Il futuro è senza barriere (architettoniche)

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Ormai è chiaro: il 2022 è l'anno dei bonus edilizi. Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021 n. 310, S.O. n. 49, e in vigore dal 1° gennaio del nuovo anno, sono stati prorogati fino al 2024 la maggior parte dei bonus edilizi. Tra le novità troviamo il Bonus per l'abbattimento delle barriere archite...
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Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi è in G.U.

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi è in G.U.

Entra in vigore dal 01/11/2019 il D.M. 18/10/2019, che apporta profonde modifiche al D.M. 03/08/2015, il Codice di prevenzione incendi (c.d. “Regola Tecnica Orizzontale”, RTO).

Con il D.M. 18/10/2019 prosegue il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali, tramite la sostituzione integrale di alcune sezioni dell’Allegato I al Codice, contenuto nel D.M. 03/08/2015 (del testo precedente rimangono in pratica solamente le RTV aggiunte successivamente alla prima stesura (V.4 - Uffici; V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere; V.6 - Attività di autorimessa; V.7 - Attività scolastiche; V.8 - Attività commerciali).

Si ricorda che dal 20/10/2019 è entrato in vigore anche il D.M. 12/04/2019, ha previsto l'eliminazione del c.d. “doppio binario” per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, rendendo pertanto la normativa “prestazionale” di cui al Codice di prevenzione incendi da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.
Si veda in proposito Progettazione antincendio, abolizione doppio binario: Circolare dei VV.F. con tabella riepilogativa, con i chiarimenti recati dalla Circolare 15/10/2019, n. 15406.



Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Restauratore di beni culturali: regolamento per le prove di idoneità in G.U.

Restauratore di beni culturali: regolamento per le prove di idoneità in G.U.

Il Regolamento recante le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali è stato adottato con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 112/2019, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242.

Ai fini del conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, il D. Min. Beni e Att. Culturali 10/08/2019, n. 112, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242, stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo.

Ai sensi del comma 1-quinquies, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, sono riservate a coloro i quali:
- abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali o
- entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1, dell’allegato B del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni.

In particolare, il Decreto adotta disposizioni relative ai requisiti di ammissione, alla domanda di partecipazione e modalità di svolgimento delle prove di idoneità, alla composizione ed ai compiti della Commissione, all'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Il decreto Crescita è legge: al via il fondo “Salva-Opere”

Il decreto Crescita è legge: al via il fondo “Salva-Opere”


È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” – cd Decreto “ Crescita”.
 
La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia a decorrere dal 30 giugno 2019.
 
Per quanto di interesse, il provvedimento, istituisce anzitutto, presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo “Salva-Opere”, con l’obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori (art. 47).
 
Tale fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.
 
Detto contributo rientrerà tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.
 
La stazione appaltante, sia essa amministrazione aggiudicatrice o contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, provvederà al versamento del contributo all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo.
 
Anche grazie all’azione dell’ANCE, tale onere non dovrebbe quindi gravare sull’operatore economico, come, invece, previsto nelle prime formulazioni del provvedimento.
 
Le risorse sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.
 
I “sub-contraenti”, al fine di ottenere il pagamento dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale, dovranno trasmettere all’amministrazione la documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo ammontare.
 
Questa, svolte le opportune verifiche, certificherà l’esistenza e l’ammontare del credito e tale certificazione, trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituirà prova del credito nei confronti del Fondo e sarà inopponibile alla massa dei creditori concorsuali.
 
Il MIT, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvederà all’erogazione delle risorse del fondo, surrogandosi nei diritti del subappaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l’appaltatore o l’affidatario del contraente generale e sarà preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all’integrale recupero della somma pagata.
 
La norma sancisce l’operatività del fondo con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Crescita, ossia a decorrere dal 30 giugno u.s..
 
Si rimanda  comunque ad un decreto del MIT, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo stesso, ivi compresa la possibilità di affidare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara (comma 1-quater).
 
Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione e relativi a procedure concorsuali aperte a far data dal 1° gennaio 2018, vengono stanziati appositamente, nel fondo medesimo, 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 1 quinquies).
 
Anche in tale caso, le procedure e le modalità per l’erogazione delle saranno fissate dal sopracitato decreto del MIT.
 
Al riguardo, l’auspicio dell’ANCE è che il decreto venga adottato nel minor tempo possibile e, soprattutto, che lo stesso preveda delle modalità operative del fondo che consentano il pagamento dei crediti in tempi celeri.
 
Le imprese della filiera “a valle” degli appaltatori o contraenti generali colpiti da procedure concorsuali  sono, infatti, in situazione di sofferenza da ormai molti anni e non possono permettersi un’ulteriore dilazione nei tempi di pagamento di quanto loro dovuto per i lavori già svolti.
 
Ad essere a rischio non v’è solo la prosecuzione dei lavori, ma la stessa sopravvivenza sul mercato delle imprese.
 
Al riguardo, si evidenzia altresì che, per espressa disposizione del provvedimento in commento, il fondo non si applica alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni (comma 1-sexies).
 
Infine, si segnala che la legge di conversione interviene sull’art. 159 del Codice dei Contratti, in materia di appalti per la difesa e la sicurezza, precisando che, laddove si tratti di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l’importo dell’anticipazione – che, ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti, è pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto - viene calcolato sul valore della prestazioni di ciascuna annualità contabile dei contratti di appalto e corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

Conto termico pubblicato in Gazzetta ufficiale: ANIMA, Assoclima e Assotermica soddisfatte

Conto termico pubblicato in Gazzetta ufficiale: ANIMA, Assoclima e Assotermica soddisfatte

Ieri sera il decreto conto termico è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il decreto entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta. Entro tale data è presumibile che verranno aggiornate le Regola applicative del GSE, in particolare modo per ciò che concerne la gestione del Catalogo dei prodotti prequalificati. 

Si dà finalmente seguito a quanto già previsto dalla legge Sblocca Italia (n.164/2014) in merito ad una semplificazione del meccanismo di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’incremento dell'efficienza energetica in impianti di piccole dimensioni.

Il nuovo Conto Termico rilancia questa forma di incentivo, fino ad oggi ampiamente inutilizzato, mettendo a disposizione 900 milioni di euro annui, di cui 700 per privati e imprese e 200 per le PA, le cooperative sociali e le società di patrimonio pubblico.

ANIMA, Assoclima e Assotermica hanno lavorato costantemente con le Istituzioni per la pubblicazione ottimale della Revisione e in modo particolare per risolvere la  scarsa remunerabilità e la complessità dei processi legati al Conto termico.

"ANIMA e le sue Associazioni, impegnate fortemente sul tema dell'Efficienza energetica, sono la vera casa delle migliori tecnologie. - dichiara il Presidente di ANIMA Alberto Caprari - Accogliamo con grande soddisfazione il nuovo Conto Termico, che diviene finalmente una misura senza scadenza e permanente. Non fluttuante pertanto come gli incentivi fiscali. Entrambi sono strumenti complementari e il Conto Termico  revisionato è ottimo per compensare l'incertezza delle detrazioni. Si favorisce così una certa stabilità per gli utilizzatori e le industrie delle tecnologie italiane. Riteniamo urgente, pertanto, che una parte dei fondi a disposizione siano investiti anche nella comunicazione agli utenti finali, affinché presto ne possano trarre vantaggio".

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