Caldaie a gas: il nuovo Regolamento Ecodesign

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La bozza di revisione del Regolamento Ecodesign 813/2013/UE regola la disciplina in materia di progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica dei sistemi di riscaldamento. Secondo quanto contemplato dalla bozza del Regolamento, la vendita di caldaie a gas potrebbe essere vietata a partire dal 2029. La bozza sarà discussa all'interno di u...
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La nuova regola tecnica per edifici sottoposti a tutela

La nuova regola tecnica per edifici sottoposti a tutela

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, con il DM 10/7/2020, la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Tale modifica al codice di prevenzione degli incendi entra in vigore dal 21 agosto 2020, ovvero dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della stessa.

La RTV differenzia le aree dell'attività in base alla presenza di persone o sostanze infiammabili, classificandole in: TA, locali aperti al pubblico e destinati a sale espositive, sale lettura, sale di consultazione e relativi servizi; TC, aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi di superficie maggiore di 200mq; TM, depositi con carico di incendio specifico superiore ai 600 MJ/mq e aventi superficie maggiore di 25mq; TK1, locali ove si detengono o trattano sostanze o  miscele pericolose o si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione e  locali con carico di incendio specifico maggiore di 1200MJ/mq; TK2, depositi di beni tutelati; TO, locali con affollamento superiore alle 100 persone; TT, locali in cui siano presenti quantità   significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e locali tecnici rilevanti ai fini della   sicurezza antincendio; TZ, altre aree non ricomprese nelle precedenti o zone ad accesso soggetto a particolari condizioni d’uso.
Di questa classificazione sono ritenute aree a rischio specifico quelle dove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose (utilizzate per il restauro) o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, ovvero le aree TK1.
Per la strategia antincendio la nuova regola impone che vengano applicate tutte le misure della regola tecnica orizzontale e quelle della presente RVT per le aree definite a rischio specifico. Per le vie di esodo verticali devono essere impiegati solo materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco, mentre la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a 30, per quelli a quota superiore a -1m, ed a 60, per quelli a quota non superiore a -1m. Per le aree TA, TC, TO, ovvero nelle aree in cui non è possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta, devono essere adottati dei requisiti aggiuntivi, quali l'assunzione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
In caso di esodo per fasi è ammesso l’utilizzo di scala d’esodo protetta anziché a prova di fumo o  esterna, con le seguenti misure antincendio minime:
• nell’attività deve essere prevista una gestione della sicurezza con livello di prestazione III;
• ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto;
• la procedura di esodo per fasi non sia utilizzata per vie di esodo verticali che servono piani a quota inferiore a -5 m.
Gli infissi, qualora di interesse storico artistico, presenti lungo le vie di esodo e che non possiedono le caratteristiche richieste, devono essere mantenuti costantemente aperti, durante l’esercizio dell’attività. Inoltre, sono ammesse larghezze delle vie di esodo orizzontali o verticali inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 800 mm, a condizione che vengano impiegati materiali  appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, che la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma e che venga fatta una segnalazione specifica a tutti gli occupanti.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Bolzano: cambiano le regole per l'installazione di impianti FER

Bolzano: cambiano le regole per l'installazione di impianti FER

Dal 01/07/2020 entra in vigore il nuovo regolamento che disciplina l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio della Provincia di Bolzano.

Il D. Pres.P. 08/04/2020, n. 13 è stato pubblicato sul BURT 16/04/2020, n. 16 ed entra in vigore dal 01/07/2020.
Il regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla L.P. Bolzano 10/07/2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), ha come principale obiettivo quello del contenimento del consumo di suolo e del corretto inserimento paesaggistico degli impianti. In particolare, il provvedimento stabilisce i casi in cui gli impianti possono essere realizzati senza un'apposita destinazione urbanistica.

Il provvedimento contiene disposizioni specifiche per impianti a biogas, impianti termici e di cogenerazione a biomassa, impianti idroelettrici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e impianti eolici.
Nel dettaglio, la norma contiene la disciplina relativa a:
- impianti all’interno o su costruzioni (art. 2);
- norme particolari (art. 3);
- pannelli fotovoltaici e collettori solari (art. 4);
- impianti eolici (art. 5);
- soglie, ripristino dello stato originario e divieto di individuazione di zone a destinazione particolare per impianti fotovoltaici (art. 6);
stabilendo le precisazioni e limitazioni per la realizzazione di impianti FER.
Tra le previsioni approvate si segnala, in particolare, l'obbligo di installare i pannelli fotovoltaici e i collettori solari "esclusivamente su edifici", nonché il divieto di individuare zone a destinazione particolare per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Il regolamento abroga le precedenti diposizioni contenute nel D. Pres.P. 28/09/2007, n. 52.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Veneto: prorogato al 30/09/2020 il termine per l'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo

Veneto: prorogato al 30/09/2020 il termine per l'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo

È stata pubblicata sul BURV 27/12/2019, n. 150 la L.R. Veneto 49/2019 che ha prorogato al 30/09/2020 il termine per l'adeguamento dei Comuni alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo e al Regolamento Edilizio Tipo (RET).

La L.R. Veneto 23/12/2019, n. 49, in vigore dal 28/12/2019, modificando l’articolo 17, comma 7 della L.R. Veneto 04/04/2019, n. 14, ha prorogato dal 31/12/2019 al 30/09/2020 i termini per l’adeguamento, da parte dei Comuni, alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo, di cui alla L.R. Veneto 06/06/2017, n. 14, e per l'adeguamento dei regolamenti edilizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e relativi allegati approvati con l'Int. Conf. Unificata 20/10/2016, n. 125/CU.

Si ricorda, infatti, che il termine per l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al Regolamento Edilizio Tipo, inizialmente fissato al 21/05/2018 ai sensi di quanto stabilito con la Delib. G.R. Veneto 22/11/2017, n. 1896, era stato poi rideterminato al 31/12/2019 dall'articolo 17 comma 7 della L.R. Veneto 04/04/2019, n. 14.

La modifica normativa approvata con l'articolo 1 della L.R. Veneto 49/2019, che ha disposto la proroga dei suddetti termini, si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei Comuni di alcune criticità relative principalmente, per quanto riguarda il contenimento del consumo di suolo, alla corretta identificazione e perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e, per quanto concerne il RET, alle ricadute delle definizioni uniformi sugli strumenti della pianificazione urbanistica con riferimento all’invarianza delle previsioni dimensionali degli stessi.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Condominio, divisione giudiziale o volontaria dell’area adibita a parcheggio

Condominio, divisione giudiziale o volontaria dell’area adibita a parcheggio

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15/10/2019, n. 26041, si pronuncia in tema di divisione delle parti comuni dell'edificio con particolare riferimento ad un'area condominiale destinata al parcheggio.

Come è noto l’art. 1119, Cod. civ., prevede che le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino “e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”. Queste ultime parole sono state aggiunte dall’art. 4 della L. 220/2012 di riforma del condominio.

Sulla materia si è pronunciata la Corte di Cassazione in una fattispecie in cui un condomino contestava la ripartizione - disposta dal Tribunale - di un’area condominiale adibita a parcheggio nonostante avesse manifestato il proprio dissenso. In particolare il ricorrente sosteneva che la modifica dell’art. 1119, Cod. civ. disposta dalla L. 220/2012 condizionasse la divisibilità delle parti comuni al requisito del consenso di tutti i condomini anche nel caso di divisione disposta dal giudice.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha premesso che la divisione delle cose comuni è materia sottratta alle competenze riconosciute all'assemblea dall'art. 1135, Cod. civ., per cui non può essere deliberata dalla volontà collettiva dei partecipanti in assemblea, ma che peraltro non si può escludere che con il consenso unanime dei condomini, raccolto non in una mera delibera, ma in una scrittura privata o atto pubblico ex art. 1350, Cod. civ., si possa procedere alla divisione.

Ciò posto la Corte ha si è soffermata poi sulla portata della modifica di cui alla L. 220/2012 distinguendo il caso di divisione volontaria e il caso di divisione giudiziaria e ritenendo che il requisito aggiunto dalla L. 220/2012 dell’unanimità dei consensi si riferisce solo alla divisione volontaria, avendo il legislatore utilizzato la congiunzione “e” in una "funzione essenzialmente disgiuntiva".

In conclusione i giudici hanno affermato che l'art. 1119, Cod. civ. come modificato dall'art. 4 della L. 220/2012, va interpretato nel senso che le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che, per la divisione giudiziaria, la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e, per la divisione volontaria, non si sia concluso un contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico (e quindi non con delibera assembleare), il consenso di tutti i partecipanti al condominio. Quest'ultimo requisito (inserito dal citato art. 4, L. 220/2012) non è richiesto per la divisione giudiziaria.

Ne consegue, da un lato, che la divisione giudiziaria può essere effettuata anche a prescindere dal consenso unanime e, d’altro lato, che la divisione volontaria risulterebbe ammessa - con il consenso di tutti i condomini espresso in una scrittura privata o in un atto pubblico - anche nel caso in cui l’uso delle cose comuni risultasse “più incomodo”.

Nel caso di specie, trattandosi di divisione giudiziaria, non era necessario il consenso di tutti i partecipanti al condominio e pertanto il ricorso è stato rigettato.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Restauratore di beni culturali: regolamento per le prove di idoneità in G.U.

Restauratore di beni culturali: regolamento per le prove di idoneità in G.U.

Il Regolamento recante le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali è stato adottato con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 112/2019, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242.

Ai fini del conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, il D. Min. Beni e Att. Culturali 10/08/2019, n. 112, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242, stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo.

Ai sensi del comma 1-quinquies, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, sono riservate a coloro i quali:
- abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali o
- entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1, dell’allegato B del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni.

In particolare, il Decreto adotta disposizioni relative ai requisiti di ammissione, alla domanda di partecipazione e modalità di svolgimento delle prove di idoneità, alla composizione ed ai compiti della Commissione, all'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it