stato aggiunto dal D.M. 21/02/2017 e poi sostituito dal D.M. 14/02/2020);
- sono abrogati i precedenti provvedimenti recati dal D.M. 01/02/1986 (Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) e dal D.M. 22/11/2002 (Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto).
- è abrogata la lettera e) dell’art. 2-bis del D.M. 03/08/2015, concernente la possibile applicazione in alternativa (fino al 18/11/2020) delle regole tecniche pregresse di cui ai decreti menzionati al punto precedente.

Si rinvia a Norme di Prevenzione incendi per maggiori dettagli e per l’accesso alla banca dati completa e aggiornata di tutte le norme di prevenzione incendi, con chiarimenti e circolari pertinenti.

Pertanto, dal 19/11/2020 non è più data la possibilità di applicazione in alternativa delle pregresse regole tecniche, e quindi alle attività di autorimessa si applica integralmente la RTO di cui al D.M. 03/08/2015, unitamente alla RTV di cui al presente decreto, introdotta come Capitolo V.6 del citato D.M. 03/08/2015.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. il 19/11/2020), si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015, commi 3 e 4, in base ai quali:
- la RTO di applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- in caso contrario, o si applica la RTO all’intera attività, oppure si continuano ad applicare le norme tecniche pregresse di cui all’art. 5 del D.M. 03/08/2015, comma 1-bis, e per quanto non disciplinato dalle stesse i criteri generali di cui all’art. 15 del D. Leg.vo 139/2006.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Professionisti antincendio: aggiornato il programma dei corsi di specializzazione

Professionisti antincendio: aggiornato il programma dei corsi di specializzazione

Il nuovo programma del corso base di specializzazione in prevenzione incendi è stato definito con la Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno 15480/2019.

Alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi ed in attuazione dell'art. 4, del D. Min. Interno 05/08/2011, la Circ. Min. Interno 16/10/2019, n. 15480, definisce l'articolazione aggiornata del programma del corso base di specializzazione in prevenzione incendi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire i requisiti della sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto.
Il corso, di una durata minima complessiva di 120 ore, si articola in 10 moduli formativi sui seguenti argomenti:
- legislazione in materia di prevenzione incendi;
- fisica e chimica dell'incendio;
- la progettazione antincendio;
- la progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi;
- procedure di prevenzione incendi;
- approccio ingegneristico;
- progettazione - attività di tipo civile;
- progettazione - attività produttive/industriali;
- attività a rischio di incidente rilevante;
- visita/e presso una attività soggetta.

La Circ. Min. Interno 16/10/2019, n. 15480 precisa che restano validi i corsi già autorizzati e quelli per i quali sia già stata inoltrata la relativa richiesta di autorizzazione. Rimangono inoltre invariate le procedure di autorizzazione del corso base, del relativo esame finale e dei successivi adempimenti amministrativi.




Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi è in G.U.

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi è in G.U.

Entra in vigore dal 01/11/2019 il D.M. 18/10/2019, che apporta profonde modifiche al D.M. 03/08/2015, il Codice di prevenzione incendi (c.d. “Regola Tecnica Orizzontale”, RTO).

Con il D.M. 18/10/2019 prosegue il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali, tramite la sostituzione integrale di alcune sezioni dell’Allegato I al Codice, contenuto nel D.M. 03/08/2015 (del testo precedente rimangono in pratica solamente le RTV aggiunte successivamente alla prima stesura (V.4 - Uffici; V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere; V.6 - Attività di autorimessa; V.7 - Attività scolastiche; V.8 - Attività commerciali).

Si ricorda che dal 20/10/2019 è entrato in vigore anche il D.M. 12/04/2019, ha previsto l'eliminazione del c.d. “doppio binario” per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, rendendo pertanto la normativa “prestazionale” di cui al Codice di prevenzione incendi da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.
Si veda in proposito Progettazione antincendio, abolizione doppio binario: Circolare dei VV.F. con tabella riepilogativa, con i chiarimenti recati dalla Circolare 15/10/2019, n. 15406.



Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019

Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019

Entra in vigore il 20/10/2019 il Decreto del Ministero dell'interno che apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, al fine di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi.

Il D. Min. Interno 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, apporta importanti modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015.

Si prevede l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

In particolare, il nuovo art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015 prevede che le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi (cd. "regola tecnica orizzontale", RTO), si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis per le attività individuate ai seguenti punti di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151: 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni; 71; 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Inoltre, le RTO si applicano alle attività sopra elencate di nuova realizzazione.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività sopra elencate esistenti, le RTO si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le RTO possono essere comunque di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

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Si ricorda che è in via di approvazione lo Schema di decreto ministeriale di aggiornamento del D. Min. Interno 03/08/2015, il quale scaturisce dal monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento delle norme tecniche stesse, con riferimento in particolare alle seguenti sezioni:
- Sezione G – Generalità; Sezione S - Strategia antincendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali: capitoli V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive) e V.3 (Vani degli ascensori);
- Sezione M - Metodi.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it